SANZIONI OTTOBRE 2013. Sanzioni amministrative ► Infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette: dal 100% al 200% della maggior imposta dovuta o.

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SANZIONI OTTOBRE 2013

Sanzioni amministrative ► Infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette: dal 100% al 200% della maggior imposta dovuta o del credito indicato in eccesso ► Omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette: dal 120% al 240% delle maggiori imposte dovute; se nessuna imposta dovuta si applica la sanzione da euro 258 a euro 1032 ► La dichiarazione inviata entro 90 giorni dalla scadenza non si considera omessa ► Ritenute d’imposta: si applicano le stesse sanzioni previste per l’infedele o l’omessa presentazione come sopra indicato, inoltre si applicano anche le sanzioni per omessa effettuazione di ritenute (20% delle ritenute dovute) e omesso versamento (30% delle ritenute dovute) ► Le misure per le sanzioni di infedele e omessa dichiarazione si applicano anche ai fini dell’Iva, inoltre si applicano sanzioni specifiche (quali omessa fatturazione o indebita detrazione pari al 100% dell’imposta dovuta) che si aggiungono alle violazioni relative alla dichiarazione

Sanzioni e circostanze esimenti – art. 6 Dlgs n. 472/97 ► Obiettive condizioni di incertezza identificate: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecita-zione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente (Cass.sez. Trib. 23 marzo 2012 n. 4685) ► Il pagamento di un tributo non è stata effettuato per fatto addebitabile esclusivamente ad un terzo e per un fatto denunciato all’autorità giudiziaria (es. appropriazione indebita dei fondi della società ad opera di un dipendente infedele)

Ravvedimento ► Il presupposto è la correzione volontaria dell’errore o dell’omissione da parte del contribuente prima che siano iniziate ispezioni e verifiche da parte dell’agenzia delle entrate ► Il ravvedimento (art. 13 Dlgs n. 472/97) permette di avere una significativa riduzione delle sanzioni parametrata al momento in cui la correzione interviene: ► Ia sanzione per gli omessi versamenti (art. 13 Dlgs n. 471/97), oltre alla riduzione sopra evidenziata (1/10) gode di una ulteriore riduzione ad 1/15 per ogni giorno di ritardo per i primi 15 giorni Riduzione sanzione aentro 1/1030 giorni dalla violazione per omessi versamenti 1/8 entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale la violazione o l’errore è stato commesso 1/10 del minimo di quella prevista per omessa dichiarazione se dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni

Sanzioni e altri strumenti di riduzione ► Adesione al processo verbale di constatazione: riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo ► Accertamento con adesione: riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo ► Acquiescenza ad avviso di accertamento: ► Se non preceduto da un processo verbale di constatazione allora riduzione delle sanzioni ad 1/6 ► Se preceduto da un processo verbale di constatazione allora riduzione delle sanzioni ad 1/3 ► Conciliazione giudiziale: riduzione delle sanzioni al 40%