56. La Società in accomandita semplice (S.a.s.) LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE LA DISCIPLINA APPLICABILE ALLA STESSA COINCIDE IN GRAN PARTE CON QUELLA DELLA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO TALE SOCIETA’ SI CARATTERIZZA PER LA PRESENZA DI DUE CATEGORIE DI SOCI: SOCI ACCOMANDATARI SOCI ACCOMANDATANTI
SOCI ACCOMANDATARI RISPONDONO SOLIDALMENTE ED ILLIMITATAMENTE PER L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SOCIALI E GODONO DEL DIRITTO DELLA PREVIA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE SOLO AD ESSI PUO’ ESSERE CONFERITA L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ POTERE DI GESTIONE POTERE RAPPRESENTANZA
SOCI ACCOMANDANTI SONO PRIVI DI OGNI POTERE DECISIONALE AUTONOMO IN MERITO ALLA CONDOTTA DEGLI AFFARI SOCIALI POSSONO TRATTARE E CONCLUDERE AFFARI IN NOME DELLA SOCIETA’ SOLO IN FORZA DI UNA PROCURA SPECIALE PER SINGOLI AFFARI TUTTAVIA: possono partecipare alla nomina e alla revoca degli amministratori nominati con atto separato possono, sotto la direzione degli amministratori, prestare la loro opera manuale e intellettuale possono, se lo consente l’atto costitutivo, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio hanno il diritto di controllare l’esattezza del bilancio attraverso al consultazione dei libri contabili e degli altri documenti della società