Le prestazioni agli invalidi civili

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Le prestazioni agli invalidi civili A cura di Metello Cavallo e di Simone Lauria Ultimo aggiornamento: 1 giugno 2010

Articolo 38 Costituzione “ Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale….”

Definizione di invalido civile (Art. 2 Legge n. 118/1971 e art Definizione di invalido civile (Art. 2 Legge n. 118/1971 e art. 6 DL 509/1988) “Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età. Ai soli fini dell’assistenza e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi, i sordomuti per i quali provvedono altre leggi”

Definizione di cieco civile (Legge n. 632/1955; Legge n Definizione di cieco civile (Legge n. 632/1955; Legge n. 66/1962; Legge n. 482/1968; Legge n. 382/1970) Sono considerati ciechi civili coloro che, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano riconosciuti affetti da cecità totale o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

Definizione di cieco civile (Legge n. 632/1955; Legge n Definizione di cieco civile (Legge n. 632/1955; Legge n. 66/1962; Legge n. 482/1968; Legge n. 382/1970) Le norme in vigore distinguono i ciechi civili in: Ciechi assoluti: coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (totale mancanza di vista o la mera percezione dell’ombra e della luce) Ciechi parziali: coloro che hanno un residuo visivo: - non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti); - compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi decimisti).

Definizione di sordomuto (Legge n. 308/1958; Legge n. 462/1968; Legge n. 381/1970) Sono considerati sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica e dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Definizione di persona handicappata (Art. 3 Legge n. 104/1992) E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale, la situazione assume connotati di gravità.

Definizione di persona pluriminorata I ciechi civili e i sordomuti che abbiano altre minorazioni fisiche o psichiche non attribuibili nè alla guerra, nè al lavoro, nè al servizio possono ottenere il riconoscimento di invalido civile, oltre quello di cieco civile o di sordomuto. Alle persone affette da più minorazioni, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità di accompagnamento previste per invalidi, ciechi e sordomuti, è riconosciuta un’indennità pari alla somma delle singole indennità attribuibili (legge 429/91).

Riconoscimento delle prestazioni L’attuale quadro legislativo è caratterizzato da una differenziata varietà di prestazioni che si distinguono a seconda della natura e della gravità delle minorazioni riscontrate. La procedura di accertamento dell’invalidità è essenzialmente basata sulla netta separazione tra tre fasi: accertamento sanitario, concessione delle prestazioni ed erogazione delle prestazioni.

Riconoscimento delle prestazioni L’accertamento sanitario dell’invalidità conferisce al soggetto che promuove l’azione lo status di invalido, con la qualificazione specifica di invalido, cieco, sordomuto o handicappato. Se il grado di invalidità raggiunge la soglia minima prevista per il diritto ad una provvidenza economica, il procedimento sanitario prosegue con l’accertamento delle condizioni socio-economiche, cui tale diritto è subordinato. Il d.p.r. 698/1994 attribuisce la fase sanitaria alle commissioni mediche dell’ASL e la fase di concessione delle prestazioni al Ministero degli Interni che opera attraverso le Prefetture. Con la legge Bassanini, tale assetto viene modificato: la fase della concessione viene trasferita dalle Prefetture alle Regioni, mentre l’erogazione prima a carico del Ministero degli Interni viene attribuita all’Inps. Inoltre viene data facoltà alle Regioni di delegare ai Comuni e agli altri Enti locali la funzione della concessione (ed eventualmente anche all’Inps). In Lombardia, sia la fase dell’accertamento sanitario sia quella della concessione è attribuita alle ASL, mentre l’erogazione è di competenza dell’Inps. Dal 1 gennaio 2010 l’istanza va inoltrata all’Inps. Eccezione: per Milano, la fase di concessione delle provvidenze economiche è attribuita al Comune.

Accertamento sanitario La domanda, corredata dal certificato medico, deve essere presentata all’Inps competente territorialmente. L’accertamento sanitario può essere effettuato, per delega, dalla commissione medica ASL nel cui territorio si trova temporaneamente domiciliato l’invalido a causa di condizioni di gravità su cui deve esprimersi la commissione medica presso la quale è stata inoltrata istanza. Nella certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti, la dignosi deve essere formulata con chiarezza e precisione. In caso di richiesta di aggravamento di invalidità civile, il certifcato medico deve contenere ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del precedente quadro clinico e deve essere corredata da idonea certificazione sanitaria.

Accertamento sanitario L’accertamento sanitario dovrebbe concludersi entro i 9 mesi dalla domanda; se entro 3 mesi dalla domanda la commissione medica della ASL non ha provveduto a convocare a visita medica il richiedente, l’interessato può produrre una diffida a provvedere all’assessorato alla Sanità della regione territorialmente competente che fissa nel tempo massimo di 9 mesi dalla domanda la visita se la diffida è stata presentata entro 6 mesi dall’istanza. Per le patologie oncologiche, la legge 80/2007 ha stabilito che l’accertamento dell’invalidità civile ovvero dell’handicap, deve essere effettuato entro 15 giorni dalla domanda. Nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita, il medesimo sarà riconvocato entro tre mesi; qualora non si presentasse a nuova convocazione, dovrà presentare un’eventuale nuova domanda. I verbali redatti dalla commissione ASL, qualora attestino un grado di invalidità che può dar luogo a benefici economici, sono trasmessi, per il visto, ad apposite commissioni istituite presso l’Inps (dal 1 aprile 2007), che possono, entro 60 giorni, sospendere la procedura per effettuare ulteriori accertamenti (entro 30 giorni per le patologie oncologiche).

Accertamento sanitario Per l’accertamento sanitario, la commissione dovrà fare riferimento ad apposite tabelle emanate con decreto del Ministero della Sanità in data 5.2.1992; ciò al fine di garantire maggiore uniformità e rigore nella valutazione. In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di più minorazioni, il danno globale non deve essere valutato addizionando i singoli valori percentuali, ma considerando la sua incidenza effettiva sulla validità del soggetto. Si dovrà infine tener conto della possibilità di applicazione di protesi, da considerarsi come fattore di attenuazione della gravità del danno funzionale, potendo comportare una riduzione della percentuale di invalidità.

Accertamento sanitario La tabella segue la metodologia OMS. La valutazione si differenzia rispetto all’età: Fino a 18 anni Dai 18 a 65 anni Oltre 65 anni La tabella elenca sia infermità cui è attribuita una percentuale fissa, sia infermità per le quali il danno funzionale viene riferito a fasce percentuali di perdità delle capacità lavorativa. Molte infermità non sono tabellate, ma, in ragione della loro natura e gravità, verranno quantificate con un criterio di analogia rispetto a quelle tabellate.

Accertamento sanitario Fino a 18 anni: La commissione medica dovrà valutare le seguenti casistiche: Difficoltà persistenti a compiere atti e funzioni proprie dell’età; Cecità assoluta; Sordità pari o superiore a 60 dB (fino a 12 anni, ed esclusivamente ai fini della concessione dell’indennità di comunicazione) o 75 dB; Incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita; Stato di handicap.

Accertamento sanitario Da 18 a 65 anni La commissione medica dovrà valutare le seguenti casistiche: Riduzione della capacità lavorativa (da 1/3 al 100%) del soggetto; Cecità assoluta o parziale; Sordomutismo (ipoacusia pari o superiore 75 db); Incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita; Stato di handicap.

Accertamento sanitario Oltre 65 anni La commissione medica dovrà valutare le seguenti casistiche: Difficoltà persistenti a compiere gli atti e le funzioni proprie dell’età; Cecità assoluta o parziale; Incapacità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita; Stato di handicap.

Accertamento sanitario Qualora la minorazione riconosciuta sia tale da consentire il diritto ad eventuali prestazioni economiche, la Commissione dell’ASL trasmette copia dell’istanza e copia del verbale sanitario all’ente preposto alla concessione. Pertanto l’ente concessore provvede all’istruttoria della domanda della domanda, provvedendo all’accertamento dei requisiti amministrativi e socioeconomici previsti dalla legge e all’emissione del provvedimento di concessione. La legge 326/2003 ha abolito, dal 1 gennaio 2005, il ricorso amministrativo avverso l’esito dell’accertamento sanitario al Ministero dell’economia; è possibile solo proporre azione giudiziaria entro 6 mesi, a pena di decadenza, dalla data di notifica all’interessato del verbale sanitario.

Le provvidenze economiche: l’indennità di frequenza per i minori Requisito sanitario: difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età oppure ipoacusia superiore a 60 dB nell’ orecchio migliore. Requisito socio-economico: età inferiore a 18 anni; frequenza scuole (compresi gli asili nido) , centri terapeutici o riabilitativi o centri di formazione professionale; limite di reddito individuale annuo: € 4.408,95; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di frequenza del centro o scuola ed è erogata per il periodo di frequenza; è incompatibile con le indennità di accompagnamento, di comunicazione dei sordomuti e speciale dei ciechi civili (cin facoltà di opzione per il trattamento più favorevole) Importo mensile 2010:256,67

Indennità di accompagnamento Requisito sanitario: riconoscimento di un grado di invalidità al 100% e incapacità a deambulare e a compiere gli atti quotidiani della vita. Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale, assenza di ricovero gratuito presso strutture pubbliche o presso reparti di lungodegenza o riabilitazione e per un periodo pari o superiore al mese; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Sono irrilevanti ai fini della corresponsione l’età anagrafica dell’invalido e la sua situazione reddituale. Importo mensile 2010: € 480,47

Indennità speciale ciechi parziali Requisito sanitario: riconoscimento cecità parziale (c.d. ciechi ventesimisti). Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Sono irrilevanti l’età anagrafica del cieco parziale e la sua situazione reddituale. Importo mensile 2010: € 185,25

Pensione ciechi parziali e ciechi assoluti Requisito sanitario: residuo visivo non superiore a un ventesimo (ciechi parziali); cecità assoluta. Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale, reddito annuo non superiore a € 15.154,24; ai ciechi assoluti spetta solo se maggiorenni (anche se ultrasessantacinquenni), ai ciechi parziali spetta anche se minori di 18 anni; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Importo mensile 2010: € 277,57.

Indennità accompagnamento ciechi assoluti Requisito sanitario: cecità assoluta Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda;è compatibile con il ricovero presso strutture pubbliche; non è legata né a limiti di età (spetta anche al minorenne cieco assoluto che non ha diritto alla pensione), né a limiti di reddito. Importo mensile 2010: € 783,60 Cumulabile con lavoro e con altre indennità per minorazioni civili (indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione per sordomuti): in questo caso verrà erogata l’indennità cumulativa a titolo della pluriminorazione.

Indennità di comunicazione per sordomuti Requisito sanitario: sordità a 60 dB se età inferiore a 12 anni, 75 dB se superiore. Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda; non è vincolata a limiti di età o di reddito. Importo mensile 2010: € 239,97 Cumulabile con lavoro e con altre indennità per minorazioni civili (indennità cumulativa).

Pensione per sordomuti Requisito sanitario: ipoacusia pari o superiore a 75 db nell’orecchio migliore; se l’ipoacusia è inferiore ovvero non è accertabile la sua insorgenza nel periodo riferito all’età evolutiva (entro i 12 anni), la valutazione sanitaria è finalizzata all’accertamento della riduzione della capacità lavorativa e quindi effettuata con i criteri previsti per l’invalidità civile. Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale; spetta ai soggetti con età compresa tra i 18 e i 65 anni (ai minorenni con sordità superiore ai 60 db spetta l’indennità di frequenza); reddito annuo non superiore a € 15.154,24. Importo mensile: € 256,67.

Assegno mensile per invalidi civili parziali Requisito sanitario: percentuale invalidità superiore al 74% (prima dell’emanazione delle attuali tabelle di valutazione era necessaria un’invalidità superiore ai 2/3). Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale; è richiesto l’incollocamento al lavoro e tale requisito, costitutivo del diritto, si realizza quando l’invalido può dimostrare di non essere disoccupato per aver rifiutato un posto di lavoro al quale è stato chiamato in base alle disposizioni del collocamento mirato; reddito annuo non superiore a € 4.408,95; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Importo mensile 2010: € 256,67. E’ incompatibile con l’ assegno ordinario di invalidità INPS; è prevista la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole. Al compimento del 65° anno di età in luogo dell’assegno mensile verrà erogato l’assegno sociale INPS.

Pensione mensile invalidi civili Requisito sanitario: percentuale invalidità al 100%. Requisito socio-economico: cittadinanza italiana o UE, Carta di soggiorno se extra-UE, residenza sul territorio nazionale, reddito annuo non superiore a €15.154,24; decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Importo mensile 2010: € 254,88 E’ compatibile con l’ assegno ordinario di invalidità INPS e con altre prestazioni analoghe, fermo restando il limite reddituale. Al compimento del 65° anno, in luogo della pensione mensile verrà erogato l’assegno sociale INPS.

Il diritto dei cittadini stranieri A partire dal 1.1.2001, i titolari della carta di soggiorno sono gli unici cittadini extra-comunitari ammessi, in presenza dei prescritti requisiti sanitari e amministrativi, tanto ai benefici economici quanto a quelli sociosanitari previsti per i minorati. Ai soli titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore all’anno, è riconosciuto solo ed esclusivamente l’accesso ai “servizi” ed alle “altre prestazioni” (concessione di protesi e ausili, esenzione dai ticket sanitari, iscrizione alle liste speciali di collocamento), ma non quello alle prestazioni economiche.