Il sistema giudiziario Organizzazione e funzioni
Amministrazione della giustizia: principale istituzione deputata alla risoluzione di controversie che non si risolvono autonomamente. Definizione: «Complesso di strutture, procedure e ruoli mediante i quali il sistema politico, di cui quello giudiziario fa parte, soddisfa una delle funzioni essenziali per la sua sopravvivenza: l’aggiudicazione delle controversie sull’applicazione concreta delle norme riconosciute dalla società»
Perché il sistema giudiziario è una pubblica amministrazione? La magistratura italiana è una «magistratura burocratica». Modello diffuso nei paesi di civil law nel quale il reclutamento avviene tramite concorso al quale possono accedere laureati in legge e nel quale i magistrati sono posizionati lungo diversi livelli di carriera.
Perché il sistema giudiziario è una pubblica amministrazione? 2. Ha i tratti della «burocrazia professionale» Al suo interno è presente sia un corpo professionale largamente indipendente (i magistrati), sia uno staff amministrativo caratterizzato da logiche gerarchiche e burocratiche. Magistrati: discrezionali e indipendenti Staff: azione ripetitive e precisamente normate Struttura organizzata a LEGAME DEBOLE
La struttura organizzativa Cenni storici: Modello burocratico napoleonico Indipendenza magistrati molto limitata, così che il governo potesse disporre di una magistratura leale Ministro della Giustizia poteva nominare liberamente i magistrati
La struttura organizzativa Dopo il 1890: Il Ministro della Giustizia poteva nominare solo giudici di Corte d’Appello e Cassazione Fascismo: Accentua burocraticità del sistema Isola il sistema giudiziario affidandogli solo casi privi di rilievo politico. Il resto era affidato a giurisdizione speciali.
La struttura organizzativa Fase repubblicana Per recuperare indipendenza e effettività della magistratura, si decise di modificarne la governance: Rdl. 31 maggio 1946: istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Composto da alti magistrati, con il compito di gestire le procedure per la selezione dei magistrati e la loro carriera.
La struttura organizzativa Dopo essere stato recepito dalla Costituzione, il CSM sarebbe entrato in vigore solo nel 1959 Solo da quel momento si riduce il potere del governo sulla magistratura.
La giurisdizione ripartita Art. 102 Costituzione La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
La giurisdizione ripartita Art. 103 Costituzione Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Giurisdizione ordinaria (art. 102) Si occupa della generalità delle controversie in materia civile e penale: Giudici di pace Tribunali Corti d’Appello Corte di Cassazione Giustizia civile: riguarda vertenze e litigi tra cittadini per rapporti di diritto privato. Tutela i diritti soggettivi. Giustizia penale: riguarda le controversie connesse alla responsabilità di un soggetto per un reato contro la collettività. Il processo penale è avviato dall’azione di un Pubblico Ministero (PM), il quale appartiene alla magistratura ordinaria.
Giurisdizioni speciali (art. 103) Amministrativa: Tar Consiglio di stato (Palazzo Spada, Roma) Contabile: Corte dei conti Militare Tribunali militari. Dal 2007, abbiamo 3 tribunali e relative procure (Roma, Napoli, Verona) più 1 Corte d’Appello (Roma) Costituzionale Corte Costituzionale
L’attuale struttura organizzativa Indipendenza magistratura: sia dai colleghi parigrado, sia da coloro che svolgono le loro attribuzioni a un grado superiore. Art. 107 Costituzione I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
L’attuale struttura organizzativa Criteri per classificare gli uffici giudiziari: Funzione giudicante vs funzione inquirente Distribuzione territoriale (ufficio circondariale, di circolo oppure distrettuale) Oggetto dei procedimenti (ordinari, minorenni, di sorveglianza) In base al grado di giudizio
Tre gradi di giudizio I primi due sono giudizi di merito, il terzo è un mero giudizio di legittimità. Tribunali (1° grado) – livello circondariale Corti d’Appello (2° grado) – livello distrettuale Corte di Cassazione (3° grado) La Corte d’Assise – che va considerato una sezione speciale della Corte d’Appello – opera a livello di circolo, il quale può coincidere con il distretto, ma talvolta un distretto comprende più circoli.
La piramide del sistema giudiziario
Uffici di primo grado Giudice di pace: è una carica monocratica occupata da giudici onorari assunti a tempo determinato. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Ha competenza in materia civile e penale. Opera a livello di mandamento. L’appello lo si presenta in tribunale. Il 27 febbraio 2014 ne erano stati soppressi 667. Il 10 marzo 2014 il Ministro Orlando ha firmato il decreto che ne ha salvati 285. Ad oggi abbiamo 464 giudici di pace.
Uffici di primo grado Tribunali: hanno una competenza generale in materia civile e penale. Di solito decide in composizione monocratica. Con il d.lgs. Del 7 settembre 2012 erano stati soppressi 31 tribunali e le relative procure, nonché le 220 distaccate. Il 13 settembre 2013 tutto ciò è diventato operativo, anche se è stato salvato il tribunale di Urbino.
Uffici di primo grado Procura della Repubblica: ha il compito di effettuare le indagine penali – insieme alla Polizia giudiziaria – e rappresenta l’accusa nel processo. Procuratore della Repubblica: è il titolare dell’azione penale. Sostituti procuratori: ad essi il procuratore assegna i vari procedimenti di competenza dell’ufficio
Uffici di secondo grado Corti d’Appello: uffici presso i quali possono essere impugnare le decisioni prese dal tribunale. Decidono sempre in composizione collegiale (3 giudici). Abbiamo 26 Corti d’Appello più 3 sedi distaccate. Sardegna: 1 Corte d’Appello (Cagliari) e 1 sede distaccata (Sassari).
Uffici di secondo grado Procure generali: risolvono i conflitti di competenza insorti tra procure della Repubblica appartenenti al medesimo distretto. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
Corte di Cassazione Decide su ricorsi relativi all’interpretazione delle leggi. Con le sue sentenze conferisce uniformità all’applicazione della legge da parte dei tribunali e delle Corti d’Appello. Decide anche su ricorsi relativi a provvedimento di restrizione cautelare della libertà personale. Al suo interno è presente l’ufficio del Procuratore Generale della Repubblica.
Membri della Corte di Cassazione Presidente: Giorgio Santacroce (73 anni) Stipendio: 26.000 lordi/mese Consiglieri: Adelaide Amendola Ugo De Crescienzo Pasquale D’Ascola Irene Tricomi
L’organizzazione dei tribunali Variabile: da 6 unità a 379 unità (tribunale di Roma) E’ diretto da un Presidente, alle cui dipendenze ci sono più giudici Il tribunale di Cagliari è composto da 59 magistrati, di cui un presidente e sei presidenti di sezione.
Sezioni: singole unità operative in cui è suddiviso il tribunale Sezioni: singole unità operative in cui è suddiviso il tribunale. Solo nei tribunali medio-grandi sono previste le sezioni speciali. Sono composte da almeno 5 giudici di professione. Alcune materie devono essere decise da un collegio composto da 3 giudici. Es. Nel penale il collegio è richiesto solo per reati che prevedono una pena superiore ai 10 anni.
GIP: il Giudice per le Indagini Preliminari verifica la correttezza del lavoro dei PM. Inoltre, autorizza le intercettazione e le misure di custodia cautelare. GUP: il Giudice per l’Udienza Preliminare decide sull’opportunità o meno di rinviare a giudizio l’indagato. Per reati molto gravi, la competenza spetta alla Corte d’Assise, che dunque in specifici casi funziona da tribunale di primo grado.
Tribunale di sorveglianza: responsabile della esecuzione del trattamento penitenziario Giudice di sorveglianza: responsabile della personalizzazione del trattamento penitenziario. Collegio per i reati ministeriali: competente per i reati commessi dal Primo Ministro o dai ministri.
All’interno di ogni sezione del tribunale opera una cancellaria (staff amministrativo). Diretta dal Cancelliere che la organizza in base alle direttive del Presidente del tribunale e del dirigente amministrativo.
Ogni tribunale è accompagnato da una procura Ogni tribunale è accompagnato da una procura. Il Procuratore fissa i criteri per l’assegnazione dei procedimenti ai sostituti e regolamenta gli uffici. Il lavoro è organizzato per gruppi di pubblici ministeri o per materia (reati contro il patrimonio, contro la famiglia, ecc.) Nei grandi uffici c’è anche il procuratore aggiunto che coadiuva il procuratore. In questi uffici si lavoro spesso per gruppi specializzati (pool)
L’organizzazione del tribunale
Le funzioni del sistema giudiziario Funzione giurisdizionale Funzione giudicante e inquirente Funzione di governo (Ministero della Giustizia e CSM)
Funzione giurisdizionale Attività di controllo sociale Funzione amministrativa derivante dall’applicazione di norme a casi specifici Responsabilità normativa dovuta all’elevato grado di discrezionalità di cui dispongono i giudici Di conseguenza, contribuisce a definire ed attuare le Politiche Pubbliche
Funzione giurisdizionale Nel tempo si è esteso sempre di più il ruolo della magistratura. Conseguenze: Aumento garanzie per i cittadini Miglioramento della posizione del sistema giudiziario all’interno dell’intero sistema politico
Funzione giudicante Spetta ai giudici ordinari che hanno il compito di dirimere le controversie in base alle prove addotte dalle parti.
Funzione inquirente/requirente La funzione inquirente riguarda la direzione delle indagini preliminari La funzione requirente: rigurda l’esercizio della accusa nel processo penale. Spettano al Pubblico Ministero
Funzione inquirente/requirente Funzioni del PM: Amministrare la giustizia Tutelare i diritti dello stato, delle persone giuridiche e degli incapaci Promuovere la repressione dei reati Far eseguire i provvedimenti del giudice
Funzione inquirente/requirente Lo stesso magistrato nel corso della sua carriera può essere sia giudice che PM. Anche se ci sono alcune eccezioni. Non si può ricoprire una certa funzione per meno di 5 anni e non si possono fare più di 4 passaggi.
Funzione inquirente/requirente PM esercita l’azione penale. E ha l’OBBLIGO di esercitarla ogni volta che ci sia una notizia di reato (querela, denuncia, ecc.). Appena la notizia di reato è iscritta nel registro del PM, partono le indagini preliminari. Alla fine delle indagini, il PM chiede di archiviare il procedimento oppure di rinviare a giudizio i potenziali autori del reato.