IL CONTRATTO DELLA DIRIGENZA Quadriennio normativo 2006 – 2009

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IL CONTRATTO DELLA DIRIGENZA Quadriennio normativo 2006 – 2009 DEL SSN Quadriennio normativo 2006 – 2009 I biennio economico 2006 - 2007 Marta Branca Dirigente Aran Fiuggi, 22 novembre 2008

ATTO DI INDIRIZZO DEL COMITATO DI SETTORE 27.9.2007 Conferma sistema relazioni sindacali e rafforzamento livello di coordinamento regionale Individuare con chiarezza la procedura e la sua temporizzazione relativa all’apertura delle fasi di contrattazione integrativa; equilibrato sistema di incentivi e penalizzazioni finalizzati al suo rispetto. Forme di consultazione fra aziende, OOSS e utenti sull’efficacia dei servizi. Conferma del ruolo centrale della formazione continua anche alla luce dell’Accordo Stato-Regioni del 1.8.2007 Semplificazione del sistema di valutazione. Definire in modo più cogente gli effetti della valutazione negativa rispetto alla erogazione del risultato, la revoca dell’incarico e il recesso. ATTO DI INDIRIZZO DEL COMITATO DI SETTORE 27.9.2007 Individuazione di modalità applicative e deroghe al D.Lgs. 66/2003 Interventi nuovi o migliorativi nell’ambito delle forme di flessibilità ( part-time di cui alla L. 120/2007, mobilità interna ed esterna, pronta disponibilità, ferie rischio radiologico, integrazione tra territorio e ospedale, definizione di esperienza professionale)

ATTO DI INDIRIZZO DEL COMITATO DI SETTORE 27.9.2007 In presenza di violazioni degli obblighi contemplati dalle norme contrattuali e dal codice di comportamento il CCNL deve prevedere un’adeguata forma di graduazione della sanzione. Chiarire che la vincolatività del parere espresso dal Comitato dei garanti non costituisce spoliazione del potere datoriale dell’azienda. Definire linee di responsabilità, contenuti e caratteristiche delle 2 tipologie di incarichi delineando percorsi di carriera specifici e disponibili per entrambi; possibilità di graduare in modo analogo i 2 percorsi di carriera. ATTO DI INDIRIZZO DEL COMITATO DI SETTORE 27.9.2007 Doveri dei dirigenti nella gestione delle attività dei medici in formazione specialistica Incrementi a regime 4,85% M.S. anno 2005 di cui minimo 0,50% alla C.I. per il risultato Modalità di sviluppo dei sistemi aziendali di risk management Cessazione di qualsiasi effetto derivante dalla RIA del personale cessato

ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO DEL COMITATO DI SETTORE 1.4.2008 Introduzione di un’adeguata forma di graduazione della sanzione disciplinare coerente con la specifica natura della qualifica dirigenziale e relativamente a situazioni diversamente non inquadrabili nell’ambito della responsabilità dirigenziale e dei connessi sistemi di valutazione. Individuazione di modalità applicative del D.Lgs. 66/2003 Incarichi: maggior bilanciamento tra percorsi di carriera relativi alle due macro tipologie degli incarichi gestionali e professionali. ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO DEL COMITATO DI SETTORE 1.4.2008 Prima definizione di meccanismi orientati a rendere più effettive e funzionali le relazioni sindacali nell’ambito della contrattazione collettiva Valutare l’opportunità di utilizzare, per incrementare le retribuzioni fisse, parte delle risorse economiche originariamente destinate alla CI per valorizzare la produttività Confermare le norme in materia di tempo parziale, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 120 del 2007

Integrazioni alle vigenti norme in materia di recesso Materie aggiunte Innovazioni nell’ambito del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare

Tempi e procedure per la contrattazione integrativa (ART. 4) 5 gg. Quadriennio normativo - Biennio economico Opportunità di trattare tutte le materie in un’unica sessione negoziale per realizzare equilibri negoziali. (comma 1) Costituzione delegazione di parte pubblica (15 gg stipula CCNL) e convocazione delegazione sindacale (15 gg. presentazione piattaforme e comunque entro 60 gg. da stipula CCNL (comma 2) Entro 30 gg. stipula CCNL trasmissione documentazione fondi alla regione e alle OO.SS. (procedura da attivarsi con cadenza annuale ) (comma 3) Trasmissione CI all’Aran (art. 46, c. 5, d.lgs. 165/2001) (comma 8) La contrattazione si deve concludere entro 150 gg. da stipula CCNL salvo diverso accordo in fase conclusiva (comma 4) Tempi e procedure per la contrattazione integrativa (ART. 4) Il CCIA deve contenere clausole su tempi, modalità e procedure di verifica di attuazione anche per l’utilizzo dei fondi (comma 6) Collaborazione fattiva, lealtà, buona fede, rispetto tempistica, incontri frequenti e assidui tesi alla conclusione dell’accordo (comma 5) Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Collegio sindacale) 15 gg. (comma 7) Ipotesi di CCIA (i soggetti che non hanno firmato possono farlo in sede di sottoscrizione definitiva) 5 gg.

Azienda Stipula CCNL Regione Trasmissione Regione e OO.SS. documentazione fondi Convocazione tavolo Conclusione della contrattazione Costituzione delegazione trattante Periodo trattativa Azienda 15 30 60 90 120 150 giorni Stipula CCNL Regione giorni 30 60 90 120 Dichiarare se non intende adottare linee di indirizzo. Adozione linee di indirizzo regionali

Coordinamento Regionale (art. 5) a. Utilizzo delle risorse (aggiuntive) regionali - art. 57 CCNL 3.11.2005 (anche comparto) b. Realizzazione della formazione continua (anche comparto) c. Utilizzo quota risorse derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica (anche comparto) Materie di coordinamento comma 1: Flessibilità gestione fondi d. Modalità di incremento dei fondi in caso di aumento dotazione organica o dei servizi (anche comparto) e. Definizione criteri di valutazione dei dirigenti

Coordinamento Regionale (art. 5) Materie di coordinamento: …segue f. Verifica dell’efficacia e della corrispondenza dei servizi pubblici erogati alla domanda e al grado di soddisfazione dell’utenza g. Definizione di criteri per lo sviluppo di un sistema di standards e procedure finalizzati all’individuazione di un quadro omogeneo dei volumi prestazionali Materie di coordinamento: h. Definizione di criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale (ad es. servizi di guardia) e all’urgenza ed emergenza i. Applicazione della mobilità dei dirigenti in caso di eccedenza nei processi di ristrutturazione aziendale j. Criteri per lo svolgimento della libera professione intramuraria correlata all’andamento delle liste d’attesa k. Criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all’art. 7

Analisi risultanze e impatto che le procedure di revisione del trattamento economico del CCNL hanno prodotto sui fondi delle varie aziende della Regione. In caso di incapienza di qualche azienda la Regione svolge azione di compensazione (perequazione) tra aziende Possibilità di integrare le materie espressamente previste al comma 1. Definizione all’interno di protocolli definiti in ciascuna Regione e previsti dal sistema delle relazioni sindacali regionali. Il comma 6 Invio all’ARAN dei protocolli per l’applicazione del comma 6 Problematiche connesse ai processi di riordino previsti dalla programmazione regionale.

Coordinamento Regionale (art. 5) …segue Le linee di indirizzo devono essere emanate dalla Regione entro 90 giorni dalla sottoscrizione del CCNL In assenza di linee di indirizzo ripresa delle relazioni sindacali aziendali anche nelle predette materie

SISTEMA DEGLI INCARICHI E SVILUPPO PROFESSIONALE Conferma della pari dignità degli incarichi dirigenziali nonostante la diversa tipologia (professionali e gestionali) Rappresentano espressione di sviluppi di carriera che possono raggiungere una analoga valorizzazione economica nel quadro della graduazione delle funzioni Dual-career ladder ART. 6 SISTEMA DEGLI INCARICHI E SVILUPPO PROFESSIONALE Ovviamente nel rispetto delle dinamiche organizzative della struttura di appartenenza Autonomia del dirigente e responsabilità professionale vanno salvaguardate indipendentemente dal tipo di incarico Rinvio alla sequenza contrattuale

d.lgs. 66/03, art. 7: riposo giornaliero D.Lgs. 66/03, art. 4: durata massima dell’orario di lavoro 2. La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. 4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite del comma 3 fino a 6 mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. d.lgs. 66/03, art. 7: riposo giornaliero 1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

NORMATIVA SOPRAVVENUTA Art. 3, comma 85, L. 244/2007 (Finanziaria 2008): All’art. 17 del d.lgs. 66/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “6-bis. Le disposizioni di cui all’art. 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del SSN, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.” Art. 24-ter, L. 31/2008 (di conversione del Decreto legge “milleproroghe”) “Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario: Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del d.l.gs. 66/2003, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 244/2007, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009.” NORMATIVA SOPRAVVENUTA Art. 41, comma 13, L. 133/2008 (di conversione del Decreto legge n. 112/2008) “Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro: 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del SSN, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del d.l.gs. 66/2003. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.”

Art. 7 CCNL 17.10.2008: Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero 1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa (art. 4, comma 4, CCNL 3.11.2005), modalità di riposo nelle 24 ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico 2. In tale ambito, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva 4. La contrattazione tiene conto delle eventuali linee di indirizzo regionali in materia

Art. 7 CCNL 17.10.2008: Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero …segue 3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. 5. Resta fermo quanto previsto per la programmazione e per l’articolazione degli orari e dei turni di guardia, dall’art. 14, commi 7 e 8, del CCNL 3.11.2005, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo. Modalità 6. E’ fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purchè non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale entro 90 gg. dalla stipula del presente CCNL.

ART. 8 OBIETTIVI Dare ulteriore impulso a: fissazione obiettivi misurazione risultati verifica qualità servizi sanitari al fine di valorizzare maggiormente la funzione dirigenziale migliorando/implementando/rendendo efficaci sistemi e processi di valutazione

Valutazione dei dirigenti (artt. 9-10) Conferma del sistema di valutazione del CCNL 3.11.2005. La valutazione quale strumento strategicamente diretto a riconoscere e valorizzare qualità e impegno. 1 Procedure di valutazione improntate a criteri di imparzialità, celerità e puntualità nell’erogazione. La verifica di fine incarico deve essere effettuata entro la scadenza dello stesso. Definizione certa della tempistica di verifica degli obiettivi annuali da parte del NdV. 2 Il sistema di valutazione previsto dal CCNL deve essere attuato entro 2 mesi dalla stipula del CCNL e inviato alla Regione. Mancata osservanza dei termini causa di responsabilità dei dirigenti preposti , ove ad essi addebitabile. 3

Rinvio alla sequenza contrattuale (art. 12) Il dirigente conforma la sua condotta a principi di diligenza e fedeltà (2104 e 2105 CC) e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.lgs. 165/2001 e di quanto stabilito nelle Carte dei Servizi. ART. 11 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO Individuazione di un sistema sperimentale in materia disciplinare e comportamentale comprese procedure apposite e sanzioni Rinvio alla sequenza contrattuale (art. 12)

INTEGRAZIONE DELL’ART. 36 CCNL 5. 12. 1996 (RECESSO DELL’AZIENDA) (art 3.bis – In ogni caso l’azienda è tenuta ad attivare le procedure di cui all’art. 36 del CCNL 5.12.1996 nell’ipotesi in cui il dirigente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal GIP

Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro: Sospensione: durata massima 5 anni o per tutta la durata della detenzione, se superiore. art 14 Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro: Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio salvo che, per i reati di particolare rilevanza e gravità tali da comportare, se accertati, il recesso, l’azienda non ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque per ragioni di opportunità e operatività dell’azienda stessa. In tal caso può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. (art. 19, c. 12, CCNL 3.11.2005)

CCNL 8.6.2000, art. 27 Tipologie di incarico A) Incarico di direzione di struttura complessa (tra cui Dipartimenti, Distretto, Presidio ospedaliero) D) Incarico di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. CCNL 8.6.2000, art. 27 Tipologie di incarico B) Incarico di direzione di struttura semplice C) Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. Dopo 5 anni di attività e valutazione positiva Nel computo dei 5 anni ai fini del conferimento degli incarichi delle lett. b) e c) dell’art. 27 CCNL 8.6.2000 rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato senza soluzione di continuità (SOLO A QUESTI FINI, quindi non per equiparazione). Art. 15: Disposizioni particolari

Copertura assicurativa e tutela legale (art. 16) Impegno di comunicazione periodica e di costante aggiornamento dei dirigenti sulle garanzie assicurative in atto relativamente a condizioni e modalità delle polizze assicurative e della tutela legale Impegno dell’azienda ad attivare modalità e sistemi di assistenza legale e medico-legale in caso di sinistro per supportare la posizione del dirigente. Impegno del dirigente a fornire la massima collaborazione nella valutazione delle cause del sinistro. Istituzione presso l’ARAN di apposita Commissione paritetica al fine di approfondire la materia assicurativa nel settore sanitario e fornire alle parti elementi utili per un eventuale modifica o integrazione delle norme contrattuali, specialmente sulle questioni della tutela legale e consulenze tecniche in ambito civile e penale. Entro la stipula della sequenza contrattuale integrativa

Trattamento economico Per dirigenti con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo: dall’1.2.2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo 13^ è rideterminato in € 24.196,75 (medici) e € 30.894,94 (veterinari) Per dirigenti a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico: dall’1.2.2007 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo 13^ è rideterminato in € 41.968,00. Trattamento economico (artt. 17, 18, 19) Per gli ex medici condotti ed equiparati tuttora a rapporto non esclusivo il trattamento economico omnicomprensivo è rideterminato dall’1.2.2007 in € 6.974,78. Gli incrementi ricomprendono l’indennità di vacanza contrattuale

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (art. 20)

Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo (art. 21)

Confermati dal 1.1.2006 come consolidati al 31.12.2005 Previsti incrementi al fine di incentivare la qualità dei servizi erogati Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 25) Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 26) Confermati dal 1.1.2006 come consolidati al 31.12.2005 Previsti incrementi al fine di correlare la retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture e al miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 24) Incrementato automaticamente in relazione al nuovo valore delle posizioni di incarico

Principali conferme ed integrazioni dell’art. 27 Le Aziende nell’attribuzione degli incarichi previsti dall’art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 si devono attenere alle modalità e ai requisiti previsti dall’art. 62, c. 5 del CCNL 8.6.2000 (individuazione formale preventiva di modalità di conferimento e requisiti sentite le OOSS) I 3 giorni all’anno di assenza retribuita per particolari motivi personali o familiari , compresa la nascita di figli (previsti dall’art. 23, comma 1, ultimo alinea del CCNL 5.12.1996) saranno fruiti in misura corrispondente a 18 ore complessive nell’anno.

Rinvio alla sequenza contrattuale integrativa (art. 28) Riordino del sistema degli incarichi gestionali e professionali Disciplina della formazione Relazioni sindacali nell’ottica di valorizzare la contrattazione di II livello Verifica del sistema di valutazione al fine di una maggiore funzionalità dello stesso Disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro alla luce delle disposizioni contenute nella L. 120/2007 e nel DL 112/2008 (convertito) Rinvio alla sequenza contrattuale integrativa (art. 28) Idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale Individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a carattere disciplinare e comportamentale Problematiche relative al risk management e alla sicurezza sul lavoro

Il sistema delle relazioni sindacali nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale del SSN.

L. 15.3.1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. L. 23.10.1992 n. 421 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. * D.Lgs. 4.11.1997 n. 396 Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della L. 15 marzo 1997, n. 59. Prima privatizzazione del pubblico impiego Seconda privatizzazione del pubblico impiego D.Lgs. 29.10.1998 n. 387 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Ora d.lgs. 165/2001 T.U. pubblico impiego *D.Lgs. 31.3.1998 n. 80 Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59. D.Lgs. 18.11.1993 n. 470 Disposizioni correttive del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego D.Lgs. 23.12.1993 n. 546 Ulteriori modifiche al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego

Riforma del pubblico impiego del 1993 accrescere efficienza delle amm.ni in relazione a quella dell’UE razionalizzare costo lavoro pubblico migliore utilizzo RU nella PA (formazione e sviluppo professionale, pari opportunità uomini e donne, condizioni uniformi al lavoro privato) Applicazione delle stesse politiche salariali del settore privato nel rinnovo dei CCNL secondo le regole dell’Accordo sulla politica dei redditi stipulato nel 1993 fra Governo e Sindacati Riforma del pubblico impiego del 1993 Privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dirigenti pubblici ed allineamento delle fonti con il settore privato Affidamento all’ARAN della contrattazione collettiva nazionale per tutti i settori pubblici Modello del dialogo sociale (Relazioni sindacali). Rappresentatività delle OO.SS.

Politica dei redditi e dell’occupazione Garanzia del potere di acquisto dei salari attraverso la concertazione nazionale Politica dei redditi e dell’occupazione Assegnazione al livello decentrato (aziendale o territoriale) della contrattazione sul salario variabile. Deve essere correlato a risultati di produttività riscontrabili nella migliorata efficienza e redditività aziendale Assetti contrattuali (Doppio livello di negoziazione, nazionale e integrativo come il più idoneo a contemperare l’esigenza del controllo centrale con le istanze di decentramento e flessibilità) Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo. Politiche del lavoro (gestione crisi occupazionali, occupazione giovanile e formazione, riattivazione mercato del lavoro Sostegno al sistema produttivo (Ricerca e innovazione tecnologica, istruzione e formazione professionale, finanza per le imprese e internazionalizzazione, riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica, politica delle tariffe)

Livelli di contrattazione Si svolge in ARAN Dà luogo a Livello NAZIONALE (I livello) CCNQ CCNL Livello LOCALE (INTEGRATIVO) (II livello) Si svolge in ogni pubblica Amministrazione.Dà luogo a C.I. I livelli sono stabiliti dall’Accordo sulla politica dei redditi del 23.7.1993 Governo-OO.SS.e confermati dalla legge di riforma del pubblico impiego

STRUTTURA DELL’ARAN

Comitato direttivo: 5 componenti (3 di nomina governativa, tra cui il Presidente, 1 designato dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-Città, 1 designato da ANCI e UPI) Rappresenta legalmente le PP.AA. agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. Esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti, ogni attività relativa: alle relazioni sindacali alla negoziazione dei contratti collettivi alla assistenza alle PP.AA. Ai fini dell’uniforme applicazione dei CCNL Art. 46 d.lgs. 165/2001: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva.

A R N COMPARTI DI CONTRATTAZIONE comitati di settore S.S.N. MINISTERI SCUOLA AZIENDE AUTONOME A R N S.S.N. UNIVERSITA’ comitati di settore AGENZIE FISCALI ENTI DI RICERCA P.C.M. REGIONI – AUTONOMIE LOCALI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ACCADEMIE – CONSERVATORI

Regioni-Autonomie locali AREE DELLA DIRIGENZA Ministeri Area I Aziende autonome Area II Regioni-Autonomie locali Area III Sanità Ruoli SPTA Area IV Medico-veterinaria Area V Dirigenza scolastica EE.PP. Area VI Agenzie fiscali Enti di ricerca Area VII Università Area VIII P.C.M.

Durata dei contratti 4 anni per la parte normativa 2 anni per la parte economica Contratti del prossimo biennio: II biennio economico 2008-2009 Sono stipulati sei CCNL: due per ogni separata area di contrattazione Nel SSN:

Le risorse possono essere integrate Le regole stabilite dall’Accordo sulla politica dei redditi del 1993, valido per tutti i settori pubblici, prevedono Tetto di inflazione programmata per quel periodo calcolata sulla massa salariale di ogni settore dell’anno precedente il rinnovo Primo biennio Inflazione programmata nel secondo periodo Secondo biennio la possibile differenza tra il tetto di inflazione programmata del I biennio e l’ inflazione reale nello stesso periodo Dalla legge finanziaria nazionale per garantire l’avvio delle riforme. dalle Regioni, Autonomie locali ed altre P.A, per il tramite dei comitati di settore per la contrattazione di II livello Le risorse possono essere integrate

Soggetti per stipulazione CCNL Soggetti ARAN (Rappresentanza Pubbliche Amministrazioni) SINDACATI rappresentativi SINDACATI DI CATEGORIA (che raggiungono il 5% al livello nazionale quale media tra il dato associativo ed elettorale) CONFEDERAZIONI sindacali cui gli stessi aderiscono

Regole accertamento rappresentatività a livello nazionale Accertamento biennale, effettuato dall’ARAN COMPARTI: sindacati che raggiungono dati elettorali (ottenuti nelle elezioni per RSU in ogni Azienda) 5% MEDIA tra dati associativi (dipendono dai contributi lavoratori ai sindacati. Il pagamento è attestato da ciascuna P.A.) Aree dirigenza: misurazione solo sul dato associativo in mancanza RSU

La rappresentatività a regime biennalità dell’accertamento stabilità biennale della delegazione ART. 19 CCNQ DEL 7 AGOSTO 1998 i movimenti associativi avvenuti dopo l’accertamento producono i propri effetti dal biennio successivo autonomia dei singoli contratti

Comitato di settore comparto Sanità Composizione: Assessore Finanze Lombardia (Presidente) Assessore sanità Emilia Romagna Assessore sanità Friuli VG Assessore sanità Toscana Assessore sanità Veneto Assessore sanità Puglia Assessore sanità Provincia aut. Trento 1 rappresentante Ministero Salute (Governo) Elabora linee di indirizzo per i CCNL del comparto e aree dirigenziali.

Definizione rappresentatività FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE: art. 47 D.lgs. 165/2001 (modificato D.L. 112/2008) Definizione mediante appositi contratti quadro (tra Aran e confederazioni sindacali rappresentative) dei comparti e delle aree dirigenziali della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini (atto di indirizzo deliberati dall’organismo di coordinamento dei comitati di settore e trattative condotte dalle confederazioni rappresentative Definizione rappresentatività Definizione degli intendimenti negoziali (Trasmissione all’Aran dell’atto di indirizzo da parte del Comitato di settore)

Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE Invio all’Aran dell’atto di indirizzo e conseguente avvio delle trattative tra le parti sindacali e l’Aran (ciascun comitato di settore viene costantemente informato sullo svolgimento delle trattative). Subprocedimento presso il Dipartimento Funzione Pubblica con invio dell’ipotesi di CCNL al Ministero dell’Economia. Raggiungimento ipotesi di accordo tra Aran e parti sindacali ed invio dell’accordo, al comitato di settore, per il parere. In caso di parere negativo del Comitato di settore si riapre la trattativa Invio al Comitato di settore e alla Presidenza del Consiglio (entro 7 gg.) che devono esprimere entro 15 giorni il parere favorevole del sul testo contrattuale e sui conseguenti oneri diretti e indiretti a carico delle amministrazioni interessate. (E’ possibile una sospensione per max 15 gg. per esigenze istruttorie del Comitato o Presidenza Consiglio) In caso di divergenza fra valutazione del Comitato di settore e Consiglio dei Ministri, viene escluso ogni concorso al finanziamento del contratto da parte dello Stato.

Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE Invio all’Aran della deliberazione del Consiglio dei Ministri di autorizzazione del Ministro FP ad esprimere il parere favorevole al fine della sottoscrizione definitiva. Trasmissione il giorno successivo, da parte dell’Aran, del CCNL e della quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti, con la relazione tecnico-illustrativa allegata, ai fini della certificazione circa la compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio (la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni). Eventuale acquisizione da parte della CdC di valutazione di 3 esperti designati da FP di concerto con Economia CERTIFICAZIONE POSITIVA dell’attendibilità dei costi quantificati o mancata certificazione nel termine di 15 gg. con formazione del silenzio-assenso. CERTIFICAZIONE NON POSITIVA

Continua:FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE POSITIVA NON POSITIVA Assunzione delle iniziative necessarie da parte dell’Aran, sentito il comitato di settore, per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione. Qualora non si ritenga possibile adeguare la quantificazione dei costi, l’Aran convoca le OO.SS. Per la riapertura delle trattative. Comunicazione da parte della CdC alla FP, al Comitato di settore ed all’Aran dell’esito positivo della certificazione. Le iniziative assunte dall’Aran in seguito alla valutazione espressa dalla CdC sono comunicate al Governo e alla CdC la quale, in caso di diversa quantificazione delibera nuovamente Deliberazione positiva Sottoscrizione definitiva del CCNL in sede Aran previa verifica che all’accordo aderiscano il 51% delle OO.SS. quale media tra dato associativo ed elettorale.

Continua: FASI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE POSITIVA NON POSITIVA Sottoscrizione definitiva Pubblicazione in G.U. Il CCNL è efficace dal giorno successivo alla sottoscrizione (indipendentemente dalla pubblicazione in G.U.) Riapertura delle trattative Ovvero Sottoscrizione definitiva ferma restando l’inefficacia delle clausole non positivamente certificate. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il 55 giorno (lavorativo) dalla sottoscrizione dell’ipotesi.

: Obiettivi e strumenti LE RELAZIONI SINDACALI NEI CCNL 7.4.1999 E 8.6.2000: OBIETTIVI E STRUMENTI : Obiettivi e strumenti Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza delle aziende ed enti di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

Contrattazione collettiva a livello nazionale continua: RELAZIONI SINDACALI: obiettivi e strumenti Contrattazione collettiva a livello nazionale Contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda o ente, sulle materie e con le modalità indicate dal CCNL Concertazione Consultazione Informazione Costituzione di commissioni paritetiche PARTECIPAZIONE Interpretazione autentica dei contratti collettivi

Materie e risorse della contrattazione integrativa Sono fissate dal contratto nazionale L’accordo è necessario solo per le materie economiche Materie L’accordo non è necessario nelle altre materie. Se esso non è raggiunto nel periodo di 60 gg. fissato dal CCNL, l’azienda può prendere decisioni unilaterali, le OO.SS. riassumono le proprie prerogative. Il tetto delle risorse del II livello è stabilito nel contratto nazionale d’accordo con i comitati di settore. Risorse

Contrattazione integrativa Materie tassative fissate dal CCNL LIVELLI DI RELAZIONI SINDACALI NELLA SEDE AZIENDALE Contrattazione integrativa Materie tassative fissate dal CCNL Concertazione Materie tassative fissate dal CCNL Materie fissate da leggi, CCNL o altre decise dall’azienda Consultazione Informazione Materie fissate dal C.I. Commissioni pari opportunità, mobbing, osservatori Partecipazione

Contrattazione, concertazione , consultazione informazione Attività negoziale che può essere anche a termine. CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE Contrattazione = Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti Concertazione = Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda Consultazione = Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda in C.I. Può essere preventiva o successiva Informazione = Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda

Concetto di rappresentatività a livello locale Per le RSU deriva dal risultato elettorale NON SONO AMMISSIBILI ALLA C.I: La rappresentatività dei componenti delle OOSS firmatarie dei CCNL è nazionale ed è misurata dall’ARAN. Le federazioni di più sindacati sono soggetto unitario sindacati non ammessi al CCNL anche se a livello locale hanno la media del 5% tra dato associativo ed elettorale i sindacati ammessi alle trattative nazionali non firmatari del CCNL Singoli componenti di federazioni sindacali

Delegazione Sindacale trattante nel II livello COMPONENTI OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL Designati dalle relative OO.SS Nessun potere di individuazione dei soggetti sindacali è demandato alla azienda discendendo la rappresentanza dall’art. 42 del dlgs 165 del 2001 e, per gli aspetti ad esso demandati, dal CCNQ sui diritti e prerogative sindacali

CCNL 3.11.2005, Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa 2. Materie relative all’utilizzo delle risorse, definite nel CCNL e per le quali il medesimo rinvia l’individuazione dei criteri generali alla sede aziendale (art. 4, comma 2, lett. b) 1. Materie riferite al rapporto tra la parte pubblica e quella sindacale (art. 4, comma 2, lett. a) CCNL 3.11.2005, Art. 4: Contrattazione collettiva integrativa 3. Materie attinenti temi prettamente collegati alle condizioni di lavoro nelle singole aziende e per le quali la contrattazione nazionale non sarebbe nelle condizioni di dare una risposta efficace (art. 4, comma 2, lett. c, d, e, f, g)

MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo ART. 4, comma 2, lett. A: Individuazione delle posizioni dirigenziali cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della L. 146/90, secondo quanto previsto dall’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all’area dirigenziali. (accordi: 26.9.2001 medici-veterinari, 25.9.2001 SPTA) ART. 4, comma 2, lett. B – Criteri generali per: 1. Definizione della percentuale di risorse del fondo di risultato da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali affidati alle articolazioni interne individuate dal d.lgs. 502/92, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli atti aziendali, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti. Detta retribuzione è strettamente correlata alla realizzazione degli obiettivi assegnati e viene quindi corrisposta a consuntivo dei risultati totali o parziali raggiunti, ovvero per stati di avanzamento, in ogni caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale, secondo le modalità dell’art. 65 CCNL 5.12.1996. Nella determinazione della retribuzione di risultato si tiene conto degli effetti di ricaduta dei sistemi di valutazione dell’attività dei dirigenti; Vd. Art. 12 CCNL 5.7.2006, II biennio

A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA A contenuto economico diretto: obbligatorio contratto integrativo ART. 4, comma 2, lett. B: 2. Attuazione art. 43 L. 449/97 (contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione con soggetti privati al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi sanitari); 3. Distribuzione delle risorse contrattuali tra i 3 fondi previsti e delle risorse regionali eventualmente assegnate; 4. Modalità di attribuzione ai dirigenti cui è conferito uno degli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8.6.2000 della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti; 5. Lo spostamento di risorse tra i tre fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 9, comma 4. Ove non si raggiunga l’accordo si applicano le regole originarie.

MATERIE DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA ART. 4, c. 2, lett. C: Linee generali di indirizzo e programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l’aggiornamento e la formazione dei dirigenti , anche in relazione all’applicazione dell’art. 16 bis e segg. del d.lgs. 502/92 e smi. Linee guida regionali ART. 4, c. 2, lett. D: Pari opportunità, con le procedure indicate dall’art. 8 del CCNL 8.6.2000 anche per le finalità di cui alla L. 125/91. ART. 4, c. 2, lett. E: Criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro con riferimento al d.lgs. 626/94 e smi e nei limiti stabiliti dal CCNQ 10.7.1996 (relativo all’attuazione del D.lgs. 626). ART. 4, c. 2, lett. F: Implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative e tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi, sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti. ART. 4, c. 2, lett. G: Criteri generali per la definizione del regolamento ALPI per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria nonché per l’attribuzione dei relativi proventi agli interessati. Linee guida regionali Su tali materie – non direttamente implicanti erogazione di trattamento economico – decorsi 30 gg. senza raggiungere l’accordo, le parti riacquisiscono la propria libertà d’azione (c. 4) E’ obbligatorio avviare il confronto ma non raggiungere l’accordo. Principio del diverso rapporto tra dirigente e O.S.

GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE INFORMAZIONE L’azienda o ente, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il rapporto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi (solo CCNL dirigenza). Nelle materie per cui è prevista contrattazione integrativa, concertazione o consultazione l’informazione è preventiva. (Il CI individua altre materie su cui l’informazione dovrà essere preventiva o successiva. Solo CCNL dirigenza) Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, esternalizzazione, trasformazione.

Continua: GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE CONCERTAZIONE I soggetti sindacali, ricevuta l’informazione, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui CRITERI GENERALI inerenti alle seguenti materie: Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali; Articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione: criteri generali di valutazione dell’attività dei dirigenti; articolazione dell’orario e dei piani per assicurare le emergenze; condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale. Si avvia entro 48 ore dalla richiesta e si conclude entro 30 gg. Dell’esito è redatto verbale da cui risultino le rispettive posizioni.

Continua: GLI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE CONSULTAZIONE E’ facoltativa e si estende anche ai casi in cui gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro siano emanati a livello sovra aziendale (per es. aree vaste, ecc.). E’ obbligatoria su: organizzazione e disciplina di strutture, servizi e uffici, ivi compresa quella dipartimentale e distrettuale, nonché consistenza e variazione delle dotazioni organiche; casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e smi (Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza) COMMISSIONI PARITETICHE Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del dirigente alle attività dell’azienda o ente è prevista la possibilità di costituire, in relazione alle dimensioni dell’azienda e senza oneri aggiuntivi, commissioni bilaterali ovvero osservatori per l’approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro in relazione a processi di riorganizzazione dell’azienda ovvero alla riconversione o disattivazione delle strutture sanitarie nonché l’ambiente, l’igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione.

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