La gestione degli adempimenti di tipo sanitario nella scuola:

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La gestione degli adempimenti di tipo sanitario nella scuola: la sorveglianza sanitaria il pronto soccorso la tutela della maternità Davide Ferrari Medico del Lavoro SPSAL Azienda USL Modena

COSA SI INTENDE PER SORVEGLIANZA SANITARIA? IL D.Lgs.626/94 DEFINISCE SORVEGLIANZA SANITARIA GLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI ESEGUITI DAL MEDICO COMPETENTE AI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PROFESSIONALI. TALI ACCERTAMENTI COMPRENDONO: VISITE MEDICHE ESAMI CLINICI E BIOLOGICI INDAGINI DIAGNOSTICHE MIRATI AI RISCHI

QUANDO È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA? “LA SORVEGLIANZA SANITARIA VA EFFETTUATA NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE” (art.16 D.Lgs. 626/94) CIOE’ LA SORVEGLIANZA SANITARIA È OBBLIGATORIA QUANDO IN AZIENDA ALMENO UN LAVORATORE (DIPENDENTE O EQUIPARATO, AD ES. SOCIO) È ESPOSTO A RISCHI PROFESSIONALI PER CUI LE NORME DI LEGGE VIGENTI (VEDI TABELLA) PREVEDONO L’OBBLIGO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI PREVENTIVI E PERIODICI

NORME VIGENTI CHE STABILISCONO L’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA RIFERIMENTI LEGISLATIVI LAVORAZIONI/ATTIVITA’ SOGGETTE A OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DPR 303/56 esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici e relative lavorazioni, elencati in tabella allegata all’art. 33 DPR 1124/65 esposizione a silice e amianto D.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni (D.lgs.242/96, D.lgs. 66/00, L. 422/00 art.21, D.lgs.25/02, D.Lgs. 195/06, D.Lgs. 257/06) movimentazione manuale carichi, lavoro al videoterminale, esposizione ad agenti biologici, rumore, amianto, agenti chimici, cancerogeni, mutageni D.lgs.230/95 - D.lgs. 241/00 esposizione a radiazioni ionizzanti D.lgs.532/99 – D. Lgs. 66/03 lavoro notturno D.Lgs. 187/05 esposizione a vibrazioni L.977/67-Dlgs.345/99-D.lgs.262/00 protezione dei giovani sul lavoro DPR 321/56 lavoro nei cassoni ad aria compressa DPR128/58 –D.lgs.624/96 lavori in miniere, cave, industrie estrattive D.lgs. 271/99 lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili e da pesca D.lgs. 272/99 lavoratori dei servizi portuali

Radio, raggi X, sost. Radioattive AGENTI COMPORTANTI SORVEGLIANZA SANITARIA NORMA DI LEGGE VOCE TAB. DPR 303 AGENTI FISICI Radio, raggi X, sost. Radioattive Radiazioni infrarosse e ultraviolette Radiazioni ionizzanti Rumore * Vibrazioni e scuotimenti DPR 303 / D.lgs.230 DPR 303 D.Lgs. 195 D.Lgs. 187/05 45 46   ASPETTI ERGONOMICI Movimentazione manuale carichi ** Videoterminali *** Lavoro notturno AGENTI CHIMICI Agenti chimici pericolosi per la salute classificati come molto tossici tossici nocivi sensibilizzanti irritanti tossici per il ciclo riproduttivo cancerogeni R45 R49 mutageni R 46 silice amianto D.lgs. 626 D.lgs.532/99 e 66/03 D.lgs. 25 D.lgs. 66 DPR 1124 D.lgs. 257 Altri agenti chimici : ferro ossido polveri di cotone, lino,canapa,iuta talco zolfo 50 53 52 51 AGENTI BIOLOGICI Anchilostomiasi carbonchio e morva leptospirosi tbc, sifilide e altre pat. trasmissibili virus, batteri, miceti, endoparassiti 54 55 56 57

Contenuto della sorveglianza sanitaria Art. 16 D.Lgs. 626/94 Contenuto della sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende: accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.

CHI VISITA I LAVORATORI? IL MEDICO COMPETENTE: SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO O DISCIPLINA EQUIPOLLENTE (IGIENE , MEDICINA LEGALE) RICONOSCIUTO COMPETENTE DA UNA REGIONE PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO DOCENTE UNIVERSITARIO DI MEDICINA DEL LAVORO E’ NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO (CON UN ATTO SCRITTO CONTROFIRMATO DAL MEDICO COMPETENTE)

Quali sono i compiti del medico competente? Sono i compiti stabiliti dall’art. 17 del D.lgs. 626/94

Il medico competente ha altre funzioni e responsabilita' oltre all’esecuzione delle visite. DEVE: VISITARE L'AMBIENTE DI LAVORO (SOPRALLUOGO) E CONOSCERE LAVORAZIONI E RISCHI: "IL PAZIENTE DEL MEDICO DEL LAVORO È IL LAVORO“ COLLABORARE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (NON SOLO FIRMARE IL DOCUMENTO PER PRESA VISIONE) COLLABORARE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE, AD ESEMPIO INDICANDO LE PROTEZIONI INDIVIDUALI NECESSARIE PARTECIPARE ALLE RIUNIONI PERIODICHE DI PREVENZIONE

Il medico competente ha altre funzioni e responsabilita' oltre all’esecuzione delle visite. DEVE: REDIGERE ED AGGIORNARE LE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO INDIVIDUALI, DA CONSERVARSI IN FORMA RISERVATA PRESSO IL DATORE DI LAVORO INFORMARE I LAVORATORI SUL SIGNIFICATO E, IN FORMA RISERVATA, SUI RISULTATI DEGLI ESAMI CHE ESEGUE O RICHIEDE INFORMARE SUI RISULTATI ANONIMI E COLLETTIVI DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI PARTECIPARE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO OSSERVARE ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE (ES. D.LGS. 277/91, D.LGS. 626/94, CODICE PENALE) O DEONTOLOGICI: - REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE - TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE

INDICAZIONI OPERATIVE Giudizio di idoneità INDICAZIONI OPERATIVE Il referto di idoneità scritto per rispondere a standard minimi di qualità deve contenere le seguenti informazioni: generalità del lavoratore ragione sociale ditta mansione giudizio di idoneità (con eventuali limitazioni debitamente circostanziate in riferimento alla specifica mansione) eventuali note e consigli informazione sulla possibilità di ricorso alla USL entro 30 giorni in caso di inidoneità parziale o totale o temporanea data timbro e firma del medico

CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ SPECIFICO: l’idoneità è specifica, e può essere espressa solo in funzione di specifiche mansioni o tipi di lavoro CIRCOSTANZIATO: espresso in modo che le eventuali limitazioni siano espresse in modo dettagliato e preciso CHIARO: facilmente comprensibile e non ambiguo LIMITATO NEL TEMPO: il giudizio di idoneità è aperto a revisioni, può cambiare nel tempo in funzione di cambiamenti nello stato di salute del lavoratore

Percorsi per la valutazione dell’idoneità alla mansione ESISTE L’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SI NO MEDICO COMPETENTE Art. 5 L. 300 GIUDIZIO RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA EX art. 17 D.Lgs. 626/94 IDONEO NON IDONEO IDONEO CON LIMITAZIONI Per il personale appartenente alle categorie protette (disabili) il ricorso va inoltrato al Comitato Tecnico Provinciale istituito in applicazione della Legge 68/99 CAMBIO MANSIONE NON E’ POSSIBILE IL CAMBIO MANSIONE PUBBLICO IMPIEGO Collegio medico L. 274/91 C.M.O. L. 335/95 DIPENDENTI AZIENDE PRIVATE Possibile risoluzione del rapporto di lavoro

(art. 4 comma 5 lett. c D.Lgs. 626/94) Il datore di lavoro: nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (art. 4 comma 5 lett. c D.Lgs. 626/94)

Laddove non sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria e quindi non vi sia il Medico Competente nel caso che un lavoratore richieda una visita medica, in seguito a un problema sanitario ove sussista la relazione con un rischio, il datore di lavoro chiede un accertamento al Collegio Medico Permanente presso l’unità operativa di Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Locale (ex DPR 3/1957 e Legge 274/91) Il Collegio Medico valuterà l’idoneità alla mansione e potrà, quando ne ricorrano gli estremi, disporre il cambio della mansione o nei casi più gravi esprimere un giudizio di inabilità permanente a assoluta a qualunque proficuo lavoro (a cui conseguono particolari istituti previdenziali)

Elenco degli agenti per i quali la valutazione dei rischi definisce la necessità o meno della sorveglianza sanitaria.

Elenco degli agenti per i quali la valutazione dei rischi definisce la necessità o meno della sorveglianza sanitaria.

Studenti in alternanza Scuola-Lavoro Gli studenti in alternanza Scuola-Lavoro non sono equiparati agli apprendisti, ma sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 626/94 Nel caso in cui lo studente sia inserito in una azienda in cui esistono mansioni a rischio per le quali, in seguito a valutazione, sussista l’obbligo di sorveglianza sanitaria, lo studente, se adibito a dette mansioni, deve essere sottoposto a visita medica. Di fatto dove l’azienda ospitante abbia il Medico Competente è opportuno che tale visita sia da questi eseguita in quanto egli è a conoscenza della realtà aziendale. Tale sorveglianza è da considerarsi una visita di idoneità alla mansione specifica tesa ad individuare eventuali controindicazioni. Le modalità di svolgimento di tale sorveglianza è opportuno vengano definite nell’ambito dei progetti formativi o convenzioni che regolano il rapporto tra scuola e azienda, così come indicato nella Legge Regionale 12/2003.

Studenti in alternanza Scuola-Lavoro: la formazione in tema di salute e sicurezza del lavoro Gli studenti in alternanza Scuola-Lavoro sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 626/94. E’ quindi necessario che essi ricevano una adeguata informazione e formazione sui rischi e la loro prevenzione. In considerazione del fatto che i curricula scolastici non trattano in modo specifico l’argomento della sicurezza e dell’igiene del lavoro, le indicazioni regionali suggeriscono che formazione degli studenti in alternanza-scuola lavoro venga suddivisa tra scuola e azienda: - la scuola dovrebbe fornire la formazione generale - l’azienda che ospita deve dovrà necessariamente trattare la formazione specifica Il protocollo d’intesa sugli standard della formazione approvato in provincia di Reggio Emilia prevede a carico della scuola un corso di formazione di 4 ore, in cui vengono illustrati il quadro normativo, con particolare riferimento al titolo I 626, e i concetti generali di rischio, danno, prevenzione negli ambienti di lavoro. Al termine del corso è prevista una valutazione finale con test di apprendimento.

Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003 PRONTO SOCCORSO Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. art. 1 Classificazione Le Scuole sono inserite nelle aziende del gruppo B, in ragione del n. di dipendenti superiore a 3. art. 2 Organizzazione di pronto soccorso Le Scuole (gruppo B) devono predisporre: - le cassette di pronto soccorso, il cui contenuto è previsto nell'allegato 1 "da integrare sulla base dei rischi, delle indicazioni del Medico Competente e del Sistema di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale". - un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

I Presìdi di Pronto soccorso Il D.Lgs.388/2003, non stabilisce il numero di cassette di pronto soccorso rispetto al numero di lavoratori ma indica solamente che la cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun luogo di lavoro. Ogni Istituto deve avere quindi almeno una cassetta. Nel caso in cui l’Istituto sia costituito da più sedi, le cassette di pronto soccorso devono essere presenti in tutte le sedi. La definizione del numero di cassette maggiore di una rimane a carico del dirigente scolastico nell’ambito dei risultati della valutazione dei rischi. Si consiglia di posizionare la cassetta di pronto soccorso vicino ai laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, e uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, palestra, magazzinaggio di prodotti per la pulizia. La cassetta di pronto soccorso per i lavoratori ha il contenuto previsto dall’allegato 1 del D.Lgs. 388/2003 integrato con i presidi eventualmente consigliati dal sistema di emergenza sanitaria del territorio (118).

I Presìdi di Pronto soccorso Per gli studenti, le indicazioni regionali consigliano dei punti di medicazione a contenuto semplificato, ciò per consentire un rapido ed efficace intervento di soccorso. Tali punti di medicazione è opportuno siano in numero congruo in relazione delle dimensioni della scuola e dislocati nei vari plessi e locali della stessa.

D.Lgs. 388/03 art 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso Le Scuole devono nominare gli addetti che devono essere formati secondo i contenuti e i tempi stabiliti: - un corso di 3 moduli da 4 ore ciascuno = totale 12 ore (di cui 8 teoriche e 4 pratiche) - l’aggiornamento del modulo di 4 ore di pratica da ripetersi ogni 3 anni. La formazione effettuata fino alle entrata in vigore del decreto è comunque valida. Dalla entrata in vigore la formazione può essere fatta solo da personale medico.

E’ importante che le scuole in piena autonomia continuino l'attività di formazione anche con altre realtà (Croci, Volontari, ecc..) per il resto del personale non nominato addetto al Pronto Soccorso e anche per gli studenti nell'ottica di una sensibilizzazione generale.

Compiti e responsabilità dei vari dei soggetti Pronto Soccorso Compiti e responsabilità dei vari dei soggetti Il D.S. secondo quanto previsto dalle norme vigenti (artt. 4 e 12 e 15 del D.Lgs. 626/94 e dal Decreto 388/2003), ha la responsabilità di: designare gli addetti all’emergenza per le misure di PS, in numero sufficiente; garantire la formazione specifica; assicurare la presenza di adeguate attrezzature; prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso tenendo conto anche di altre eventuali persone presenti sul luogo di lavoro. I lavoratori nominati non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.

Compiti dell’addetto al PS Pronto Soccorso Compiti dell’addetto al PS Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto all’interno del piano di emergenza e i regolamenti dell’istituto. Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso. Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza. Tenersi aggiornato sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della scuola. Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di pericolo.

Caratteristica della cassetta di PS Ogni cassetta di Pronto Soccorso deve essere: - segnalata con cartello di salvataggio quadrato: croce bianca in campo verde; - dotata di chiusura, ma non chiusa a chiave; - posizionata a muro, in luogo protetto, possibilmente vicino ad un lavandino -per potersi lavare le mani prima e dopo l’intervento; - contrassegnata con un numero o con etichetta specifica, in modo da agevolare le operazioni di reintegro dei presidi; - facilmente asportabile in caso di bisogno. Il contenuto della cassetta di PS viene presentato in allegato Controllo periodico E’ fondamentale da parte dell’addetto PS, definito responsabile della tenuta di quella determinata cassetta di ps o punto di medicazione, il controllo periodico per mantenerne il contenuto in quantità e stato di conservazione adeguati. Il controllo deve essere eseguito : - una volta al mese; - successivamente in occasione di un infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza che il contenuto della cassetta sia significativamente alterato.

ELENCO PRESIDI SANITARI PER LA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO L’elenco dei presidi è quello previsto dall’allegato 1 del D.Lgs. 388/2003, integrato con alcuni presidi (in corsivo nel testo) ritenuti utili dal Sistema di Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi AUSL. N. 1 confezione di sapone liquido (integrato) N. 5 paia di guanti sterili monouso N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice (integrato) N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro N. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. da 100 g (integrato) N. 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 10% pronto ferita (ad es. Amuchina o altri prodotti analoghi) (integrato) N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm (integrato) N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm N. 2 confezione di cerotti di varie misure. N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g. N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole. N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole . N. 1 confezione di rete elastica di misura media. N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso. N. 3 lacci emostatici. N. 2 teli sterili monouso N. 1 coperta isotermica monouso (integrato) N. 1 termometro. N. 1 paio di forbici con punta arrotondata (integrato) N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso. N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari. N. 1 Visiera Paraschizzi N. 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa N. 1 Pocket Mask (integrato) Libretto con nozioni di Pronto Soccorso + Elenco dei presidi contenuti + Istruzioni su “Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica” , sull’uso dei presìdi e dei DPI contenuti

Tutela delle lavoratrici madri COSA PREVEDE IN SINTESI LA NORMATIVA Se la gravidanza decorre regolarmente e se l’attività svolta non espone a rischi particolari è previsto per tutte le lavoratrici un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (Congedo di maternità), che comprende i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto. Questo periodo può essere esteso per i seguenti motivi: Qualora vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza (maternità anticipata per gravidanza a rischio); Qualora le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione (maternità anticipata e/o prolungata per lavoro a rischio).

Tutela delle lavoratrici madri COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici nonché i processi e le condizioni di lavoro. Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice in gravidanza, puerperio o allattamento, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Qualora tali modifiche non fossero possibili, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni. La lavoratrice eventualmente adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, verrà allontanata dal lavoro mediante un provvedimento di interdizione anticipata emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di informare le lavoratrici e i loro RLS sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate.

Procedure di tutela lavoratrici madri

Procedure di tutela lavoratrici madri