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Le sanzioni Corso di Diritto Tributario. LINEAMENTI GENERALI - Le violazioni tributarie sono punite attraverso le sanzioni; - Scopo della sanzione è pertanto.

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1 Le sanzioni Corso di Diritto Tributario

2 LINEAMENTI GENERALI - Le violazioni tributarie sono punite attraverso le sanzioni; - Scopo della sanzione è pertanto quello di assicurare l’osservanza del precetto contenuto nelle norme tributarie sia sostanziali che strumentali; - Le sanzioni possono essere amministrative e penali

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Sanzioni amministrative non penali -D.Lgs. 472/1997 (parte generale) -D.Lgs. 471/1997 (sanzioni relative alle violazioni afferenti imposte sui redditi, Iva e riscossione di ogni tributo) -D.Lgs 473/1997 (sanzioni afferenti le violazioni sui tributi indiretti c.d. minori) Sanzioni penali -D.Lgs. 74/2000

4 PRINCIPIO DI SPECIALITA’ ) - Se una stessa violazione è punita con una sanzione amministrativa ed una sanzione penale si applica una sola sanzione (di regola quella penale) in base al principio di specialità (art.19 D.Lgs. 74/2000 )

5 SANZIONI AMMINISTRATIVE - Le sanzioni amministrative sono costituite dalla sanzione pecuniaria e dalle sanzioni accessorie - Sono accessorie quelle che consistono nella limitazione di facoltà, poteri o status giuridicamente riconosciuti (l’art. 2, c.1, d.lgs. 472/1997 prevede l’interdizione per non più di 6 mesi dalla carica di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali, l’interdizione per non più di 6 mesi dalla partecipazione a gare per appalti pubblici, l’interdizione per non più di 6 mesi dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa)

6 SANZIONI AMMINISTRATIVE La sanzione pecuniaria a seconda dei casi consiste in una somma: A)determinata dall’Ufficio, tra un minimo ed un massimo indicati dalla legge (sulla base della gravità della violazione, della personalità dell’agente e le sue condizioni economiche e sociali: es. sindaci che sottoscrivono la dichiarazione senza far rilevare la mancanza di scritture contabili);

7 SANZIONI AMMINISTRATIVE B) pari all’imposta cui riferisce, ad una sua frazione o ad un suo multiplo (es. omessa presentazione dichiarazione Iva: sanzione dal 120% al 240% dell’imposta dovuta); C) Fissa N.B.La somma irrogata a titolo di sanzione non produce mai interessi

8 PRINCIPIO DI LEGALITA’ E SUOI COROLLARI Nessuno può essere punito se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (Art.3, c.1, D.Lgs 472/97 e Art. 25 cost.) nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile (art.3, c.2: c.d. abolitio criminis) se la legge posteriore stabilisce una sanzione di entità diversa si applica la legge più favorevole (art.3, c.3: c.d. favor rei)

9 ELEMENTO SOGGETTIVO la sanzione è imputata alla persona fisica che ha commesso (o concorso a commettere) la violazione e non si trasmette agli eredi (artt.2, c.2, e 8). È necessaria la capacità di intendere e di volere, il dolo o quanto meno la colpa, intesa come negligenza, imprudenza o imperizia (art.5, c.1) se commessa nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria si richiede il dolo o la colpa grave (negligenza, imprudenza o imperizia sono indiscutibili… art. 5, c. 3).

10 ELEMENTO SOGGETTIVO la violazione non è punibile quando è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce (art.6, c.2) o quando si tratti di violazione meramente formale (art. 6, c. 5-bis) Lo statuto dei diritti del contribuente (art. 10) prevede altresì la non punibilità qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell’A.f.

11 il concorso di persone e l’autore mediato Nel caso in cui più persone concorrono a commettere una violazione, ciascuna soggiace alla sanzione per questa disposta; -tuttavia, quando la violazione riguarda un comportamento cui sono obbligati più soggetti in solido è irrogata una sola sanzione e il pagamento di uno libera tutti. 11

12 il concorso di persone e l’autore mediato È responsabile (c.d. autore mediato) chi con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione. In questo caso l’autore mediato si sostituisce al c.d. autore materiale 12

13 il concorso di violazioni e la continuazione nel caso di pluralità di violazioni, a ciascuna violazione si applica di regola la relativa sanzione (cumulo materiale delle sanzioni) tuttavia, si applica la sanzione più grave aumentata da un quarto al doppio (cumulo giuridico), a chi: con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni (art. 12,c 1, c.d. concorso formale eterogeneo: es. sottofatturazione incidente su valore aggiunto ed Ires/Irpef); 13

14 il concorso di violazioni e la continuazione Con una sola azione o omissione commette più violazioni della medesima disposizione (art.12, c.1, c.d. concorso formale omogeneo: es. unica fattura con corrispettivo inferiore ed aliquota inferiore) con più azioni o omissioni, commette diverse violazioni formali della stessa disposizione (art.12, c.1, c.d. concorso materiale omogeneo: es. indicazioni dati anagrafici errati su fatture, ddt, scontrini fiscali etc..); anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione dell’imposta (art.12, c.2, c.d. illecito continuato: omessa fatturazione di operazioni non dichiarate) 14

15 il ravvedimento operoso Si tratta di un istituto di correzione autonoma e spontanea da parte del contribuente dell’errore e/o omissione commessa. Si tratta di un istituto di correzione autonoma e spontanea da parte del contribuente dell’errore e/o omissione commessa. La sanzione in tal caso viene ridotta (art.13), sempre se la violazione non è stata contestata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche: La sanzione in tal caso viene ridotta (art.13), sempre se la violazione non è stata contestata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche: ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito entro 30 gg. dalla scadenza del relativo termine; 15

16 il ravvedimento operoso ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori o omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o entro un anno nel caso in cui non si deve presentare dichiarazione); ad un ottavo del minimo, nel caso di ritardata presentazione della dichiarazione (la dichiarazione va tuttavia presentata entro 90 gg. dalla scadenza del relativo termine) N.B. il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione 16

17 l’irrogazione delle sanzioni la sanzione è irrogata dall’Ufficio che è competente all’accertamento del tributo (art.16, c.1): la sanzione è irrogata dall’Ufficio che è competente all’accertamento del tributo (art.16, c.1): Ci sono 3 tipi di procedura di irrogazione di sanzioni: 1. Procedimento base: se la sanzione non si collega ad un tributo l’Ufficio la contesta attraverso la notificad i apposito atto (“atto di contestazione” ) al trasgressore e agli altri obbligati (art. 16, c. 2 e segg.) 17

18 Il procedimento base di irrogazione Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto è possibile: Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto è possibile: - Definire le sanzioni mediante pagamento di un quarto di quella indicata nell’atto ; - Definire le sanzioni mediante pagamento di un quarto di quella indicata nell’atto ; - presentare all’Ufficio irrogatore delle deduzioni difensive  l’Ufficio ha un anno per emettere l’avviso di irrogazione della sanzione motivandolo anche in ordine alle deduzioni medesime; - presentare all’Ufficio irrogatore delle deduzioni difensive  l’Ufficio ha un anno per emettere l’avviso di irrogazione della sanzione motivandolo anche in ordine alle deduzioni medesime; Impugnare l’atto. Impugnare l’atto. N.B. Le tre strade sono alternative: Es. se sono state presentate deduzioni difensive ed è stato proposto ricorso quest’ultimo diventa improcedibile ; N.B. Le tre strade sono alternative: Es. se sono state presentate deduzioni difensive ed è stato proposto ricorso quest’ultimo diventa improcedibile ; 18

19 l’irrogazione delle sanzioni 2. Irrogazione contestuale al provvedimento di accertamento o rettifica: se la sanzione si collega ad una dichiarazione infedele od omessa può essere irrogata con l’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità (art.17, c.1); 3.Irrogazione mediante iscrizione a ruolo: se la sanzione si collega ad un omesso o ritardato pagamento può essere irrogata direttamente mediante ruolo (art.17, c.3) 19

20 MISURE CAUTELARI A tutela del credito degli Uffici l’art. 22 prevede delle misure cautelari: - Iscrizione di ipoteca; - Sequestro conservativo dei beni del debitore, ivi compresa l’azienda.

21 MISURE CAUTELARI Presupposti: - notifica “atto di contestazione”, provvedimento di irrogazione o processo verbale di constatazione (Pvc); -Fondato timore di perdere la garanzia del credito

22 MISURE CAUTELARI 1. istanza motivata fatta dall’Ufficio per iscrizione ipoteca o autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo, da inoltrare al Presidente della Commissione tributaria Provinciale; 2. notifica dell’istanza alle parti interessate le quali possono, entro 20 giorni, depositare memorie e documenti difensivi;

23 MISURE CAUTELARI 3. decorsi 20 giorni dalla notifica alle parti interessate, fissazione della trattazione in camera di consiglio e comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima; 4. decisione con sentenza.

24 MISURE CAUTELARI 5. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo il Presidente, ricevuta l’istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il Collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

25 MISURE CAUTELARI 6. Le parti possono prestare idonea garanzia in corso di giudizio (cauzione o fideiussione), al fine di evitare l’emissione o comunque di attenuare la portata del provvedimento cautelare. 7. Il provvedimento cautelare perde efficacia -se entro 120 gg non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione (occorre inoltrare istanza al Presidente); -qualora la sentenza (anche non passata in giudicato) abbia accolto il ricorso -


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