dott.ssa Manuela Molinaro B&P avvocati www.buttiandpartners.com Autorizzazione integrata ambientale (AIA) Migliori tecniche disponibili (BAT) dott.ssa Manuela Molinaro B&P avvocati www.buttiandpartners.com
INDICE Principi generali Procedimento, condizioni e durata dell’AIA Le BAT (Best available Techniques) Il regime sanzionatorio
1. Principi generali La Direttiva 96/61 (IPPC) La sua difficile attuazione: dal D. Lgs. n. 372/1999 al Codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) recentemente modificato L’AIA come strumento di semplificazione procedurale L’AIA come strumento per evitare il trasferimento dell’inquinamento tra le diverse matrici ambientali L’AIA come veicolo di diffusione delle BAT (Best Available Techniques)
Un nuovo (?) approccio: “riduzione e prevenzione integrata” dell’inquinamento (c.d. IPPC) gli effetti “perversi” della legislazione ambientale settoriale: “rimozione” dell’inquinamento da un fattore ambientale all’altro e “shopping” autorizzatorio il nuovo approccio “integrato” del legislatore comunitario del 1996
IPPC – Normativa di riferimento Direttiva 96/61/CE D.Lgs. 372/99 (prima attuazione) D.M. 24/7/02 (scadenze impianti statali) D.M. 23/11/01 (comunicazione ex art. 10) L. 39/02 (com. 2001) L. 289/02 (fin. 2003) D.L. 355/03 (proroga al 30/4/05) L. 306/03 (com. 2003) Circolare 13/7/04 (interpretazione all. I)
IPPC – Normativa di riferimento L. 308/04 (delega “testi unici” ambientali) D.Lgs. 59/05 (in S.O. n. 72 alla G.U. n. 93 del 22/4/05) D.Lgs. 152/06 (c.d. “testo unico ambientale”) D.M. 19/04/06 (termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di competenza statale) D.M. 29/01/07 (D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili) D.M. 7/02/07 (Formato e modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione ambientale integrata di competenza statale - ex . D.Lgs. 59/2005 – Ippc)
IPPC – Normativa di riferimento D.M. 15/02/07 (Istituzione Commissione ex D.Lgs 59/2005 - Ippc/Aia - per individuazione e uso delle migliori tecniche disponibili) D.P.R. 90/2007 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare […]: disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione istruttoria per l’AIA – IPPC) D.L. 180/2007 (proroga termini al 31 marzo 2008) L. 243/2007 (conversione del d.l. 180/2007 – scadenza presentaz. domande al 31 gennaio 2008) D.Lgs. 4/2008 (c.d. “correttivo” del D.Lgs. 152/2006) Direttiva 2008/1/CE
La direttiva 96/61/CE Passaggio della legislazione ambientale comunitaria dall’approccio settoriale a quello “integrato”: novità (quasi) assoluta (unico precedente: direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), istituto avente anch’esso carattere globale e “trasversale”) Le normative settoriali restano in vigore: la sostituzione “riguarda” solo determinate attività - quelle tassativamente elencate nell’allegato I della direttiva 96/61/CE, individuate sul presupposto che esse abbiano “un grande potenziale di inquinamento a livello locale e di conseguenza a livello trasfrontaliero” (considerando n. 27)
La direttiva 96/61/CE Specifici obiettivi: superamento dell’approccio normativo settoriale in quanto “approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso” (considerando n. 7) stabilire misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni di determinate attività industriali nell’aria, nell’acqua e nel terreno, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso (art. 1).
La direttiva 96/61/CE Tesi dottrinale (Fonderico): dalla direttiva 96/61/CE possono estrapolarsi principi (di origine giurisprudenziale) validi in generale anche per altri procedimenti autorizzatori ambientali Es. - pr. di economia degli oneri documentali (art. 6, par. 2) - pr. dell’integrazione e del pieno coordinamento delle procedure autorizzatorie (art. 7) - pr. di trasparenza e di partecipazione del pubblico (art. 15)
La direttiva 96/61/CE Caratteri del provvedimento di AIA ricavabili dalla direttiva: forma scritta durata a tempo determinato contenuto di tipo conformativo riferimento alle migliori tecniche disponibili (artt. 2, 3, 8, 9, 11, 13)
Il “primo” recepimento della direttiva: il D. Lgs. 372/99 Novità del D. Lgs. 372: l’“invenzione” della “autorizzazione integrata ambientale” (AIA) Difetti del D. Lgs. 372 e ragioni del suo “fallimento”: dubbi sull’autorità competente inapplicabilità agli impianti nuovi dubbi sulle autorizzazioni “ambientali” assorbite dall’AIA mancata individuazione delle “BAT” e del calendario per gli impianti esistenti
Il D. Lgs. 59/2005 L. 306/2003 (legge comunitaria 2003), art. 22: delega al Governo per riforma disciplina IPPC Tra i principi e criteri direttivi: estensione delle disposizioni agli impianti nuovi e sostanzialmente modificati indicazione (esemplificativa) delle autorizzazioni settoriali sostituite dall’AIA
Il D. Lgs. 59/2005 Scelta dell’esecutivo: abrogazione integrale del decreto 372/99, sostituito dal decreto 59/2005 Caratteri del D.Lgs. 59/2005: conferma dell’efficacia sostitutiva dell’AIA rispetto alle autorizzazioni settoriali estensione della disciplina agli impianti nuovi e sostanzialmente modificati individuazione più chiara dell’autorità competente (con distinzione tra AIA di competenza statale e regionale) espressa elencazione delle attività da considerarsi sostituite dall’AIA (carattere non tassativo)
Il D. Lgs. 59/2005 Aspetti importanti e innovativi: accentuazione delle forme di partecipazione del pubblico al processo decisionale di rilascio dell’AIA (dir. 2003/35/CE, attuativa della Convenzione di Aarhus del 1998) possibilità di integrare o sostituire i valori limite di emissione con “parametri o misure tecniche equivalenti” – riferite all’applicazione delle migliori tecnologie disponibili (senza obbligo di utilizzare una tecnica o tecnologia specifica) maggiore coordinamento fra AIA e sistemi di certificazione o registrazione ambientale; valorizzazione di questi ultimi espressa disciplina della c.d. “volturazione” dell’autorizzazione mancata previsione, per gli impianti nuovi, dell’obbligo di attendere le linee guida in materia di BAT ai fini del rilascio della AIA
Impianti soggetti ad AIA Impianti IPPC: unità tecniche permanenti in cui sono svolte una o più attività elencate nell’all. I al decreto e attività accessorie (come definite dalla circolare 13/7/04) attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, altre attività Impianti IPPC espressamente soggetti ad AIA: non più solo gli impianti esistenti ai sensi del previgente D.Lgs. 372/99, ma anche gli impianti nuovi o sostanzialmente modificati
Modifica sostanziale E’ definita sostanziale (art. 2, c. 1, l. n) la modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (incremento ≥ 100%)
Semplificazione amministrativa L’AIA attua una significativa semplificazione amministrativa perchè “sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione..” (PROBLEMA DEL RAPPORTO CON LA «VIA») (art. 5, c. 14, D.Lgs. 59/05)
Semplificazione amministrativa L’AIA sostituisce “in ogni caso” le autorizzazioni elencate nell’ALLEGATO II: Emissioni in atmosfera (DPR 203/88) Scarichi di acque reflue (D.Lgs. 152/99) Realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (Art. 27 D.Lgs. 22/97) Esercizio di impianti di smaltimento o recupero rifiuti (Art. 28 D.Lgs. 22/97) Smaltimento di apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. 209/99) (segue)
Semplificazione amministrativa (segue) Raccolta ed eliminazione di oli usati (D.Lgs. 95/92) Utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (D.Lgs. 99/92), qualora l’attività di spandimento sia connessa con un’attività IPPC Comunicazione ex art. 33 del D.lgs. 22/97 per gli impianti di recupero rifiuti non ricadenti nella categoria 5 dell’allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate (senza richiedere – si deve ritenere – la modifica dell’AIA) L’elenco contenuto nell’allegato II deve ritenersi non esaustivo. Del resto, la L. delega prevedeva la «indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell’autorizzazione integrata»
Semplificazione amministrativa L’AIA sostituisce inoltre le autorizzazioni uniche previste: dalla normativa in materia di centrali per la produzione di energia elettrica di potenzialità superiore a 300 MW termici (dd.ll. 7/2002 e 239/2003, convertiti con ll. 55/2002 e 290/2003) dalla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili (d.lgs. 387/2003) (art. 1, commi 3 e 5, d.lgs. 59/2005)
Semplificazione amministrativa Eccezioni: espressa esclusione dell’efficacia sostitutiva dell’AIA (norma eccezionale, perciò da interpretare restrittivamente) in relazione a adempimenti previsti dal D.lgs. 334/99 (c.d. Seveso-bis) per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante autorizzazioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2003/87/CE (c.d. Emission Trading), che, in attuazione del protocollo di Kyoto, ha introdotto a livello comunitario il sistema dello scambio delle quote di emissione dei c.d. “gas a effetto serra”
AIA e certificazione ambientale Ai fini della presentazione della domanda possono essere utilizzati i documenti del SGA a norma ISO 14001 o EMAS (art. 5, c. 5) Sono previsti ulteriori benefici a favore degli impianti registrati EMAS o certificati ISO 14001 (durata maggiore AIA - rinvio) I principi generali stabiliti dall’art. 3, cui le “condizioni dell’AIA” dovranno conformarsi, attengono ad aspetti generalmente disciplinati da un SGA (miglioramento continuo – BAT, efficienza del consumo energetico, procedure di emergenza, autocontrollo, limitazione della produzione di rifiuti)
La direttiva 2008/1/CE IL "CODICE" EUROPEO IPPC La nuova direttiva 2008/1/CE riunisce in un unico testo le norme previste dalla direttiva 96/61/CE e dai successivi provvedimenti di modifica ed integrazione (la direttiva 96/61/CE è espressamente abrogata!) Il nuovo provvedimento è entrato in vigore il 18 febbraio 2008 Non apporta innovazioni dal punto di vista sostanziale, ma razionalizza e chiarisce il quadro normativo di riferimento
2. Procedimento, condizioni e durata dell’AIA Dalla presentazione della domanda al rilascio dell’AIA Durata dell’AIA e agevolazioni per gli impianti certificati I valori di emissione che possono essere imposti con AIA La partecipazione del pubblico I rapporti tra AIA e VIA (Valutazione di Impatto Ambientale)
Autorità competente Per gli impianti di competenza statale (all. V): Ministro dell’Ambiente Per gli altri impianti, è individuata dalle normative regionali di attuazione (generalmente è la Provincia, già competente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali “di settore”)
Procedimento di AIA Domanda Calendari locali Domanda Autorità competente comunica avvio del procedimento Pubblicazione dell’annuncio su un quotidiano Osservazioni sulla domanda Convocazione (facoltativa!) della conferenza di servizi Eventuale presentazione di documentazione integrativa L’autorità competente rilascia l’AIA entro 150 gg da presentazione della domanda, o si applica il potere sostitutivo del Governo Entro 30 gg Entro 15 gg Entro 30 gg + 30 gg
Contenuto della domanda (art. 5, comma 1) Procedimento di AIA Contenuto della domanda (art. 5, comma 1) a) impianto, tipo e portata delle attività; b) materie prime e ausiliarie, sostanze e energia usata o prodotta dall’impianto; c) fonti di emissione dell’impianto; d) stato del sito di ubicazione dell’impianto; e) tipo e entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; f) tecnologia utilizzata e altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall’impianto oppure per ridurle; g) misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto; h) misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente; eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria; ….
Contenuto della domanda (art. 5, comma 2) Procedimento di AIA Contenuto della domanda (art. 5, comma 2) La domanda deve contenere anche: una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 l’indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale (tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801). In tale caso il richiedente fornisce all’autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell’accessibilità al pubblico
Procedimento di AIA CALENDARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE L’autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di AIA per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto 59/2005 I calendari sono pubblicati: sull’organo ufficiale regionale nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel caso di impianti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato (art. 5, comma 3)
Partecipazione del pubblico Il decreto 59/2005 ha accentuato le forme di partecipazione del pubblico al processo decisionale di rilascio dell’AIA Allo stesso tempo sono state dettate nuove regole a garanzia della posizione del gestore, soprattutto ai fini della tutela del segreto industriale (Ad es.: il già visto art. 5, c. 2 prevede il deposito di una domanda di AIA priva delle informazioni riservate, da poter consegnare agli eventuali richiedenti; l’art. 5, c. 16 disciplina i casi in cui l’autorità può negare l’accesso)
Procedimento di AIA FORME DI PUBBLICITÀ Analogamente a quanto stabilito dalla normativa in materia di VIA, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale a diffusione nazionale nel caso di progetti di competenza statale di un annuncio contenente l’indicazione: - della localizzazione dell'impianto - del nominativo del gestore stesso - dell’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Le osservazioni possono essere presentate dai soggetti interessati in forma scritta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio. (art. 5, commi 7 e 8)
Procedimento di AIA CONFERENZA DI SERVIZI L’autorità competente può convocare un’apposita conferenza di servizi (il “correttivo” - D.lgs. 4/2008 - trasforma il precedente obbligo in una facoltà!) In tal caso, invita le amministrazioni aventi competenza in materia ambientale a parteciparvi (e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, della salute e delle attività produttive - oggi, dello sviluppo economico) (art. 5, c.10)
Procedimento di AIA L’autorità competente: nell’ambito della conferenza di servizi, o comunque entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio di cui all’art. 5, co. 7 acquisisce: le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio decreto 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) relativamente alle industrie classificate come “insalubri” (art. 5, c.11) per gli impianti di competenza statale, il parere dell’APAT per gli impianti di competenza regionale, il parere dell’ARPA [in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA, l’autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, deve darne comunicazione al Sindaco ai fini dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’art. 217 del citato Testo unico (art. 11, c. 10)]
Procedimento di AIA Nel caso non sia stata convocata la Conferenza di servizi, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’annuncio di cui all’art. 5, co. 7, senza che siano state espresse le prescrizioni del Sindaco indicate o i pareri APAT/ARPA, l’Autorità competente può rilasciare comunque l’AIA IL PROCEDIMENTO DEVE CONCLUDERSI, CON IL RILASCIO O DINIEGO DELL’AIA, ENTRO 150 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
AIA Individua le misure da porre in essere (condizioni/prescrizioni) al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di inquinamento, inibire o comunque diminuire la produzione di rifiuti, utilizzare in modo efficiente l’energia, prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze Stabilisce valori limite di emissione per le sostanze inquinanti di cui all’all. III, nonché valori di emissione/immissione sonora, in base alle migliori tecniche disponibili (BAT) e tenendo conto dell’ubicazione geografica dell’impianto e delle condizioni ambientali locali. I limiti non possono essere meno restrittivi di quelli fissati dalle norme statali o dalle Regioni
AIA Indica i requisiti di controllo delle emissioni, specificando la metodologia, la frequenza di misurazione e la procedura di valutazione (art. 7, commi 3 e 6, d. lgs. 59/2005) prevede l’obbligo per il gestore di comunicazione di tali dati all’Autorità competente prima di dare attuazione alle prescrizioni contenute nell’AIA (art. 11, comma 10, d. lgs. 59/2005) detta prescrizioni relativamente alle eventuali condizioni “diverse da quelle di normale esercizio” (avvio e arresto impianto, emissioni fuggitive, malfunzionamenti, arresto definitivo) (art. 7, comma 7, d. lgs. 59/2005)
AIA I valori limite di emissione: possono essere fissati anche per determinati “gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III”; si applicano “di norma” nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto; devono essere determinati senza considerare le eventuali diluizioni. (principi indicati dall’art. 2, d. lgs. 59/2005)
Durata dell’AIA L’AIA ha validità per cinque anni; se l’impianto è registrato EMAS per otto; se l’impianto è certificato ISO 14001 per sei. Sei mesi prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo Il rinnovo è rilasciato entro 150 giorni.
Durata dell’AIA L’AIA può essere assoggettata a riesame se: l’inquinamento prodotto rende necessaria la definizione di nuovi limiti le BAT hanno subito modifiche sostanziali che permettono una riduzione delle emissioni a costi sostenibili la sicurezza del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche lo esigono nuove disposizioni legislative
Attuazione dell’AIA da parte del gestore Prima di dare attuazione alle prescrizioni dell’AIA, il gestore ne informa l’Autorità competente Il gestore trasmette i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo le scadenze fissate dall’AIA e comunica tempestivamente gli inconvenienti/incidenti che possano influire sulla qualità dell’ambiente Il gestore fornisce all’Autorità di controllo tutta l’assistenza necessaria durante le ispezioni
Attuazione dell’AIA da parte del gestore Il gestore avrebbe dovuto adeguarsi alle prescrizioni dell’AIA entro i termini fissati dall’Autorità competente e comunque entro il 30/10/07 (ora 31/03/08) Il gestore comunica all’Autorità l’eventuale progettazione di modifiche dell’impianto (caratteristiche, funzionamento, potenziamento), che possano produrre conseguenze sull’ambiente Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all’autorità competente, anche nelle forme dell’autocertificazione
Termine per l’adeguamento alle prescrizioni dell’AIA da parte del gestore Il termine originariamente fissato dal D.Lgs 59/2005 era il 30.10.07 Il decreto-legge 180/2007 ha prorogato tale termine al 31.03.08, ma solo per gli impianti relativamente ai quali la domanda fosse stata presentata “nei termini” La legge di conversione 243/2007 ha confermato la proroga al 31 marzo 2008, stabilendo che gli impianti esistenti dovevano presentare la domanda di AIA all’autorità competente entro il 31 gennaio 2008
AIA e VIA Molti impianti IPPC sono soggetti anche alla normativa sulla VIA Direttiva 97/11/CE: si è riconosciuta agli Stati membri la possibilità di prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della direttiva 85/337/CEE e quelli della direttiva 96/61/CE
AIA e VIA D.lgs. 59/05: alcune disposizioni riguardavano il coordinamento fra AIA e VIA art. 5, c. 12: in caso di impianti sottoposti a VIA, il termine per il rilascio dell’AIA (150 gg) è sospeso fino alla conclusione della procedura. In ogni caso, l’AIA non può essere rilasciata prima della conclusione della VIA art. 7, c. 2: le informazioni o conclusioni emerse nel corso del procedimento di VIA devono essere prese in considerazione per il rilascio dell’AIA art. 18, c. 3: l’allegato V può essere modificato anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell’AIA statale e quelle in materia di VIA
AIA e VIA Inoltre, molte previsioni del D.lgs. 59/05 presentano analogie sostanziali con la disciplina della VIA Ad esempio: partecipazione del pubblico obbligo di esporre le principali alternative prese in esame dal gestore nell’ambito della relazione tecnica allegata alla domanda di AIA obbligo di pubblicazione dell’annuncio riguardante la localizzazione dell’impianto commissione istruttoria tecnica statale
COORDINAMENTO TRA LE DUE PROCEDURE: AIA e VIA D.lgs. 152/2006, versione originaria Il proponente di opere o interventi sottoposti contemporaneamente a VIA e ad AIA aveva la facoltà di ottenere che la procedura di valutazione dell’impatto ambientale fosse integrata nel procedimento autorizzativo (art. 34, D.lgs. 152/2006) COORDINAMENTO TRA LE DUE PROCEDURE: PROCEDURA DI VIA ASSORBITA IN QUELLA DI AIA COORDINAMENTO SUBORDINATO A UNA SCELTA DISCREZIONALE DEL PROPONENTE
AIA e VIA La disciplina di Via, Vas e IPPC è stata riscritta dall’art. 1, comma 3, del “correttivo” (D.Lgs. n. 4/2008) Nuove modalità di semplificazione e coordinamento tra procedure di AIA e VIA: le procedure autorizzative in campo ambientale devono essere integrate all’interno della procedura di VIA. TRA TALI PROCEDURE AUTORIZZATIVE RIENTRA ESPRESSAMENTE ANCHE QUELLA DI AIA (nuovo art. 4, D.lgs. 152/2006)
Nuova definizione di “Provvedimento di VIA”: AIA e VIA Nuova definizione di “Provvedimento di VIA”: provvedimento, obbligatorio e vincolante, adottato dall’autorità competente in conclusione della fase di valutazione nel processo di VIA, che “sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale”. (nuovo art. 5, lettera o) )
Dunque, il provvedimento di VIA sostituisce quello di AIA AIA e VIA VIA DI COMPETENZA STATALE Il correttivo ha previsto che, per i progetti: la cui valutazione di impatto ambientale è di competenza statale, e ricadenti nel campo di applicazione dell’allegato V del D.lgs. 59/2005, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale “faccia luogo” dell’autorizzazione integrata ambientale (art. 10, primo comma, del D.lgs. 152/2006) Dunque, il provvedimento di VIA sostituisce quello di AIA
AIA e VIA VIA DI COMPETENZA REGIONALE Le Regioni o le Province autonome: dovranno prevedere meccanismi di coordinamento della procedura di AIA all’interno di quella di VIA; qualora l’autorità competente a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale di un progetto sia anche la stessa chiamata a rilasciare l’AIA, “potranno” prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo anche di tale ultima autorizzazione
3. Le BAT (Best available Techniques) Cosa sono le BAT Chi individua le BAT e dove si possono reperire E’ obbligatorio adottare le BAT? Vantaggi collegati alla adozione delle BAT Quali sono le condizioni per il rilascio di AIA in mancanza delle BAT?
La definizione di BAT Le BAT sono un insieme di tecnologie e procedure che: si evolvono continuamente sulla base dello sviluppo tecnico-economico consentono di agganciare il regime autorizzatorio a limiti “dinamici”, che mutano nel tempo in stretta correlazione con il progresso tecnologico e lo sviluppo economico svincolano l’autorizzazione da limiti permanenti, generali e predeterminati
La definizione di BAT tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 2, D.lgs. 59/2005, mutuata dalla direttiva)
La definizione di BAT I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti fissati in sede di AIA devono far riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili (art. 7, comma 4, d. lgs. 59/2005) Non sussiste, tuttavia, l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica
La definizione di BAT Per particolari situazioni locali, l’Autorità competente potrà peraltro imporre nell’AIA misure più rigorose di quelle ottenibili con le BAT (art. 8) L’autorità competente – la cui discrezionalità risulta in tal modo attenuata – deve considerare anche i criteri per la determinazione delle BAT indicati nell’allegato IV del d. lgs. 59/2005: tra questi figurano, al punto n. 12, i c.d. «BREF» (BAT Reference Documents): “informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o da organizzazioni internazionali”
La definizione di BAT BREF: documenti di riferimento per la determinazione delle BAT, predisposti dall’European IPPC Bureau hanno carattere non vincolante informano le autorità competenti in materia di IPPC, gli operatori industriali, la Commissione CE e il pubblico circa i frutti dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate al «processo di Siviglia» e le organizzazioni non governative interessate alle migliori tecniche disponibili possono essere utilizzati come guida per determinare le condizioni delle autorizzazioni basate sulle MTD
La definizione di BAT I Ministri dell’ambiente, delle attività produttive (oggi, dello sviluppo economico) e della salute, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città, ed autonomie locali, con il supporto di una Commissione di esperti (da istituirsi con decreto dei Ministri dell’ambiente, delle attività produttive e della salute), fissano con decreto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili (art. 4, d. lgs. 59/2005)
La definizione di BAT Esistono due tipologie di linee guida: linee guida generali e trasversali (o “orizzontali”): relative a problematiche comuni a tutti i settori linee guida settoriali (o “verticali”): riguardanti profili specifici di particolari settori produttivi.
Le “migliori tecniche disponibili” In mancanza delle linee guida, per gli impianti nuovi l’autorità competente rilascia comunque l’AIA tenendo conto dell’all. IV (art. 7, c. 5, del D. Lgs. 59/05) Per le discariche, i requisiti tecnici si considerano soddisfatti anche ai fini della normativa IPPC quando siano soddisfatti quelli di cui al D. Lgs. 36/03 (art. 4, c. 4, del D. Lgs. 59/05)
Le “migliori tecniche disponibili” In applicazione della disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del previgente d. lgs. 372/1999 fu adottato il decreto 31 gennaio 2005 (recante le «linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili») Il D.M. 31.01.05 riguarda le sole attività IPPC descritte ai punti 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. e 6.1. dell’allegato I (oggi, nei relativi punti dell’allegato I del d. lgs. 59/2005)
Le “migliori tecniche disponibili” Il D.M. 31 gennaio 2005 Specifica che «la scelta delle migliori tecniche è compiuta dal gestore proponente» sulla base: delle linee guida specifiche dei criteri di cui all’allegato IV dei principi comunitari dell’approccio integrato, di precauzione e di prevenzione A tale decreto si sono in seguito aggiunti altri provvedimenti (Decreti Ministeriali 29 gennaio 2007) riguardanti specifici comparti.
Le “migliori tecniche disponibili” DD.MM. 29 gennaio 07: stabiliscono linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività IPPC, in materia di gestione dei rifiuti raffinerie allevamenti, macelli e trattamento di carcasse fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici
DUE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL CONCETTO DI “MIGLIORE TECNICA DISPONIBILE” CORTE COST. N. 127/1990: riguarda in particolare la sopportabilità dei costi delle MTD CORTE COST. N. 312/1996: ha esplicitamente riferito la nozione di migliori tecniche disponibili, che l’impresa ha l’obbligo di adottare, non soltanto alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate, ma anche agli accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto genericamente acquisiti (in tal senso è significativa, nella direttiva comunitaria, l’utilizzazione della parola “tecniche”, anziché di quella “tecnologie ”).
4. Il regime sanzionatorio Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 59/2005 Parziale sostituzione di alcune sanzioni previgenti e più gravi Problemi di costituzionalità?
Sanzioni (penali e amministrative) Il d.lgs. 59/2005 (art. 16) punisce l’inosservanza della disciplina in esso contenuta mediante tre tipologie di sanzioni: - amministrative interdittive - amministrative pecuniarie - penali di natura contravvenzionale (alla pari del precedente D.lgs. 372/1999)
Sanzioni amministrative Inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione L’autorità competente adotta, a seconda della gravità delle infrazioni, i seguenti provvedimenti: a) diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, qualora si manifestino anche situazioni di pericolo per l’ambiente c) revoca dell’AIA e ordine di chiusura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente (art. 11, comma 9, D.lgs. 59/2005)
Sanzioni amministrative Violazione da parte del gestore di obblighi di comunicazione o documentali È punita con sanzione amministrativa pecuniaria – esclusa dal beneficio del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16, comma 7, legge 689/1981 (art. 16, commi 4, 5 e 6, D.lgs. 59/2005)
Sanzioni penali Costituisce reato (sempre oblazionabile): l’esercizio di una delle attività di cui all’allegato I del d. lgs. 59/2005 in assenza di AIA, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata (comma 1),o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto (comma 3) il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’AIA o di quelle ulteriori imposte dall’autorità competente (comma 2) (salvo che «il fatto costituisca più grave reato»)
Sanzioni penali Esercizio dell’attività senza AIA: arresto fino a 1 anno o ammenda da 2500 a 26000 € Inosservanza delle prescrizioni dell’AIA: ammenda da 5000 a 26000 € (oltre a diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione) Prosecuzione dell’attività dopo l’ordine di chiusura: arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 5000 a 52000 € Inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto: sanzioni amministrative pecuniarie da 2500 a 52000 € (esclusione del beneficio del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 L. 689/81)
Regime sanzionatorio Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del d. lgs. 59/2005: a decorrere dalla data di rilascio dell’AIA non si applicano le sanzioni previste da norme di settore (art. 16, comma 10, D.lgs 59/2005)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE - FINE PRESENTAZIONE - GRAZIE PER L’ATTENZIONE