Agenzie di viaggio e turismo = imprese turistiche a carattere privatistico. Legislazione sulla agenzie di viaggio = diritto privato (rapporto tra agenzia e clientela) e diritto amministrativo (regole pubblicistiche sulle condizioni per l’esercizio dell’impresa = pubblico interesse). Legge n. 2650/1937; Decreto legislativo n. 6/1972 = trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio; Legge n. 217/1983 = principi fondamentali per le leggi regionali in tema di agenzia di viaggio; Decreto legislativo m. 392/1991 attuativo della direttiva europea n. 470/1982; Decreto legislativo n. 206/2007 attuativo della direttiva europea n. 36/2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Art. 9 legge n. 217/1983 abrogato dal d.p.c.m. 13 settembre 2002 di recepimento dell’accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione, lo sviluppo del sistema turistico. Il regolamento abroga la legge del 1983 perché lo stabilisce la legge n. 135/2001. Titolo V = competenza esclusiva regionale in tema di turismo-
Legge regionali in tema di agenzie di viaggio = delegano le funzioni amministrative agli enti locali (sussidiarietà verticale); Le leggi regionali possono però interferire con la disciplina di diritto privato. Legge di riforma n. 135/2001 abrogata dal codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011) includeva le agenzie di viaggio e turismo nella disposizione generale sulle imprese turistiche. Imprese turistiche = esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi nella formazione dell’offerta turistica. Legge n. 135 del 2011 = attribuiva il compito di individuare i tipi di imprese turistiche all’intesa Stato e Regioni. Con la trasformazione del turismo da materia di competenza concorrente a materia di competenza esclusiva regionale si decise di adottare un accordo libero fra Stato e Regioni e non più un’intesa.
Accordo Stato-Regioni recepito da d. p. c. m Accordo Stato-Regioni recepito da d.p.c.m. 13 settembre 2002 individua come imprese turistiche: le attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo = esercizio congiunto o separato di attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e di ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano di incoming che di outgoing , attività che esercitano a livello territoriale noleggio, assistenza, accoglienza ai turisti. Atto di accordo = distinzione tra tour operator ed agenzia di viaggio e turismo. Distinzione tra agenzie che producono pacchetti turistici, servizio di completa organizzazione di viaggio classificabile come tour operator ed agenzie che si limitano a vendere viaggi già confezionati o a fornire servizi turistici separati. Legge regionale del Veneto stabilisce le agenzie di viaggio possano svolgere altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti come la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o la vendita di prodotti da viaggio nel rispetto della autorizzazioni di legge. Agenzie di viaggio come imprese. Concetto di impresa (art. 2082 codice civile): imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica per la produzione di o lo scambio di beni o servizi. Concetto di azienda (art. art. 2555 codice civile): complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.
Legge n. 217/1983 = per esercitare l’attività di agenzia e turismo è necessaria l’autorizzazione della Regione; Autorità garante della concorrenza e del mercato = l’autorizzazione non deve fare riferimento al contingentamento del numero delle agenzie di viaggio e di turismo (libertà di iniziativa economica privata art. 41 Cost.). Corte costituzionale (sentenza n. 162 del 1990) = la funzione di autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio è stata trasferita alle regioni, perché coinvolge la valutazione di un interesse turistico (funzione di polizia amministrativa in materia turistica). Non è più necessario invece il nulla osta adottato dall’autorità di pubblica sicurezza.
Semplificazione amministrativa. (silenzio assenso). Codice del turismo (decreto legislativo n. 79/2011) = poi dichiarato incostituzionale = prevedeva che per l’apertura, il trasferimento, le modifiche riguardanti l’attività delle agenzie di viaggio fosse necessaria la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) secondo i limiti indicati dalla legge n. 241/1990. Corte cost. annulla il codice del turismo. Decreto legislativo n. 59/2010 attuativo della direttiva europea Bolkenstein = prevede la SCIA anche per le agenzie di viaggio. Il decreto legislativo n. 59/2010 prevale sulle leggi regionali perché attua una direttiva europea fino a quando le regioni nelle materie di propria competenza diano attuazione alle direttive europee.
Obbligo a carico delle agenzie di viaggio di stipulare polizze di assicurazione civile per garantire al turista l’esatto adempimento degli obblighi assunti = art. 19 codice del turismo. Questa norma è fatta salva dalla Corte costituzionale. Polizze assicurative = rientra nell’ordinamento civile che è competenza legislativa esclusiva in capo allo Stato. Abilitazione all’esercizio della professione turistica = esame di abilitazione professionale. Qualifica di direttore tecnico. Denominazione dell’agenzia. Elenco nazionale. Elenco regionale. Sanzioni penali. Sanzioni amministrative. Reclami.
Tutte le associazioni che intendono svolgere attività di organizzazione e vendita di viaggi ai loro associati devono possedere gli stessi requisiti professionali, di onorabilità, finanziari previsti dalle leggi regionali per le agenzie imprenditoriali e possono avviare l’attività presentando una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).