TIROCINI NON CURRICULARI della Regione Toscana

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Transcript della presentazione:

TIROCINI NON CURRICULARI della Regione Toscana Servizio Tirocini Centro Impiego Santa Croce sull’Arno 30 ottobre 2012

TIROCINI NON CURRICULARI la cui finalità è quella di favorire l’inserimento lavorativo TIROCINI CURRICULARI la cui finalità è quella di favorire la formazione, in quanto obbligatorio nel piano di Studi e/o formativo TIROCINI ESTIVI la cui finalità è quella di favorire la formazione a ragazzi regolarmente iscritti a un percorso di studi superiore e/universitario di età tra 16-25 anni, durante periodo estivo.

GIOVANISI’ Giovanisì è un progetto della Regione Toscana articolato in diversi programmi concepiti per aiutare i giovani a costruirsi un futuro autonomo e dignitoso. In questo progetto rientra la prima normativa regionale in Italia che regola i tirocini formativi, gli obiettivi sono quelli di dare la possibilità ai giovani di avere una formazione qualificante, offrire la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro ed evitare che un uso distorto trasformi le finalità formative in forme di sfruttamento del lavoro dei giovani.

La normativa regionale LEGGE REGIONALE N.3 DEL 27 GENNAIO 2012 che modifica la legge regionale n.32/2002 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale). REGOLAMENTO REGIONE TOSCANA 11/R del 23/03/2012 entrato in vigore il 31/03/2012 - regolamento di esecuzione: attuazione alle nuove disposizioni regolamentari. DECRETO n.1253 del 2/04/2012 con cui si approvano lo schema di convenzione tre soggetto promotore e soggetto ospitante e lo schema di progetto formativo che dovranno essere utilizzati per tutti i tirocini attivati dal 2 aprile in poi. DELIBERA n. 768 del 27/08/2012 individuazione delle categorie di soggetti svantaggiati. AVVISO PUBBLICO per TIROCINI non curriculari (ASSE II Occupabilità e ASSE IV Capitale Umano del POR FSE 2007-2013 ob.2 ) disciplina le modalità di erogazione al soggetto ospitante del contributo regionale per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese erogato al tirocinante e dell’incentivo al soggetto ospitante privato per l’assunzione a tempo indeterminato.

Novità Obbligatorio un rimborso spese forfetario al tirocinante da parte del soggetto ospitante (privato e/o pubblico) di almeno 500 euro mensili. Per i tirocinanti nella fascia di età 18-30 anni (non compiuti), la Regione eroga un contributo di 300 euro su richiesta del soggetto ospitante (sia pubblico che privato), tramite domanda di ammissione alla Regione, tramite il Centro per l’Impiego. Per le categorie svantaggiate, per i soggetti della legge 68/99 e i soggetti della legge 381/91 il rimborso spese forfetario di 500 euro mensili lordi è totalmente a carico della Regione, senza limiti di età, anche superiore ai 30 anni.

…ancora Novità Incentivi all’assunzione Se l’ente ospitante privato, alla fine del tirocinio, decide di assumere il giovane con un contratto a tempo indeterminato (escluso apprendistato e/o intermittente), la Regione mette a disposizione incentivi pari a 8 mila euro, elevati a 10 mila euro in caso di tirocinanti appartenenti alle categorie previste dalla legge sul diritto al lavoro dei disabili. Il contributo è erogato proporzionalmente all’orario contrattuale prestato. Contributi regionali per i praticanti che svolgono tirocini finalizzati all’accesso alle professioni, nel caso in cui i professionisti, quali aziende ospitanti, riconoscano il rimborso forfetario mensile, non obbligatorio. (Procedura in Fase di Regolamentazione).

… i soggetti interessati

Il tirocinante: chi è Maggiorenne con assolto obbligo di istruzione Disoccupato, domiciliato nel territorio regionale Iscritto al Centro per l’Impiego (esclusivamente nei casi in cui il soggetto promotore è il CPI) Non deve aver già svolto un tirocinio non curriculare, né avuto nessun tipo di rapporto di lavoro o incarico (prestazioni di servizi) con l’azienda ospitante Non può svolgere il tirocinio per la stessa “qualifica professionale” esercitata in precedenti esperienze sia di tirocinio non curriculare che di lavoro

Tipologie di Tirocinio a) Tirocinio di formazione e di orientamento destinato a neo-diplomati, neo-laureati e coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica; b) Tirocinio di inserimento al lavoro destinato ai soggetti inoccupati; c) Tirocinio di reinserimento, destinato a disoccupati, lavoratori in mobilità, soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga; d) Tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro destinati a soggetti svantaggiati individuati con delibera regionale n.768 del 27/08/2012.

Soggetti svantaggiati: tipologia d) Delibera 768 del 27/08/2012 Persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento; Richiedenti protezione internazionale titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”; Beneficiari di protezione per motivi umanitari; Profughi ex l.763/1981

Durata del tirocinio Il tirocinio ha durata min 2 mesi max 6 mesi (proroghe comprese). La durata massima del tirocinio è estesa fino a 12 mesi, (proroghe comprese): - per i laureati, che hanno conseguito il titolo di studio da più di 12 mesi, - per i i soggetti svantaggiati legge 381/91. La durata massima del tirocinio è estesa fino a di 24 mesi (proroghe comprese) per i soggetti disabili di cui alla legge 68/99.

Il soggetto ospitante Possono essere soggetti ospitanti tutte le azienda private e/o pubbliche con sede operativa nel territorio regionale Requisiti: L’ azienda deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla L. 68/99 L’ azienda non deve avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e/o specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative L’ azienda non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio

Obblighi del soggetto ospitante Nominare il tutor del tirocinante, scelto esclusivamente tra i dipendenti a tempo indeterminato che coordina e attesta la regolarità delle attività e fornisce le indicazioni tecnico-operative al tirocinante Deve rispettare gli obiettivi formativi del tirocinio, garantendo al tirocinante lo svolgimento delle funzioni e attività previste nel programma formativo Garantire al tirocinante copertura assicurativa INAIL e RCT Non può attivare tirocini per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale

Numero di tirocini attivabili annualmente (anno solare) per unità produttiva - In generale le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non possono attivare tirocini, salvo che si tratti di aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale (allegato A del regolamento 55/R 2009) alle quali è consentito un solo tirocinante; - fino a 6 dipendenti a tempo indeterminato è consentito 1 tirocinante; - tra i 7e i 19 dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi 2 tirocinanti; - oltre i 20 dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocini non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato. ….. ancora

- Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato. NOTA BENE I soci lavoratori delle cooperative sociali sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. Non sono computabili ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili annualmente : - i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati legge 381/91 e dei disabili di cui alle legge 68/99, - gli apprendisti e tirocinanti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno. - il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70% della presenze previste dal progetto formativo.

Il soggetto promotore : chi è Centri per l’Impiego Enti Bilaterali Associazioni sindacali/datoriali Università Cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi ( art. 3 Legge Regione Toscana n. 87/1997 e riferimento alle Amministrazioni provinciali) Soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro e le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 4 Legge Regione Toscana n.28/1993).

Il soggetto promotore : cosa fa Promuove tirocini con aziende private e/o pubbliche aventi sedi operative nel territorio di riferimento Garantisce la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante, nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. Nomina il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative. Invia nominativi e dati dei tirocini attivati all’Ispettorato del Lavoro e Sindacati.

La documentazione necessaria CONVENZIONE: definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo. Riporta dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante. PROGETTO FORMATIVO: è l’accordo tra azienda e tirocinante, firmato e controllato dal CPI. Riporta: - dettagli organizzativi, durata, orario e sede di svolgimento, assicurazioni, settore di attività - obiettivi formativi, competenze da acquisire e modalità di svolgimento ALLEGATO 1- richiesta di ammissione al contributo regionale. Se il tirocinante è nella fascia di età 18 – 30 anni (non compiuti) l’azienda ospitante può richiedere un contributo regionale dell’importo di € 300,00 mensili. Modulo da presentare contestualmente insieme alla modulistica di attivazione.

“Bignami” istruzioni per l’uso! 1. Il tirocinante individua l’azienda o, viceversa, l’azienda seleziona il giovane anche tramite l’attività di pre-selezione del CPI.  2. L’azienda, in accordo con il tirocinante, predispone la documentazione per il tirocinio, la convenzione con il soggetto promotore, il progetto formativo e li presenta al CPI. 3. Nel caso in cui l’azienda voglia richiedere il rimborso di 300 euro da parte della Regione deve presentare il modulo di richiesta di ammissibilità al rimborso prima della data di attivazione del tirocinio. 4. I Centri per l’Impiego raccolgono le domande e fanno le istruttorie di ammissibilità per la concessione del rimborso, valutando anche il progetto formativo. 5. A conclusione del periodo di tirocinio, il soggetto ospitante, entro 30 giorni dal termine del tirocinio, invia al soggetto promotore la richiesta di rimborso e  la Regione provvederà a rimborsare a sua volta il soggetto ospitante (datore di lavoro) per la sua parte.

Nel I° semestre 2012 si sono conclusi 76 tirocini,  di cui 45 con successivo contratto di lavoro