IVA ESTERO L A NUOVA DIRETTIVA SERVIZI Dott.ssa Elena Fedolfi Corso praticanti
N ORMATIVA DI RIFERIMENTO
B REVE STORIA DELL ’IVA EUROPEA La Dir. 1977/388/CE La VI direttiva ha reso l’Iva un’imposta europea, limitando la libertà legislativa dei singoli stati La Dir. 1991/680/CE Ha istituito il “regime transitorio” disciplinando il concetto di operazione intracomunitaria (recepito in Italia con il D.L. 331/93) La Dir. 2006/112/CE Ha sostituito la preesistente VI direttiva e costituisce il sunto di tutta la disciplina comunitaria Iva formatasi negli anni, una sorta di Testo Unico Iva
U LTIME D IRETTIVE COMUNITARIE Modificative della direttiva 2006/112/CE Dir. 2008/8/CE del 12/2/2008 – “Direttiva servizi” Riforma della territorialità delle prestazioni di servizi Ampliamento del Reverse charge Riepiloghi Intrastat per le prestazioni di servizi Dir. 2008/9/CE del 12/2/2008 – “Direttiva rimborsi” Modalità di rimborso Iva Dir. 2008/117/CE del 16/12/2008 – “Direttiva Intrastat” Nuove periodicità dei modelli Intrastat Nuove regole sul momento di effettuazione dei servizi intracomunitari
E NTRATA IN VIGORE Il D.Lgs. 18/2010 pubblicato in G.U. 19/2/2010 ha recepito le direttive CE 2008/8, 2008/9, 2008/117 La Dir. 2008/8/CE è entrata automaticamente in vigore dall’1/1/2010 Circolare Ag. Entrate n. 58/E del 31/12/2009 Periodo transitorio 1/1/2010 – 19/2/2010 Circolare Ag. Entrate n. 14/E del 14/3/2010
A DATTAMENTI NORMATIVI D.L 331/93 Abrogazione dei commi 4bis, 5, 6 dell’articolo 40 (servizi intracomunitari) Disposizioni confluite negli artt. 7 e segg. DPR 633/72 Art. 7 DPR 633/72 Nuova redazione artt. da 7 a 7-septies Artt. 9 e 17 del DPR 633/72 Hanno recepito le modifiche degli artt. da 7 a 7- septies
ELENCO DEI 27 PAESI COMUNITARI Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Olanda Polonia Portogallo Rep. Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria
S OGGETTIVITÀ PASSIVA
A RT. 7 COMMA 1, LETT. D Soggetto passivo nel territorio dello Stato Soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato Soggetto passivo residente nel territorio dello Stato che non abbia stabilito il domicilio all’estero Stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute Attenzione: per i soggetti diversi dalle persone fisiche: Domicilio = sede legale Residenza = sede effettiva
SOGGETTO PASSIVO Esercenti imprese, arti o professioni (le persone fisiche solo limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tale attività) Enti, associazioni ed altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (enti non commerciali che svolgono sia attività commerciali che attività istituzionali) Enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi identificati ai fini Iva (sono i soggetti che svolgono solo attività istituzionali ma che si sono identificati ai fini Iva in quanto hanno superato la soglia dei € di acquisti intracomunitari fissata dall’art. 38 comma 5 lett. c del DL 331/93)
S TABILE ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANTE FISCALE Art. 192bis, DIR 2006/112/CE: un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta, si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) Egli effettua in tale paese una cessione di beni o prestazione di servizi imponibile; b) La cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione
S TABILE ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANTE FISCALE La presenza di una stabile organizzazione, se non coinvolta nell’operazione, non attribuisce lo status di soggetto passivo Dove opera una stabile organizzazione non può operare il rappresentante fiscale (che può rimanere come debitore di imposta)
D EBITORI DELL ’ IMPOSTA
ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ART. 17, COMMA 2 Per le operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia se effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, tutti gli adempimenti relativi all’assolvimento dell’imposta gravano sul cessionario/committente Autofatturazione dell’operazione col meccanismo del reverse charge Esclusioni se il cessionario/committente è un privato non è residente nel territorio dello Stato
E STENSIONE DEL REVERSE CHARGE A RT. 17, COMMA 3 Ipotesi residuali in cui il soggetto passivo non residente è tenuto all’applicazione dell’Iva (operazioni effettuate verso privati o verso altri soggetti non residenti): Identificazione diretta Nomina del rappresentante fiscale Tranne nel caso in cui operino in Italia per il tramite di una stabile organizzazione
L A TERRITORIALITÀ AI FINI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
REQUISITI PER OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA Oggettivo Cessione di beni o Prestazione di servizi Soggettivo Posta in essere da imprese, artisti o professionisti nell’esercizio delle loro attività Territoriale Operazione effettuata nel territorio dello Stato italiano Operazioni interne (effettuate nel territorio dello Stato) Operazioni internazionali (interessano anche un territorio non italiano)
R EGOLA G ENERALE B2B (Business to Business) Luogo del committente B2C (Business to Consumer) Luogo del prestatore Con la nuova normativa ci sono meno deroghe rispetto alla situazione previgente Estensione generalizzata del meccanismo del Reverse charge nei rapporti B2B
I L NUOVO ART. 7 ArticoloTitolo 7Territorialità dell’imposta – Definizioni 7-bisTerritorialità – Cessioni di beni 7-terTerritorialità – Prestazioni di servizi 7-quaterTerritorialità – disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi 7- quinquies Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili 7-sexiesTerritorialità – Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a taluni committenti non soggetti passivi 7-septiesTerritorialità – Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della comunità
E NTRATA IN VIGORE Il decreto italiano di recepimento è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con efficacia stabilita dalla Dir. CE dal 1/1/2010 In vigore pertanto dal 20/2/2010 con effetto retroattivo dal 1/1/2010 Art. 7-quinquies in vigore dal 1/1/2011 Art. 7-sexies in vigore dal 1/1/2013
A RT. 7- TER Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese: a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato a committenti non soggetti passivi, da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato Si considerano soggetti passivi: Esercenti attività di impresa, arti o professioni Enti, associazioni ed altre organizzazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole Enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA
D EROGHE ASSOLUTE ART. 7- QUATER Valide sia per B2B che B2C Si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni relative a: beni immobili -> se situati nel territorio dello Stato trasporto passeggeri -> in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato servizi di ristorazione e catering -> se materialmente eseguita nel territorio dello Stato servizi di ristorazione e catering, materialmente rese a bordo di navi, aerei o treni per trasporto passeggeri dentro la UE -> se il luogo di partenza è nel territorio dello Stato locazione e noleggio a breve di mezzi di trasporto -> messi a disposizione e/o utilizzati nel territorio dello Stato
D EROGHE ASSOLUTE ART. 7- QUINQUIES Valide sia per B2B che B2C Attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizio accessorie e i relativi accessi: Fino al 31/12/2010 si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi materialmente svolte Dall’1/1/2011 Per B2B si torna alla regola generale luogo del committente Per B2C si considerano effettuate nel luogo in cui si svolgono le manifestazioni
D EROGHE RELATIVE ART. 7- SEXIES Valide solo per B2C (dall’1/1/2013) Intermediazioni Trasporto di beni Lavorazioni relative a beni mobili Locazione e noleggio a lungo termine di mezzi di trasporto Servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti extra-CE Servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione
D EROGHE RELATIVE ART. 7- SEPTIES Valide solo per B2C Concessioni licenze diritti di autore Prestazioni pubblicitarie Consulenze e assistenze tecniche e legali Operazioni bancarie finanziarie ed assicurative Messa a disposizione del personale Locazione noleggio di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto Servizi relativi a gas ed energia elettrica Servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione Servizi prestati per via elettronica Servizi inerenti l’obbligo di non esercitare le attività o i diritti di cui sopra
C RITICITÀ ED INCERTEZZE
R IDUZIONE DEL PLAFOND E VOLUME D ’ AFFARI Dall’1/1/2010 non si configurano più le prestazioni di servizio intracomunitari (soppressi commi 4-bis, 5 e 6 dell’art. 40 DL 331/93), operazioni che passano da non imponibili a fuori campo Riduzione del plafond per le imprese operanti con l’estero Le operazioni fuori campo non concorono a formare il volume d’affari
M OMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL ’ OPERAZIONE Si considera quale momento di effettuazione delle operazioni di prestazioni di servizio: La direttiva CE prevede solo il momento di ultimazione della prestazione (con conseguenti possibili difformità di trattamento fra i vari paesi membri operate in sede di recepimento) Nel recepimento italiano: Al momento dell’ultimazione della prestazione Al momento del pagamento del corrispettivo (se antecedente)
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PER PRESTAZIONI PERIODICHE ULTRANNUALI Si considera quale momento di effettuazione delle operazioni di prestazioni di servizio periodiche ultrannuali: La direttiva CE prevede solo il momento di ultimazione della prestazione (con conseguenti possibili difformità di trattamento fra i vari paesi membri operate in sede di recepimento) Nel recepimento italiano: Al termine di ciascun anno solare Al pagamento del corrispettivo (se antecedente)
O BBLIGO DI FATTURAZIONE Operazioni non soggette ad imposta (art. 7-ter) se rese nei confronti di soggetti passivi UE obbligano sempre all’emissione della fattura Necessità di reperire tutti i dati e le informazioni previste dal DPR. 633/72, compreso il codice identificativo ISO In mancanza del codice ISO le operazioni devono essere trattate secondo le regole del B2C
A UTOFATTURAZIONE ED INTEGRAZIONE La Dir. 2008/8 e il decreto di recepimento italiano confermano l’obbligo di autofatturazione da parte dell’operazione nazionale L’Agenzia delle Entrate sembrerebbe concedere la facoltà di integrazione del documento ricevuto dal prestatore, fermo restando l’obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione dell’operazione (Telefisco 2010 – circ. 12/E del 2010) L’integrazione è una semplificazione rispetto all’emissione dell’autofattura -> difficile far coincidere i tempi (vedi momento di effettuazione dell’operazione)
P ERIODO TRANSITORIO
CIRCOLARE 14/E DEL Con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel periodo compreso tra il 1/1/2010 e il 19/2/2010, la sovrapposizione tra vecchia normativa e nuova normativa ha determinato una situazione di rilevante incertezza in merito all’individuazione dei comportamenti da ritenere corretti Al riguardo si ritiene che abbiano agito correttamente i committenti che abbiano assunto il ruolo di debitori d’imposta anticipando le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 18/2010 all’art. 17 del DPR 633/72
CIRCOLARE 14/E DEL Nel caso in cui l’imposta sia stata assolta dal prestatore non residente ottemperando a quanto stabilito dalla previgente disciplina, i soggetti interessati non devono comunque operare variazioni Considerata la situazione d’incertezza sopra evidenziata, l’Amministrazione Finanziaria non irrogherà sanzioni qualora l’imposta sia stata assolta dal cedente non residente con le modalità previste dalla precedente disciplina
C ENNI SUI MODELLI I NTRASTAT
N UOVE REGOLE DALL ’1/1/2010 Obbligo di presentazione degli elenchi anche per le prestazioni di servizi effettuate e ricevute in ambito comunitario Eliminazione degli elenchi annuali Nuove soglie per la determinazione della periodicità mensile – trimestrale Obbligo di presentazione per via telematica
PERIODICITÀ - 1 Trimestrale Per i soggetti che non hanno superato il valore soglia trimestrale di € negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento Entro il 25 del mese successivo al trimestre di riferimento Mensili Tutti gli altri soggetti Entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento
PERIODICITÀ - 2 E’ sempre possibile optare per la periodicità mensile anche se non obbligati Se si è trimestrali e si supera la soglia nel corso del trimestre si passa all’elenco mensile e va presentato subito un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre
M ODELLI Frontespizio Unico Beni e Servizi Mod. Intra1 (Cessione di beni e servizi resi) Mod. Intra2 (Acquisti di beni e servizi ricevuti) Beni – sezioni 1 e 2 Mod. Intra1-bis (cessioni di beni nel periodo di riferimento) Mod. Intra2-bis (acquisti di beni nel periodo di riferimento) Mod. Intra1-ter (rettifiche a cessioni di beni di periodi precedenti) Mod. Intra2-ter (rettifiche ad acquisti di beni di periodi precedenti) Servizi – sezioni 3 e 4 Mod. Intra1-quater (servizi resi nel periodo di riferimento) Mod. Intra2-quater (servizi ricevuti nel periodo di riferimento) Mod. Intra1-quinquies (rettifiche a servizi resi di periodi precedenti) Mod. Intra2-quinquies (rettifiche a servizi ricevuti di periodi precedenti)