Inabilità e invalidità Patronato ACLI Varese 2/3 dicembre 2011
Invalidità / inabilità La disciplina della pensione di inabilità e/o dell’assegno di invalidità è regolata dalla legge 222/84. Con questa legge è stato abolito il concetto di perdita di capacità di guadagno. Il giudizio medico deve basarsi solo sulla capacità di lavoro.
Requisiti contributivi Prima di inoltrare la domanda di invalidità/inabilità bisogna valutare la sussistenza dei requisiti contributivi previsti per legge. In pratica il lavoratore deve avere almeno 5 anni di contribuzione in totale. Di questi 5 anni almeno 3 devono essere nei 5 anni precedenti la domanda.
Requisiti contributivi ES. 1 - Il sig. Rossi ha presentato domanda in data 1/11/2011. Ha 15 anni di contribuzione ed ha cessato l’attività lavorativa il 31/5/2006. Quindi? Ha almeno 5 anni di contribuzione ma non ha i 3 anni nel quinquennio precedente la domanda.
Requisiti contributivi ES. 2 - Il sig. Bianchi ha presentato domanda in data 1/11/2011. Ha 8 anni di contribuzione in totale ed ha cessato l’attività lavorativa il 30/10/2009. Se andiamo a ritroso per 5 anni abbiamo esattamente 3 anni di contribuzione al 30/10/2011 e quindi soddisfa il requisito contributivo per il diritto.
Requisiti contributivi È sempre possibile valutare la possibilità di raggiungere il requisito contributivo in seguito (anche mediante versamenti volontari). In questo caso la pensione decorrerà dal mese successivo il raggiungimento del requisito contributivo.
Assegno di invalidità Per avere diritto all’assegno al lavoratore deve essere riconosciuto un grado di invalidità superiore ai 2/3. Secondo la normativa nella valutazione si dovrebbe tenere conto anche dell’età dell’assicurato e della sua formazione professionale. (?)
(?) In pratica si deve tenere conto della possibilità di una continuazione dell’impiego lavorativo e del suo carattere usurante.
Assegno di invalidità L’assegno ha una durata triennale. È confermabile a domanda dell’interessato, da presentarsi nel semestre precedente la scadenza. Dopo il secondo rinnovo l’assegno diventa “DEFINTIVO”. Si possono presentare domande periodiche di supplemento per inserire i contributi versati successivamente alla decorrenza.
Assegno di invalidità DEFINITIVO: questo significa che dopo il secondo rinnovo non è più necessario richiedere ulteriori proroghe dell’assegno. L’INPS ha comunque facoltà di chiamare a visita in qualsiasi momento per valutare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione.
Assegno di invalidità L’assegno di invalidità è compatibile con il lavoro, e viene liquidato considerando tutti i contributi versati fino al mese di decorrenza dello stesso. È però parzialmente incumulabile con il reddito da lavoro.
Assegno di invalidità In pratica: se l’assegno è superiore al trattamento minimo (€ 467 per il 2011) il lavoratore dovrà comunicare annualmente al datore di lavoro l’importo della trattenuta giornaliera da effettuare.
Assegno di invalidità Il datore di lavoro procederà alla trattenuta che riverserà poi all’INPS. L’importo della trattenuta viene comunicato dall’INPS. In fase di prima liquidazione l’importo è indicato sul mod. TE08. Per gli anni successivi è indicato sul mod. OBISM
Assegno di invalidità La legge 335/95 art. 1 comma 2 ha inoltre stabilito che l’importo dell’assegno in pagamento viene ridotto in proporzione ai redditi da lavoro percepiti. Se il reddito è superiore a 4 volte il TM scatta la riduzione del 25%. Se è superiore a 5 volte il TM scatta la riduzione del 50%.
Assegno di invalidità L’assegno di invalidità è integrabile, nel limite massimo del trattamento minimo, con un importo pari a quello dell’assegno sociale (??). Per l’integrazione vanno considerati tutti i redditi, sia personali sia del coniuge, assoggettabili a IRPEF, esclusa la casa di abitazione e pertinenze e l’assegno da integrare.
(??) Cosa significa? Considerando che per il 2011 l’importo dell’assegno sociale è di € 417,30; se ho un reale maturato di € 10 non percepirò l’intero TM (€ 467) ma solo € 427,30 (importo dell’AS).
Assegno di invalidità L’assegno di invalidità non è reversibile in quanto non si tratta di una prestazione definitiva. In caso di decesso del titolare bisognerà presentare una domanda di reversibilità da assicurato.
Pensione di inabilità È riconosciuta all’assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Pensione di inabilità Contrariamente all’assegno di invalidità la pensione di inabilità è incompatibile con il lavoro (sia dipendente sia autonomo). Viene liquidata aggiungendo ai contributi versati quelli che mancano per arrivare o ai 40 anni di contribuzione o al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (???).
(???) ES. 1 – il sig. Rossi ha 40 anni di età e 25 anni di contributi. Teniamo presente che la pensione per l’età di vecchiaia per gli uomini può essere anticipata a 60 anni in caso di invalidità superiore all’80%. Per raggiungere i 40 anni di contribuzione mancano 15 anni, per raggiungere i 60 anni di età mancano 20 anni. La pensione verrà maggiorata di 15 anni di contribuzione.
(???) ES. 2 – Il sig. Bianchi a 50 anni di età e 25 anni di contribuzione. Per raggiungere i 40 anni di contribuzione mancano 15 anni. Per raggiungere i 60 anni di età mancano 10 anni. La pensione verrà maggiorata di 10 anni di contribuzione.
(???) Lo stesso ragionamento vale per la pensione liquidata ad una donna. Bisogna tenere però presente che l’età di pensionamento anticipato per le donne sono i 55 anni.
Pensione di inabilità Contrariamente all’assegno di invalidità sulla pensione di inabilità viene comunque riconosciuto il diritto all’integrazione al trattamento minimo, con le regole normali di tutte le altre pensione.
Pensione di inabilità Per le pensioni liquidate con il sistema contributivo puro non viene mai riconosciuto il trattamento minimo. Inoltre la maggiorazione contributiva si calcola aggiungendo al montante individuale maturato una quota di contribuzione fino al raggiungimento dei 60 anni di età. (????)
(????) Perché: per il sistema contributivo puro l’età per la pensione di vecchiaia sono 65 anni per tutti (e quindi l’eventuale vecchiaia anticipata scatta a 60 anni). Inoltre non esiste un numero massimo di contributi utilizzabili per la liquidazione. Viene considerato sempre e comunque tutto il montate maturato.
Pensione di inabilità Se l’assicurato viene riconosciuto inabile, ma sta ancora lavorando, gli viene liquidato: Un assegno di invalidità: dal mese successivo alla presentazione della domanda al mese di cessazione dell’attività lavorativa; La pensione di inabilità; dal mese successivo alla cessazione dell’attività lavorativa (con conseguente revoca del precedente assegno).
Pensione di inabilità ATTENZIONE !!!!!!!!!!!!! Questo vale solo se la cessazione avviene entro un anno dal riconoscimento. Secondo gli attuali criteri attuativi dell’INPS, se la cessazione avviene oltre l’anno l’assicurato deve essere risottoposto a visita di accertamento (con tutti i rischi del caso).
Pensione di inabilità Pur essendo una pensione definitiva ci possono essere casi un cui viene riconosciuta dall’INPS per un arco di tempo. In questo caso l’ente deve informare preventivamente l’assicurato che deve decidere se cessare o meno l’attività.
Pensione di inabilità Pur essendo una pensione definitiva l’INPS può anche chiamare a visita per valutare la permanenza delle condizioni che hanno dato origine alla pensione. E quindi può anche essere revocata dopo parecchi anni dalla sua concessione.
Da tenere presente 1 – i requisiti contributi previsti possono essere raggiunti anche con la contribuzione estera 2 – se sono passati più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e l’assicurato è titolare di assegno di invalidità: per verificare il requisito contributivo gli anni di godimento dell’assegno fanno da periodo neutro.
Da tenere presente 3 – Periodo neutro: in pratica l’INPS in questo periodo accredita d’ufficio dei contributi figurativi che sono utili ai fini del diritto e della misura. Sui nuovi estratti conto appaiono questi contributi dopo la revoca dell’assegno.
Pensioni ante agosto 84 Prima di tale data esisteva la sola pensione di invalidità. Non era soggetta a rinnovi ma, se l’assicurato continuava l’attività lavorativa, il pagamento veniva sospeso. In questo caso si potevano comunque fare i supplementi periodici per l’inserimento dei contributi versati. Al momento della cessazione dell’attività lavorativa si poteva chiedere il ripristino del pagamento della pensione. CE NE SONO ANCORA QUALCUNA IN ESSERE
Invalidità Svizzera Viene riconosciuta in presenza di una invalidità pari o superiore al 40% che si protragga per almeno un anno senza interruzioni. Requisito minimo contributivo: 3 anni. Ha una durata triennale e l’AVS provvedere per tempo a far pervenire all’interessato i questionari da compilare.
Invalidità Svizzera Il grado di invalidità si calcola confrontando il reddito che l’assicurato avrebbe potuto ottenere e il reddito che avrebbe potuto ottenere (anche in un’altra attività) confacente alle sue condizioni di salute.
Invalidità Svizzera L’importo della rendita varia secondo il grado di invalidità: Almeno 40% = un quarto di rendita Almeno 50% = mezza rendita Almeno 60% = tre quarti di rendita Almeno 70% = rendita intera