98. Utili. Riserve NEL CASO IN CUI L'ESERCIZIO SOCIALE SI SIA CHIUSO CON DEGLI UTILI PER LA SOCIETÀ, L'ASSEMBLEA, CHE APPROVA IL BILANCIO, DELIBERA ANCHE.

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98. Utili. Riserve NEL CASO IN CUI L'ESERCIZIO SOCIALE SI SIA CHIUSO CON DEGLI UTILI PER LA SOCIETÀ, L'ASSEMBLEA, CHE APPROVA IL BILANCIO, DELIBERA ANCHE SULLA LORO DISTRIBUZIONE Laddove sia adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, tale decisione spetta all'assemblea convocata dal consiglio di sorveglianza SOCIETA’ PER AZIONI NELLE S.P.A. IL DIRITTO DEI SOCI ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI UTILI NON NASCE IN SEGUITO ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO, ESSENDO NECESSARIA UNA ULTERIORE E SPECIFICA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI, CHE COSÌ DIVENGONO DIVIDENDI

L’AUTONOMIA DELL’ASSEMBLEA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NON E’ ASSOLUTA: VI SONO ALCUNI CASI IN CUI GLI UTILI CONSEGUITI NON POSSONO ESSERE DISTRIBUITI AI SOCI, IN CONSIDERAZIONE DEI VINCOLI DI DESTINAZIONE FISSATI DALLA LEGGE O DALL'ATTO COSTITUTIVO:  SI CONSIDERI, AD ESEMPIO, IL CASO IN CUI L'ESERCIZIO SOCIALE PRECEDENTE SI SIA CHIUSO CON DELLE PERDITE CHE ABBIANO INTACCATO IL CAPITALE SOCIALE: IN TAL CASO, NON PUÒ DARSI LUOGO ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI FINCHÉ IL CAPITALE SOCIALE NON SIA STATO REINTEGRATO

 TRA GLI ULTERIORI VINCOLI POSTI DALLA LEGGE, VI SONO QUELLI IN MATERIA DI RISERVA LEGALE:  dagli utili netti annuali deve essere detratta una somma pari ad almeno il 5% degli stessi fino a quando le somme accantonate, costituenti la riserva legale, non raggiungano un importo pari al 20% del capitale sociale  laddove la riserva legale diminuisca per qualsiasi ragione, essa deve essere reintegrata fino al raggiungimento del predetto ammontare del quinto del capitale sociale  LO STATUTO PUÒ, INOLTRE, PREVEDERE CHE, OLTRE ALLA RISERVA LEGALE, SIANO ACCANTONATE ULTERIORI SOMME A TITOLO DI RISERVA STATUTARIA:  tali somme non possono essere distribuite ai soci, se non previa deliberazione dell'assemblea straordinaria modificativa dello statuto  L'ASSEMBLEA, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, PUÒ DISCREZIONALMENTE DISPORRE LA COSTITUZIONE DI RISERVE FACOLTATIVE, LE QUALI, LADDOVE NON INTACCATE, POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER DISTRIBUIRE UTILI AI SOCI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI.

DISTRIBUZIONE DI UTILI FITTIZI IN CASO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI NON REALMENTE CONSEGUITI:  ERANO IN BUONA FEDE AL MOMENTO DELLA RISCOSSIONE  I DIVIDENDI SONO STATI DISTRIBUITI IN BASE AD UN BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO  DAL BILANCIO RISULTAVANO UTILI NETTI CORRISPONDENTI SI PREVEDE, TUTTAVIA, CHE I SOCI NON DEBBANO RESTITUIRE I DIVIDENDI RISCOSSI PER UTILI NON REALMENTE CONSEGUITI ALLORQUANDO: LA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI DISTRIBUZIONE È NULLA PER ILLICEITÀ DELL'OGGETTO GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI SONO RESPONSABILI ANCHE PENALMENTE