1 Aggiornamento RSPP Dal 2006: quinquennale di 40 ore (Ateco 8) -Per un paio d’anni ci impegnamo….poi … occorre ricambio… Oggi: -Responsabilità RSPP -Affollamento.

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1 Aggiornamento RSPP Dal 2006: quinquennale di 40 ore (Ateco 8) -Per un paio d’anni ci impegnamo….poi … occorre ricambio… Oggi: -Responsabilità RSPP -Affollamento aule -Divieto di fumo -A seguito terremoto… -Stress lavoro correlato… -FORMAZIONE

2

3 Durante la ricreazione il 22 nov. 2008, viene giù, all’improvviso, senza scriccriolii, un controsoffitto. Muore un 17 enne e resta invalido il suo compagno di banco In 1° grado, la Corte d’Appello chiede 7 anni per ex funzionario della Provincia (e 4 anni e 8 mesi per RSPP); il GIUDICE lo condannerà a 4 anni, confermati in 2 grado (Corte d’Assise)

4 22 novembre giornata dei diritti dell’infanzia e adolescenza 25 novembre Giornata nazionale della sicurezza nella scuola In 2° grado 3 insegnanti “responsabili della sicurezza nel Liceo” sono stati condannati per omicidio colposo e lesioni a 2 anni e 9, 6 e 2 mesi (28 ottobre 2013). CORTE DI CASSAZIONE

5 La Suprema Corte è costante nei suoi pronunciamenti assegna un “ruolo consultivo” al RSPP gli riconosce “l’obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverle” (Cassazione Penale sez. IV, 21 dic 2012, n ).

6 “può essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di riconoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione”.

7 Si può verificare “inosservanza colposa dei compiti… qualora il RSPP agisca con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline… fornisca suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio…” (Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n del 19 luglio 2011). (art. 33 D. Lgs, 81/08)

8 Valutazione dei rischi (art. 2, d.lgs.81/08) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il MIGLIORAMENTO nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

9 IL DOCUMENTO IL DOCUMENTO di VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ COSTITUITO DALL’INSIEME delle VALUTAZIONI DEI RISCHI effettuate RISPETTIVAMENTE PER LE PROPRIE COMPETENZE –DAL PROPRIETARIO DELL’EDIFICIO (strutture, impianti fissi, antincendio) –DAL DIRIGENTE SCOLASTICO (organizzazione e gestione dell’attività, attrezzature, emergenze, ecc.) I SPSAL delle ASL sono disponibili a fornire assistenza alle scuole di ogni ordine che ne facciano richiesta (ASL RE)

10 Art. 299 Esercizio di fatto dei poteri direttivi 1.Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), d), ed e), (D.d.L - dirigente - preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

11 LUOGO DI LAVOROScuola: LUOGO DI LAVORO per il personale e gli studenti ‘equiparati’. CULTURA DELLA PREVENZIONE… sede di FORMAZIONE dei futuri CITTADINI – lavoratori (obiettivo primario dell’attività “lavorativa” del personale) alla CULTURA DELLA PREVENZIONE (processo di trasmissione di principi e valori e conseguenti COMPORTAMENTI). ⃗ … luogo di DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA per una vita individuale e sociale di QUALITA’. luogo di educazione ⃗ luogo di educazione FORMA E SOSTANZA

12 DIVIETO DI FUMO 1.Aspetto: Legalità… ed educazione alla… 2.Aspetto: tutela … ed educazione alla salute 3.Aspetto: Valutare il rischio relativo alla presenza di sostanze cancerogene sul luogo di lavoro Responsabilità per mancato controllo e non completa valutazione dei rischi. No criminalizzare il fumatore

13 La Legge n. 17 del 27 luglio 2007 della Regione Emilia Romagna (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) che all’art. 3, commi 2 e 3 recita: La Regione Emilia – Romagna, per valorizzare gli obiettivi di cui all’art. 1, tramite azioni che valorizzino la coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo, promuovono la totale assenza del fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei pubblici esercizi.

14 Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire nei giovani l’inizio dell’abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l’educazione alla salute, anche attraverso il valore dell’esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative ed educative volte alla sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l’opportunità di rendere libere dal fumo le aree aperte di pertinenza delle scuola stesse.

15 Affollamento aule E’ impossibile ottemperare alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza e antincendio che prevede il limite di 25 allievi per classe!! 1.E’ stato innalzato il rapporto allievi/docenti 2.Distribuzione classi per assenza docente 3.Inserimento di allievi nel corso dell’anno TAR Veneto, sentenza n. 376/09, il limite di 26 è un parametro tecnico, funzionale al corretto svolgimento degli adempimenti per la sicurezza, e non una prescrizione organizzativa che s’impone ai dirigenti ed agli uffici scolastici nella definizione di classi ed organici…. Una media sul piano??

16 Ma le norme sulla sicurezza antincendio NON consentono flessibilità… Se, per causa di forza maggiore, non può essere rispettato il parametro di 26 persone, il DS deve mettere a punto strategie e azioni tese a garantire “livelli di sicurezza equivalenti” in situazioni di emergenza da formalizzare nel DVR (più prove di evacuazione, classi più numerose vicino all’uscita, …) - Aspetti di natura igenistica - Aumento stress degli insegnanti - Difficoltà di gestire situazioni di bullismo

17 RISCHIO PSICOSOCIALE VALUTAZIONE DEL RISCHIO PRELIMINARE Verifica l’esistenza di condizioni disfunzionali dell’organizzazione e del contesto su 3 famiglie di fattori: EVENTI SENTINELLA FATTORI DI CONTESTO di lavoro FATTORI DI CONTENUTO di lavoro APPROFONDITA individua az. correttive

18 C.M. 18 nov. 2010, n (Min. Lavoro) Commissione interregionale della prevenzione sui luoghi di lav. (genn. 2012) Linee Guida > La gestione del Rischio ha bisogno della fondamentale partecipazione dei lavoratori e del loro rappresentante (RLS)  Formare un Team aziendale che raccoglie le criticità e opera in forma circolare per il miglioramento continuo  INDICAZIONI PER GLI ORGANI DI VIGILANZA