OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA Hanno assunto con il tempo sempre maggior rilievo economico; hanno una duplice caratteristica: attività prevalentemente svolte da imprese bancarie, ma non riservate per legge ad esse; attività che le banche di norma svolgono indirettamente, attraverso la creazione di società controllate che operano in ciascun settore. Leasing Factoring Carte di credito Emissione di moneta elettronica Credito al consumo Cartolarizzazione dei crediti
IL LEASING (o LOCAZIONE FINANZIARIA) Tecnica contrattuale nata per far fronte ad una specifica esigenza delle imprese disporre di beni strumentali necessari per l’attività produttiva senza essere costrette ad immobilizzare ingenti capitali per l’acquisto Contratto che intercorre tra un’impresa finanziaria specializzata (società di leasing) e chi ha bisogno di beni strumentali per la propria impresa Non è: Locazione Vendita a rate Mutuo Finanziamento bancario È la combinazione di elementi propri di tali contratti, nata per dare una risposta a chi utilizza beni strumentali soggetti ad obsolescenza
IL LEASING (o LOCAZIONE FINANZIARIA) Successo del leasing è legato anche alle agevolazioni fiscali di cui gode Il leasing può avere ad oggetto: beni strumentali di impresa, beni di consumo durevoli (automobili, elettrodomestici…), beni immobili (stabilimenti industriali, studi professionali…) E’ possibile distinguere tre tipologie di leasing: 3) LEASING DI RITORNO 1) LEASING FINANZIARIO 2) LEASING OPERATIVO
IL LEASING FINANZIARIO Operazione trilaterale in cui… FORNITORE Impresa che produce o distribuisce il bene CONCEDENTE Società di leasing UTILIZZATORE Impresa interessata all’utilizzo del bene Il concedente acquista dal fornitore il bene desiderato dall’utilizzatore e lo cede in godimento a questi stipulando il contratto di leasing
IL LEASING FINANZIARIO Elementi caratterizzanti dell’operazione: Godimento è concesso per un periodo di tempo determinato (nel leasing di beni strumentali coincide con la vita tecnica del bene) L’utilizzatore deve corrispondere un canone periodico (di regola superiore del canone di locazione) All’utilizzatore è riconosciuta la facoltà di acquistare la proprietà del bene alla scadenza del contratto pagando un prezzo predeterminato (prezzo modesto per i beni strumentali, più rilevante per i beni di consumo durevoli)
IL LEASING FINANZIARIO Differenza rispetto alla vendita con riserva di proprietà: chi acquista a rate diventa automaticamente proprietario con il pagamento dell’ultima rata; nel leasing, l’utilizzatore può scegliere se acquistare il bene, restituirlo o rinnovare il contratto. Differenza rispetto alla locazione (con patto di futuro acquisto della proprietà): con apposite clausole l’impresa di leasing pone a carico dell’utilizzatore tutti i rischi connessi al godimento del bene. 1. l’utilizzatore è tenuto a pagare i canoni anche in caso di mancata o ritardata consegna del bene 2. l’utilizzatore non può invocare la garanzia per vizi nei confronti del concedente, anche se gli stessi rendono impossibile il godimento del bene 3. l’utilizzatore è responsabile per la perdita/perimento del bene anche se dovuti a causa a lui non imputabile
IL LEASING FINANZIARIO Clausole che regolano la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore: Tale clausola deroga alla disciplina della vendita con riserva di proprietà. La validità della clausola è stata messa in discussione da dottrina e giurisprudenza di merito (che riconducono il leasing alla vendita con riserva di proprietà o alla locazione); è stata sostenuta dalla Cassazione che riconduce il leasing ad un contratto di credito (o finanziamento atipico). (Cfr. Slide successiva) La società di leasing ha diritto di trattenere integralmente i canoni riscossi, salvo il risarcimento dei danni ulteriori La società di leasing ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di mancato pagamento di un solo canone
IL LEASING FINANZIARIO La Cassazione distingue tra: LEASING TRADIZIONALE O DI GODIMENTO (bene strumentali di impresa) – l’impresa di leasing può trattenere i canoni riscossi ed esigere (a titolo di risarcimento) i canoni ulteriori ed il prezzo di opzione (non si applica art. 1526) LEASING IMPURO O TRASLATIVO (beni di consumo durevoli) – l’utilizzatore deve corrispondere solo un equo compenso per l’uso e il risarcimento stabilito dal giudice (si applica per analogia l’art. 1526) Tale indirizzo della Suprema Corte è stato parzialmente recepito dalle imprese di leasing.
IL LEASING OPERATIVO c.d. LEASING DIRETTO DEL PRODUTTORE I beni sono concessi in godimento direttamente dal produttore che si obbliga a fornire anche una serie di servizi collaterali (assistenza, manutenzione…) Contratto avente ad oggetto: beni strumentali standardizzati (es: macchine fotocopiatrici) Durata del contratto: più breve della vita economica del bene (i canoni sono commisurati al valore di uso)
IL LEASING DI RITORNO (LEASE-BACK) Il venditore paga il canone di leasing e alla scadenza può riacquistare i beni; il lease-back è un utile strumento di finanziamento alternativo per un imprenditore che si trova in difficoltà economiche. Un imprenditore vende i propri beni (mobili, immobili…) ad una società di leasing che ne paga il prezzo La società stipula con il venditore un contratto di leasing avente ad oggetto gli stessi beni
IL FACTORING Tecnica contrattuale di origine statunitense, sviluppatasi per rispondere alle specifiche esigenze delle imprese che effettuano vendite a credito nei confronti della clientela Le imprese di factoring sono imprese specializzate nella gestione dei crediti di impresa, che offrono con il contratto di factoring i seguenti servizi: Tenuta contabilità debitori Gestione dell’incasso dei crediti e dell’eventuale contenzioso (Eventuale) anticipazione dell’importo dei crediti (Eventuale) assunzione a proprio carico del rischio di insolvenza (Il cliente può usufruire di tutti o di parte dei servizi, pagando per ciascuno un compenso)
IL FACTORING Il nucleo del contratto di factoring è costituito dall’istituto della cessione dei crediti (artt 1260 e ss c.v.) – cessione globale di crediti pecuniari futuri verso corrispettivo Applicazione della Legge n. 52/1991 quando ricorrono tre condizioni: Cessionario = banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa Cedente = Imprenditore I crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’attività di impresa
IL FACTORING Con il contratto di factoring, l’imprenditore cedente (FORNITORE) cede in massa al FACTOR tutti i propri crediti presenti e futuri derivanti da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa o anche solo quelli derivanti da determinate operazioni Il factor si obbliga a gestire e riscuotere i crediti cedutigli (il contratto si caratterizza per la prestazione anche di ulteriori servizi) E’ riconosciuta la validità della cessione in massa dei crediti futuri; nel contratto deve essere specificato il futuro debitore ceduto e che il contratto può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo non superiore a 24 mesi; la cessione globale determina il trasferimento dei crediti futuri al factor man mano che gli stessi vengono ad esistenza
IL FACTORING La cessione dei crediti avviene (normalmente) PRO SOLVENDO – il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore ceduto La cessione può avvenire anche PRO SOLUTO, se il cessionario rinuncia – in tutto o in parte – alla garanzia della solvenza ANTICIPAZIONI Il factor può concedere anticipazioni sull’ammontare dei crediti ceduti, conteggiando gli interessi per il tempo dell’anticipazione; di regola l’anticipazione non > di una % del valore nominale del credito ceduto OPPONIBILITA’ AI TERZI è svincolata dalla necessità della notifica giudiziale quando ricorrono due condizioni: Il factor ha pagato (in tutto o in parte) i corrispettivo della cessione Il pagamento ha data certa anteriore rispettivamente al titolo di acquisto degli aventi causa del cedente, al pignoramento dei suoi creditori o al fallimento dello stesso
LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI La cartolarizzazione dei crediti si basa sull’istituto della cessione globale dei crediti Disciplina contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 130 Scopo: facilitare lo smobilizzo di masse notevoli di crediti mediante l’incorporazione in titoli di credito di massa destinati ad essere sottoscritti da investitori professionali L’emittente i titoli risponde del pagamento degli stessi non con tutto il suo patrimonio, ma solo con il flusso finanziario (interessi e rimborsi) derivante dai crediti che solo alla base dell’operazione di cartolarizzazione
LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI Modalità di cartolarizzazione: Cessione dei crediti ad una società veicolo che li acquista finanziandosi con i titoli emessi sul mercato e che vincola al pagamento degli stessi solo la massa dei creditori ceduti Cessione dei crediti ad un Fondo comune di investimento chiuso avente per oggetto crediti Tecnica scelta come modello base dalla disciplina contenuta nella Legge 130/1999
LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI Caratteri essenziali dell’operazione di cartolarizzazione: la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari esistenti o futuri ad una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione l’emissione da parte di tale società di titoli di credito destinati a finanziare l’acquisto del portafoglio crediti ceduto la destinazione esclusiva da parte della società cessionaria delle somme corrisposte dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei relativi crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione
LE CARTE DI CREDITO Sono documenti (TESSERE) che consentono al titolare di acquistare beni o servizi senza pagamento immediato del prezzo Strumento convenzionale di pagamento, alternativo alla moneta e agli assegni bancari CARTE DI CREDITO TRILATERALI: CARTE DI CREDITO BILATERALI: Rilasciate dalle imprese fornitrici di Beni e servizi, consentono di effettuare Acquisti in tutti i punti vendita dell’ Emittente, con pagamenti differiti
IL CREDITO AL CONSUMO E’ una operazione avente ad oggetto la concessione, nell’esercizio commerciale o professionale, di credito sotto forma di: dilazione di pagamento; finanziamento; altra facilitazione finanziaria a favore di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale)
Il credito al consumo L’esercizio del credito al consumo è riservato a Banche e intermediari finanziari Può essere esercitato dai soggetti autorizzati alla vendita dei beni o dei servizi nella sola forma della dilazione di pagamento Sono esonerati i rapporti al di sotto di un determinato importo, il credito per operazioni immobiliari, i contratti di somministrazione o di locazione ma non quelli di leasing
Il credito al consumo Al credito al consumo trova applicazione la disciplina dettata in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie Il TAEG (tasso annuale effettivo globale) è il costo totoale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso
Il credito al consumo Disciplina Forma: è prescritta la forma scritta a pena di nullità, rilevabile esclusivamente dal consumatore; Copia del contratto deve essere consegnata al cliente; Contenuto: il contratto deve contenere una serie di indicazioni prescritte dalla legge;