ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:

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ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: 70. Vicende dell’atto costitutivo. L’iscrizione nel Registro delle Imprese. La nullità ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: L’ATTO COSTITUTIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AD UN NOTAIO PER IL DEPOSITO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE qualora il notaio non vi provveda l’obbligo incombe sugli amministratori nominati nell’atto costitutivo qualora gli amministratori non vi provvedano ogni socio può provvedervi a spese della società qualora l’atto non venga iscritto nel termine di novanta giorni dalla stipulazione, esso perde efficacia il notaio deve depositare l’atto entro venti giorni dal ricevimento dello stesso IL NOTAIO DEVE VERIFICARE LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ E CIOE’: LA LEGALITA’ FORMALE E SOSTANZIALE DELLA COSTITUENDA SOCIETA’

IL REGISTRO DELLE IMPRESE CONTROLLA ESCLUSIVAMENTE LA REGOLARITA’ FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEDE DI DEPOSITO DELL’ATTO COSTITUTIVO CON L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LA SOCIETÀ VIENE AD ESISTENZA ED ACQUISTA PERSONALITÀ GIURIDICA L’ENTE DIVIENE UN SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO RISPETTO ALLE PERSONE DEI SOCI, CON LA CONSEGUENZA CHE GLI ATTI COMPIUTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ SONO AD ESSA DIRETTAMENTE IMPUTATI

DISCIPLINA DEGLI ATTI COMPIUTI IN NOME DELLA COSTITUENDA SOCIETA’ NELLE MORE TRA LA STIPULA DELL’ATTO COSTITUTIVO E L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: per gli stessi rispondono solidalmente ed illimitatamente verso terzi coloro che hanno agito è esclusa ogni responsabilità della società non ancora venuta ad esistenza al termine del procedimento di costituzione la società è vincolata solo per le obbligazioni necessarie per la sua costituzione, mentre è libera di assumere o meno le obbligazioni derivanti da operazioni non necessarie ad essa

VIZI DEL PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE O DELL’ATTO COSTITUTIVO PRIMA DELL’ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE In questa fase vi è solo un contratto di società destinato ad avere effetti solo tra i contraenti: si applica la disciplina generale della nullità/annullabilità prevista per i contratti DOPO L’ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE La società ha acquisito personalità giuridica e la sua nullità può essere dichiarata solo se: l’atto costitutivo non è stato redatto per atto pubblico l’oggetto sociale è illecito manca nell’atto costitutivo qualsiasi indicazione relativa alla denominazione della società, ai conferimenti, all’ammontare del capitale sociale o all’oggetto della società

L’ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI INVALIDITA’ NON PREGIUDICA L’EFFICACIA DEGLI ATTI COMPIUTI IN NOME DELLA SOCIETA’ DOPO L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non siano soddisfatti i creditori sociali L’AZIONE DI NULLITA’ E’ IMPRESCRITTIBILE LA NULLITA’: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e’ rilevabile d’ufficio dal giudice non può più essere dichiarata quando la causa di invalidità è stata eliminata e di tale eliminazione si è data pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle Imprese