1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE BERGAMO, 20 Febbraio 2009
2 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEFINIZIONE Forma di previdenza finalizzata alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, attraverso il volontario ed individuale conferimento del Tfr e di eventuali maggiori contributi ad un Fondo pensionistico complementare FONTI NORMATIVE Da ultime il decreto legislativo n° 252 del 2005 e la legge finanziaria 2007.
3 Copertura Pensionistica Le riforme pensionistiche attuate negli anni trascorsi hanno abbassato il grado di copertura della pensione pubblica del lavoratore rispetto alle retribuzioni di riferimento Le tabelle della ragioneria dello Stato riportano un tasso di copertura pubblica che, a regime, non supererà il 50% dell’ultima retribuzione: per i lavoratori dipendenti, infatti, si passerà dall’attuale 67,3% al 56% nel 2020, al 48,1% dell’ultimo stipendio nel L’iscrizione ai Fondi negoziali è necessaria soprattutto per i più giovani.
4 SISTEMALORDINETTI METODO RETRIBUTIVO67.2 %76.6 % METODO CONTRIBUTIVO A 62 ANNI 52.4%61.3% METODO CONTRIBUTIVO A 65 ANNI 57.6 %66.4% Valutazioni fatte con 35 anni di contributi TASSO DI SOSTITUZIONE
5 ETA’ANNI RETRIBUTIVI 15 ANNI 10 ANNI 5 ANNI 0 ANNI 62 ANNI 6057,854,353,2 65 ANNI 63,461,858,957,6 Valutazioni fatte con 35 anni di contributi SISTEMA MISTO
6 Perché scegliere i fondi pensione negoziali IL SILENZIO-ASSENSO Tutti i lavoratori hanno sei mesi di tempo per decidere sulla destinazione del proprio Tfr. UNA FORMA VANTAGGIOSA DI RISPARMIO Sgravi fiscali e maggiori controlli rendono sempre più conveniente e sicuro aderire ai fondi pensione. La presenza di contributi del datore di lavoro, i bassi costi di gestione e la presenza delle associazioni sindacali dei lavoratori sono validi motivi per scegliere i Fondi negoziali. L’UNICO MODO PER CONSEGUIRE TRATTAMENTI ADEGUATI COL SISTEMA CONTRIBUTIVO Solo attraverso forme di previdenza integrativa si potrà raggiungere, con il sistema contributivo, trattamenti simili a quelli garantiti dal sistema retributivo.
7 Premessa: il TFR Il trattamento di fine rapporto, Tfr o anche “liquidazione”, è la somma che spetta al lavoratore dipendente al termine del lavoro in azienda si calcola accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Gli importi sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con un tasso pari all’1,5% + il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo. E’ possibile richiedere al datore di lavoro un anticipo fino al 70% del proprio Tfr una sola volta, dopo almeno 8 anni di anzianità di servizio, per spese sanitarie di carattere straordinario e per l’acquisto della prima casa (anche per i figli). Il datore di lavoro, se l’azienda non è in crisi, ha l’obbligo di accogliere ogni richiesta di acconto fino al 10% del Tfr degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti.
8 Il silenzio-assenso Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione entro sei mesi dall’assunzione: il TFR confluirà al Fondo pensione negoziale previsto dai contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale. In presenza di più forme pensionistiche collettive il TFR va alla forma individuata con accordo aziendale, o, in assenza di questo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori; in assenza di forme collettive il TFR è destinato all’apposito Fondo Inps.
9 La scelta di destinazione del TFR POSSIBILITA’ DI SCELTA Entro sei mesi, il lavoratore può decidere: di destinare il TFR maturando ad un fondo di previdenza complementare; di lasciare il TFR presso il datore di lavoro, ma nelle aziende con almeno 50 dipendenti il TFR sarà trasferito ad un Fondo dell’Inps (senza conseguenze per i lavoratori). MODALITA’ DI SCELTA La decisione deve essere comunicata all’azienda sempre in forma scritta; l’adesione ad un Fondo pensione deve essere effettuata compilando l’apposito modulo e consegnandolo all’azienda. GLI EFFETTI La decisione di lasciare il TFR in azienda è sempre modificabile, mentre la sua destinazione alla previdenza complementare è irrevocabile.
10 La scelta per i lavoratori con prima contribuzione alla previdenza obbligatoria dopo il 28/4/1993 GIA’ ISCRITTI Poiché i lavoratori versano attualmente l’intero TFR al Fondo pensione, per costoro non cambia nulla. NON ISCRITTI I lavoratori potranno: decidere di aderire a un Fondo pensione, versando l’intero TFR maturando al Fondo Pensioni; decidere di lasciare il TFR presso l’azienda (ma per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps).
11 La scelta per i lavoratori con contribuzione alla previdenza obbligatoria prima del 29/4/1993 GIA’ ISCRITTI I lavoratori (che ad esempio versano attualmente il 40% del TFR a Cometa) possono: decidere di versare anche la rimanente quota (60%) di TFR al Fondo; decidere di lasciare la rimanente parte (60%) del TFR presso l’azienda (ma per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps); NON ISCRITTI I lavoratori possono: decidere di aderire a un Fondo pensione, versando il TFR maturando o per intero o anche solo per la parte prevista dagli accordi collettivi (40%). La parte residua resterà presso l’azienda (ma per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps); decidere esplicitamente e in forma scritta di lasciare il TFR presso l’azienda (ma per le aziende con almeno 50 dipendenti il TFR andrà all’Inps).
12 Differenza fra conferimento tacito ed esplicito del TRF al Fondo pensione CONFERIMENTO TACITO Con il silenzio-assenso il lavoratore conferisce il solo TFR al Fondo negoziale (o al diverso Fondo individuato con accordo aziendale); accedendo automaticamente al comparto garantito. CONFERIMENTO ESPLICITO Con la scelta espressa il lavoratore può: Scegliere se destinare il solo TFR o se conferire ulteriori contributi, eventualmente giovandosi del contributo del datore di lavoro; Scegliere il fondo di destinazione; Aderire al fondo nel momento della scelta.
13 I Fondi pensione I Fondi pensione sono forme di previdenza finalizzate alla costituzione di una prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP I Fondi pensione raccolgono il TFR ed i liberi contributi del dipendente, nonché quelli del datore di lavoro; I contributi raccolti sono investiti sui mercati finanziari con l’acquisto di titoli azionari e obbligazionari secondo dei criteri di selezione degli investimenti e di diversificazione tali da minimizzare i rischi; I contributi versati e i relativi rendimenti costituiranno l’ammontare della posizione individuale dalla quale deriveranno le prestazioni in capitale e rendita vitalizia;
14 Le tipologie di Fondo FONDI PENSIONE NEGOZIALI (O CHIUSI) Nascono da contratti collettivi e si rivolgono ad una base circoscritta di lavoratori. Raccolgono le adesioni ed i contributi e decidono la politica di investimento delle risorse, che vengono affidate in gestione a soggetti esterni specializzati. FONDI PENSIONE APERTI Sono istituiti da Banche, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. L’adesione può avvenire in forma sia individuale sia collettiva. CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA Tali contratti assicurativi si contraddistinguono per le finalità negoziali. FONDI PENSIONE PREESISTENTI Sono fondi già istituiti alla data del 15/11/1992.
15 Il Finanziamento Il lavoratore aderente al Fondo può contribuire mediante: il TFR futuro; i contributi a proprio carico (i contratti collettivi possono stabilire la misura minima di contribuzione); i contributi a carico del datore di lavoro (previsti dagli accordi collettivi e dovuti solo se anche il lavoratore versa i contributi a proprio carico). Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore ha diritto alla contribuzione a carico dei datori di lavoro secondo quanto stabilito dai contratti collettivi.
16 Trasferimento E’ possibile passare da un Fondo ad un altro L’aderente può chiedere trasferire l’intera sua posizione accumulata: senza un periodo minimo di iscrizione nel caso perda i requisiti di iscrizione ai fondi chiusi (ad es. perché va a lavorare nel settore chimico); dopo 2 anni di iscrizione in ogni caso. Il lavoratore che trasferisce la propria posizione individuale ad altro Fondo ha diritto alla prosecuzione della contribuzione a carico dei datori di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
17 Perché aderire alla Previdenza complementare L’UNICO MODO PER CONSEGUIRE UNA PENSIONE DIGNITOSA PER I GIOVANI Solo attraverso forme di previdenza integrativa si potrà raggiungere, con il sistema contributivo, trattamenti simili a quelli garantiti dal sistema retributivo. Le riforme delle pensioni realizzate negli anni ’90 hanno, infatti, ridotto il tasso di sostituzione, cioè il rapporto della pensione rispetto all’ultima retribuzione, per coloro a cui si applica il calcolo “misto”, e in misura maggiore, per coloro a cui si applica il calcolo “contributivo”. La situazione naturalmente peggiora in caso di discontinuità nell’attività lavorativa. IN OGNI CASO UNA FORMA VANTAGGIOSA DI RISPARMIO Anche per i lavoratori che andranno in pensione con il sistema retributivo, la previdenza complementare rappresenta una metodo di risparmio “indolore”, conveniente e sicuro.
18 L’allungamento della vita media
19 Ambito di applicazione dei sistemi di previdenza obbligatoria METODO CONTRIBUTIVO Per i lavoratori che non hanno versato contributi prima del 1° gennaio METODO MISTO Per i lavoratori che hanno versato contributi prima del 1° gennaio 1996, ma che non hanno versato contributi prima del 1° gennaio METODO RETRIBUTIVO Per i lavoratori che hanno versato contributi prima del 1° gennaio 1978.
20 Perché aderire con scelta esplicita La scelta è libera e individuale e il nostro obiettivo deve essere quello di mettere tutti i lavoratori nelle condizioni di scegliere in modo consapevole Una decisione espressa permette di: conferire subito il TFR; approfittare dei vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità dei contributi; scegliere le modalità di investimento più confacenti alle proprie aspettative ed esigenze.
21 Perché aderire al Fondo negoziale I Fondi negoziali offrono la massima sicurezza e convenienza I lavoratori partecipano, tramite i sindacati ed i loro eletti nell’assemblea dei Fondi, alla costituzione ed alla gestione dei fondi. I contratti collettivi garantiscono un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro.
22 I Fondi negoziali del settore metalmeccanico COMETA Lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’istallazione di impianti, del settore industriale orafo-argentiero ed odontotecnico. FONDAPI Lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, che applicano il contratto Confapi. ARTIFOND Lavoratori dipendenti da imprese artigiane.