I.V.A. - Operazioni con l’estero Dott.ssa Elena Fedolfi Dott.ssa Patrizia Ferrari Corso praticanti 04-11-10
Criterio generale IVA nelle operazioni con l’estero TASSAZIONE NEL PAESE- DESTINAZIONE: CESSIONI DI BENI - compresi servizi internazionali - (dall’Italia verso l’estero): detassazione del prodotto esportato, destinato a consumo in altro Paese ACQUISTI DI BENI (dall’estero verso l’Italia): assoggettamento ad IVA del valore imponibile complessivo, non solo sul valore aggiunto prodotto in Italia
SCHEMA DELLA TRATTAZIONE Operazioni con soggetti passivi IVA appartenenti a Paesi UE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Operazioni con soggetti passivi IVA appartenenti a Paesi esteri extra-UE IMPORTAZIONI/ ESPORTAZIONI Agevolazione connessa alle operazioni estere
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE LE NORME DI RIFERIMENTO: FONTE SPECIALE D.L. n.331 del 30.08.1993 (conv.nella legge 427/1993) per tutto quanto non previsto PRIMARIA D.P.R. 26.10.1972 n.633
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE GENERALITA’: i beni si muovono nella Comunità senza controlli doganali importazione/esportazione vengono circoscritte alla spedizione di beni da e verso Paesi extra-UE il consumatore può acquistare nel Paese da lui prescelto, senza altra tassazione alla frontiera tra gli “Stati membri”
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE CRITERIO GENERALE DI TASSAZIONE: Operazioni tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi Stati UE TASSAZIONE PAESE DESTINAZIONE Operazioni poste in essere con privati o con soggetti considerati tali ai fini IVA CEE PAESE D’ORIGINE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE REQUISITO OGGETTIVO: cessione di beni trasferimento fisico della merce da Stato UE ad altro Stato UE prestazioni servizi escluse (dal 2010)
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE REQUISITO SOGGETTIVO: deve essere posta in essere tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi Stati membri della UE
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART.38) CONDIZIONI: acquisto a titolo oneroso della proprietà od altro diritto reale di godimento di beni mobili trasferimento fisico dei beni comunitari da altro Stato membro UE all’Italia il venditore è soggetto passivo in altro Stato UE l’acquirente è soggetto passivo in Italia l’acquirente italiano deve comunicare al cedente il proprio codice identificativo (=IT+ P.IVA)
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART.38) ACQUISTI ASSIMILATI: acquisto di beni oppure introduzione di beni già importati in un altro Stato comunitario dagli stessi, con diritto al rimborso dell’IVA assolta sull’importazione, da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni, che non svolgono attività commerciali, non soggetti passivi IVA introduzione di beni in Italia, da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di altro Stato membro acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi introduzione di beni in deposito presso operatore italiano da parte di operatore di altro Stato membro.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART.38) ACQUISTI NON ASSIMILATI: introduzione in Italia di beni oggetto di operazioni perfezionamento o di manipolazioni usuali introduzione di beni (strumentali) temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni di servizi introduzione di beni che, se importati, beneficerebbero del regime di temporanea importazione introduzione di beni destinati ad essere istallati, montati o assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto trasferimenti di beni a titolo gratuito acquisti di beni usati presso soggetti intracomunitari in regime del margine altri minori
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART.38) DISCIPLINA: il debitore d’imposta per gli acquisti effettuati in Italia è l’acquirente-soggetto passivo: l’IVA è perciò dovuta nel Paese-destinazione eccezione: l’acquisto è stato assoggettato ad IVA in altro Paese UE di destinazione (triangolazione)
ACQUISTI INTRACOMUNITARI (ART.38) REGIME IMPOSITIVO: classificazione (imp.-non imp.-esenti) REGOLE base imponibile GENERALI aliquote IVA I.V.A. detrazione (limiti alla)
CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ART.41) CONDIZIONI: cessione a titolo oneroso di beni mobili trasferimento fisico dei beni comunitari dall’Italia ad altro Stato membro UE il venditore è soggetto passivo in Italia l’acquirente è soggetto passivo in altro Stato UE, oppure ad enti, associazioni o altre organizzazioni non soggette all’imposta, produttori agricoli in regime speciale o operatori che effettuano solo operazioni esenti, purché i predetti soggetti non siano esonerati dal pagamento dell’imposta sugli acquisti intracomunitari nel proprio Stato
CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ART.41) CASI PARTICOLARI: beni spediti o trasportati dall’Italia in altro Stato membro UE, per essere lì installati, montati o assiemati, dal fornitore o da terzi per suo conto realizzazione per conto di un committente comunitario di stampi, da utilizzare in Italia per la produzione di beni da inviare in altro Stato membro, nell’ambito di un unico contratto d’appalto o se lo stampo venga inviato a fine lavorazione nell’altro Paese UE o distrutto.
CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ART.41) OPERAZIONI ASSIMILATE: vendite di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti dal cedente o da terzi per suo conto in altro Stato membro, anche se effettuate da privati e anche se l’acquirente non è soggetto IVA invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura di un soggetto passivo IVA italiano o da terzi per suo conto, indipendentemente dal titolo che lo giustifica (c.d. trasferimento di beni)
CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ART.41) OPERAZIONI NON ASSIMILATE: NON costituisce cessione comunitaria l’invio in altro Stato UE di: beni oggetto di perfezionamento o di manipolazioni usuali beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni di servizi nel Paese-destinazione beneficerebbero del regime di temporanea importazione
CESSIONI INTRACOMUNITARIE (ART.41) DISCIPLINA: operazioni non imponibili ai fini IVA diritto alla detrazione e al rimborso (anche infrannuale) dell’IVA assolta sugli acquisti concorrono alla formazione del plafond, ossia all’agevolazione di acquisto in sospensione d’imposta previsto per gli esportatori abituali
DEPOSITI IVA (ART.50-bis) CENNI: luoghi in cui è consentito custodire e sottoporre a lavorazione, senza pagamento dell’IVA, beni nazionali e comunitari, purché gli stessi non siano destinati alla vendita al dettaglio all’interno dei depositi stessi possibile trasferire merce da un Paese ad un altro, a volte all’interno dello stesso Paese, senza assoggettare ad IVA i singoli passaggi l’IVA sarà assolta dall’acquirente finale, al momento dell’immissione al consumo in Italia
ACQUISTI INTRACOMUNITARI OBBLIGHI CONTABILI: principali adempimenti la fattura del cedente deve essere numerata e integrata a cura del cessionario deve essere annotata distintamente nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, nei termini ordinari per vendite e acquisti
CESSIONI INTRACOMUNITARIE OBBLIGHI CONTABILI: principali adempimenti la fattura del cedente deve essere emessa: - con indicazione della norma di non imponibilità (art. 41 D.L.331/93) - deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al cliente dallo Stato membro di appartenenza deve essere annotata distintamente nel registro delle fatture emesse nei termini ordinari
CESSIONI E ACQUISTI INTRACOMUNITARI OBBLIGHI CONTABILI: elenchi INTRASTAT Devono essere compilati elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) delle operazioni effettuate e ricevute nei confronti di operatori comunitari, relativi a: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese (modelli INTRA 1) gli acquisti intracomunitari di beni (modelli INTRA 2)
LE NORME DI RIFERIMENTO: IMPORTAZIONI LE NORME DI RIFERIMENTO: FONTE SPECIALE D.P.R. 26.10.1972 n.633 (artt. 67-70) accertamento detrazione imposta liquidazione riscossione PRIMARIA D.P.R. 26.10.1972 n.633 norme doganali (rinvio)
IMPORTAZIONI GENERALITA’: si riferisce all’introduzione in Italia di beni che originano da Paesi extra-UE o da territori esclusi dalla UE, che non siano già stati immessi in libera pratica in altro Paese membro della UE sono imponibili in Italia anche se effettuate da soggetti privati
IMPORTAZIONI DEFINIZIONE: immissione in libera pratica di beni extra-UE operazioni di perfezionamento attivo immissione temporanea di beni destinati ad essere esportati senza lavorazione immissione al consumo di beni da territori esclusi dalla UE reimportazione di beni temporaneamente esportati per operazioni di perfezionamento reintroduzione di beni precedentemente esportati in via definitiva
IMPORTAZIONI DISCIPLINA: momento impositivo = presentazione in Dogana della dichiarazione d’importazione aliquota = al bene importato si applica la medesima applicabile alle cessioni interne detraibilità dell’IVA sull’importazione = applicazione delle regole generali
IMPORTAZIONI DISCIPLINA (segue): base imponibile = valore dei beni (norme doganali) (+) diritti doganali dovuti (escluso IVA) (+) spese di inoltro (fino luogo di desti- nazione all’interno della UE)
LE NORME DI RIFERIMENTO: ESPORTAZIONI LE NORME DI RIFERIMENTO: FONTE SPECIALE D.P.R. 26.10.1972 n.633 (artt. 8-8-bis-9-72) per tutto quanto non previsto PRIMARIA D.P.R. 26.10.1972 n.633
ESPORTAZIONI DEFINIZIONE: si indica il trasporto o la spedizione di beni fuori dal territorio UE, a seguito del trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, in cambio del pagamento di un corrispettivo comprende, oltre alle operazioni doganali di esportazione definitiva, anche l’esportazione temporanea e la riesportazione può essere diretta o triangolare
ESPORTAZIONI DEFINIZIONE: esportazione diretta la cessione eseguita, con trasporto o spedizione dei beni, a cura o a nome del cedente, fuori dalla UE esportazione triangolare la cessione eseguita, mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dalla UE, a cura o a nome del primo cedente nazionale (A), su incarico del cliente residente (B) al cliente extra-UE (C)
OPERAZIONI ASSIMILATE alle esportazioni: cessioni eseguite mediante trasporto o consegna di beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e le prestazioni di servizi connesse (art.71) cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino (art.71) operazioni effettuate in base a Trattati internazionali (art. 72)
PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL’EXPORT SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI INTERNAZIONALI: si tratta di servizi di trasporto di persone e cose e di altri servizi che, in genere, vengono utilizzati solo parzialmente nel territorio dello Stato, in quanto costituenti operazioni di carattere internazionale o collegate a scambi internazionali
ESPORTAZIONI: cessioni di beni e prestazioni di servizi DISCIPLINA: cessioni all’esportazione (art.8) operazioni operazioni assimilate (art.8-bis) non prest. servizi internazionali (art.9) imponibili applicazione del principio di tassazione dei beni in base al principio di destinazione (ossia nel luogo in cui vengono consumati)
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA GENERALITA’: Le imprese che effettuano operazioni con l’estero (sia Paesi UE che extra-UE), a determinate condizioni, godono di una particolare agevolazione, rivolta a ridurre la posizione creditoria IVA nei confronti dell’Erario. L’agevolazione consiste nella possibilità di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro un determinato limite annuale (“plafond”).
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA LE NORME DI RIFERIMENTO: FONTE PRIMARIA D.P.R. 26.10.1972 n.633 (art. 8, 1° c. lett. c e 2° c.) soggetti interessati plafond INTEGRATIVA D.L. 29.12.1983 n.746 L.18.02.1997 n.28 (artt.1-5) (art. 2, c.2 e 3)
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA DISCIPLINA: SOGGETTI INTERESSATI = occorre essere “esportatori abituali” = si acquisisce lo status di esportatore abituale quando l’ammontare delle operazioni non imponibili di riferimento, registrate nell’anno precedente (“plafond annuale o solare”), ovvero nei 12 mesi precedenti (“plafond mobile o mensile”), è superiore al 10% del volume d’affari dell’anno solare precedente o dei 12 mesi precedenti.
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA DISCIPLINA (segue): PLAFOND = gli acquisti in sospensione di imposta di un anno n, si possono effettuare nei limiti del “plafond”, costituito da: - operazioni non imponibili di riferimento, registrate ai fini IVA nell’anno solare precedente (anno n-1) (plafond solare); - operazioni non imponibili di riferimento, registrate ai fini IVA nei 12 mesi precedenti (plafond mensile).
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA DISCIPLINA (segue): PLAFOND in caso di operazione triangolare: (ipotesi:A vende a B per 80 e B vende all’estero per 100) - per il 1° cedente (A): la vendita (80) si computa come base per la creazione del plafond; - per il 2° cedente (B): plafond totale 100 (da indicare nei modelli) - plafond incondizionato: 20 - plafond condizionato: 80
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA DISCIPLINA (segue): UTILIZZAZIONE DEL PLAFOND = - qualsiasi bene diverso dai fabbricati e dalle aree fabbricabili e i beni con IVA oggettivamente non detraibile - qualsiasi prestazioni di servizi
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA DISCIPLINA (segue): PROCEDURA - invio al fornitore nazionale o in dogana (per importazioni) una dichiarazione scritta (cd. dichiarazione d’intento) il fornitore annota la dichiarazione in apposito registro il fornitore effettua apposita dichiarazione il fornitore riporta gli estremi della dichiarazione d’intento nella/e fattura/e
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA DISCIPLINA (segue): MOMENTO DI UTILIZZO DEL PLAFOND il principio dell’utilizzo del plafond è quello dell’effettuazione delle operazioni di acquisto, pertanto si devono scaricare dal plafond gli acquisti effettuati tenendo conto dei criteri di effettuazione delle operazioni (art.6), anche se non sono disponibili, né registrati, i documenti (fatture fornitori e/o bollette doganali d’importazione).
ACQUISTI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA DISCIPLINA (segue): ANNOTAZIONI SULL’UTILIZZO non vi è più l’obbligo di annotare sui registri l’utilizzo ed il residuo ammontare disponibile del plafond. Tuttavia gli esportatori abituali sono tenuti a fornire informazioni all’Amministrazione Finanziaria, dietro apposita richiesta, ed in ogni caso in dichiarazione annuale IVA.