CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Ruolo e responsabilità
Advertisements

Università Luigi Bocconi
NELLE SOCIETA’ PER AZIONI
Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2006/2007 Amministrazione e controllo Lezione.
L’assemblea Società per azioni Prof. Mario Campobasso
DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA NEI CASI DI NOMINA OBBLIGATORIA DEL COLLEGIO SINDACALE COLLEGIO SINDACALE ESERCITA CONTROLLO.
PRINCIPI E STRUMENTI PER GESTIRE UN'ASSOCIAZIONE - 1 2° incontro FARE ASSOCIAZIONE – tutte le informazioni necessarie per aprire e gestire la vostra associazione.
Il Collegio Sindacale Il Controllo Contabile
funzioni del consiglio di amministrazione
Società per azioni: amministrazione e controllo
CODICE ETICO E LINEE GUIDA Schema di verifica straordinaria Allegato B Dott. Andrea Nicoletti.
Fondazione Emanuele Casale
Fondazione Emanuele Casale Amministrazione e controllo della s.p.a.
Società per azioni L’Amministrazione Prof. Mario Campobasso
Gestione collettiva del risparmio
Consiglio di amministrazione
La responsabilità degli amministratori di s.p.a
SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE S.p.A.
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BARI E TRANI CONFERIMENTO DELLINCARICO : DIMISSIONI DALLINCARICO Prof. Riccardo Bauer.
Linee generali della Corporate Governance degli emittenti quotati Il sistema dei controlli Lezione dell’Avv. Giuseppe Cannizzaro Roma, 7/8 giugno 2012.
L’amministrazione della S.r.l. Il controllo legale dei conti
COMITATO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
IMPRESA E DIRITTO: “Forme Giuridiche”
Art. 121 (1999) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative.
Riforma e Professione  Tavola rotonda  “Società tra Professionisti Le Assicurazioni e la Responsabilità Civile Professionale “  Lunedì 7 aprile 2014.
MODELLI DI CORPORATE GOVERNANCE
- 1 - I sistemi di corporate governance della SE  Sono previste due forme di corporate governance della SE: (a) Sistema dualistico (artt , Regolamento),
il patrimonio sociale rimane invariato
MUTATE ESIGENZE IMPRENDITORIALI
NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
del revisore contabile
tuttavia, nelle società che:
Trova applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
98. Utili. Riserve NEL CASO IN CUI L'ESERCIZIO SOCIALE SI SIA CHIUSO CON DEGLI UTILI PER LA SOCIETÀ, L'ASSEMBLEA, CHE APPROVA IL BILANCIO, DELIBERA ANCHE.
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETA’
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI:
88. Amministratori delegati e comitato esecutivo. Direttore generale Il C.d.A. può delegare le sue funzioni a favore di: SINGOLI AMMINISTRATORI PIU’ AMMINISTRATORI.
„GRIGLIA“ CONFERIMENTI PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO COSTITUZIONE ASSEMBLEA AMMINISTRATORI.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
LA FUSIONE TRA SOCIETA’
IN BASE ALL’OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI L’ASSEMBLEA SI DISTINGUE IN:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE
83. Il diritto di intervento ed il diritto di voto nelle assemblee  All’assemblea possono intervenire solo gli azionisti che siano titolari del diritto.
1 Roberto Genco Direttore Ufficio legale Coopfond S.p.a. D.lgs. 6/2003 Il quadro giuridico– societario della riforma.
MODELLO ORDINARIO IN MANCANZA DI DIVERSA DISPOSIZIONE STATUTARIA TRADIZIONE ITALIANA AMMINISTRAZIONECONTROLLO CONTABILE L’assemblea dei soci nomina: AMMINISTRATORE.
NEL SISTEMA TRADIZIONALE IL CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETA’
FUNZIONE DELIBERATIVA DEI SOCI
GOVERNANCE DI GRUPPO Dott. Matteo Principi
LIMITI all‘esercizio del diritto di voto in assemblea?
Governance s.r.l. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015.
Aumento e riduzione del capitale sociale
Lorenzo Benatti Parma, 17 marzo 2015
FUNZIONE AMMINISTRATIVA DELLA S.R.L.
Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Sezione 15 Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli 1.
Il sistema tradizionale Amministratori Assemblea Collegio sindacale.
Vicenza, 7 aprile 2004 Sistemi di amministrazione e controllo nelle società per azioni Riforma diritto societario – Le SPA dr. Oscar Bazzotti.
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Il Collegio sindacale nella riforma del diritto societario
Diritto Societario. Aspetti Generali 1 2 Non riguarda le società di persone La Srl è meno vincolata alle norme della SpA Sistemi di governance: diventano.
Genova, 2 febbraio 2016 Approfondimenti sulle società di capitali: modelli di governance, sistemi di controllo, quote e azioni, diritti particolari, operazioni.
Controllo sulla gestione Collegio sindacale e revisore legale Collegio sindacale Funzione continuativa di controllo Controllo di legalità (art. 2403) Principi.
Amministratori Composizione monopersonale o pluripersonale Nelle quotate la pluripersonalità è necessaria (amministratori indipendenti, di minoranza, quote.
1. 20 gennaio 20122NICOLA CAVALLUZZO 20 gennaio 20123NICOLA CAVALLUZZO.
25 marzo F. Berti 1 I sistemi di amministrazione e controllo nelle Società Cooperative Seminario “Le recenti normative in ambito societario, di.
CORSO DI REVISIONE CONTABILE D.LGS. 39/2010: approfondimenti DOTT. ALESSIO SILVESTRI.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
Le società per azioni La costituzione della S.p.a. si articola in due fasi essenziali: la stipulazione dell’atto costitutivo; 2. l’iscrizione nel registro.
Gli amministratori Normativa vigente ed innovazioni.
Transcript della presentazione:

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 93. I sistemi alternativi di amministrazione e di controllo. Il sistema dualistico IL SISTEMA DUALISTICO ORGANO DI CONTROLLO ORGANO AMMINISTRATIVO CONSIGLIO DI GESTIONE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA IL CONTROLLO CONTABILE È AFFIDATO: ad un revisore contabile ad una società di revisione

CONSIGLIO DI GESTIONE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE, NEL SISTEMA TRADIZIONALE, SONO DI SPETTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE è sancita l'applicabilità al consiglio di gestione della maggior parte delle norme dettate con riferimento al consiglio di amministrazione gli elementi che differenziano il primo dal secondo sono: è costituito di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due i componenti sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, in seguito, dal consiglio di sorveglianza, che ne determina anche il numero nei limiti fissati dallo statuto

i membri del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza l'incarico può avere una durata non superiore a tre esercizi, ma è rinnovabile, salvo diversa previsione statutaria I componenti possono essere revocati in qualunque momento dal consiglio di sorveglianza, anche senza giusta causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni se, nel corso dell'incarico, vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, non si dà luogo a cooptazione, dovendo essi essere sostituiti senza indugio dal consiglio di sorveglianza AL CONSIGLIO DI GESTIONE SPETTA, IN VIA ESCLUSIVA, LA FUNZIONE DI COMPIERE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE. ESSO PUO’ DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU’ DEI SUOI COMPONENTI.

RESPONSABILITA’ I CONSIGLIERI DI GESTIONE SONO RESPONSABILI PER IL DILIGENTE ADEMPIMENTO DEI LORO DOVERI NEI CONFRONTI: DELLA SOCIETÀ DEI SINGOLI SOCI LA DISCIPLINA APPLICABILE AL RIGUARDO È QUELLA DETTATA PER L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E’ RICONOSCIUTO IL POTERE DI PROMUOVERE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI DI GESTIONE: la relativa deliberazione deve essere assunta dalla maggioranza dei suoi membri se tale deliberazione è approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica, comporta la revoca d'ufficio del consigliere di gestione il termine per esercitare l'azione è di cinque anni dalla cessazione del consigliere di gestione dall'incarico il consiglio di sorveglianza può: rinunziare all'azione di responsabilità raggiungere una transazione con il consigliere di gestione LA RINUNZIA ALL'AZIONE (MA NON LA TRANSAZIONE) DA PARTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (O DELLA SOCIETÀ) NON PRECLUDE, TUTTAVIA, LA POSSIBILITÀ DI ESPERIRE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEI SOCI DI MINORANZA O DEI CREDITORI SOCIALI

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Tale organo è costituito da un numero di componenti, anche non soci, fissato nello statuto e comunque non inferiore a tre i consiglieri di sorveglianza sono nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo ed, in seguito, dall'assemblea dei soci almeno un componente del consiglio deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia determina, nei limiti previsti dallo statuto, il numero dei consiglieri di sorveglianza nomina il presidente del consiglio di sorveglianza, i cui poteri sono fissati dallo statuto

sono ineleggibili alla carica di consiglieri di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione b) i componenti del consiglio di gestione c) coloro che sono legati alla società (o alle società controllate, alle controllanti, o a quelle sottoposte al comune controllo) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza LO STATUTO PUÒ PREVEDERE ULTERIORI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, ONORABILITÀ ED INDIPENDENZA, COSÌ COME ULTERIORI CAUSE DI DECADENZA O INELEGGIBILITÀ, O CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, LIMITI E CRITERI PER IL CUMULO DEGLI INCARICHI

i consiglieri di sorveglianza: restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa previsione dello statuto sono revocabili, in qualunque tempo, con deliberazione assembleare, adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale hanno diritto al risarcimento dei danni qualora la revoca avvenga senza giusta causa se, nel corso dell'incarico, vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, non si dà luogo a cooptazione, dovendo essi essere sostituiti senza indugio dall'assemblea

FUNZIONI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ED AI SUOI MEMBRI) SI APPLICA LA MAGGIOR PARTE DELLE NORME DETTATE PER IL COLLEGIO SINDACALE: l'obbligo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento la possibilità di presentare la denunzia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 cod.civ. (in caso di gravi irregolarità compiute dagli amministratori nell’esercizio dei loro doveri) l'obbligo di riferire, per iscritto e almeno una volta l'anno, all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati

l'obbligo di partecipare alle assemblee e la facoltà di presenziare alle adunanze del consiglio di gestione IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SVOLGE ANCHE ALCUNE FUNZIONI NORMALMENTE SPETTANTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI QUALI: ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA SI APPLICA LA NORMATIVA DETTATA IN MATERIA DI VALIDITÀ DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione l’approvazione del bilancio di esercizio e del consolidato, ove redatto

RESPONSABILITA’ I consiglieri di sorveglianza devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico i componenti del consiglio di sorveglianza sono solidalmente responsabili con i membri del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi ultimi, in tutti i casi in cui il danno non si sarebbe prodotto laddove essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica i membri del consiglio di sorveglianza sono responsabili in via esclusiva, seppure con vincolo di solidarietà tra loro, per tutti i danni che non siano ricollegabili ad un fatto illecito dei consiglieri di gestione, bensì unicamente ad un mancato o negligente adempimento dei loro doveri l'azione di responsabilità è deliberata dall'assemblea