88. Amministratori delegati e comitato esecutivo. Direttore generale Il C.d.A. può delegare le sue funzioni a favore di: SINGOLI AMMINISTRATORI PIU’ AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE AMMINISTRATORI DELEGATI COMITATO ESECUTIVO sono organi unipersonali e rimangono tali anche qualora le deleghe siano conferiti a più soggetti è un organo collegiale le cui modalità di funzionamento, in materia di adunanze, collegialità delle deliberazioni ed obbligatoria presenza del collegio sindacale, sono analoghe a quelle dettate per il consiglio di amministrazione
la costituzione di organi delegati è possibile solo laddove l’assemblea o lo statuto lo consentano la determinazione relativa al conferimento delle deleghe rientra nella esclusiva competenza del C.d.A. nell’atto di conferimento della delega il C.d.A. deve indicarne: il contenuto i limiti le eventuali modalità di esercizio sono delegabili tutte le competenze proprie del C.d.A., ad eccezione di quelle espressamente escluse dal legislatore, ovvero: la redazione del bilancio l’assemblea dei soci può pronunciarsi esclusivamente sull’an della delega, essendole preclusa la possibilità sia di nominare direttamente gli organi delegati, sia di determinare l’ambito della delega
la facoltà di aumentare il capitale sociale la facoltà di emettere obbligazioni convertibili gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite la redazione del progetto di fusione o di scissione Il conferimento della delega determina una competenza concorrente dell’organo collegiale e dell’organo delegato Il C.d.A. può sempre impartire direttive agli organi delegati e può anche avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Rientrano inoltre nei suoi compiti: la valutazione dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente l’esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società la valutazione del generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli organi delegati
il conferimento della delega non esime gli amministratori dall’obbligo di agire in modo informato richiedendo, se del caso, tutte le necessarie informazioni sull’andamento della gestione agli organi delegati sono di spettanza degli organi delegati: il compito di garantire l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa il compito di riferire al C.d.A. ed al collegio sindacale, almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle controllate
DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ E’ il dirigente che svolge attività di alta gestione: dà attuazione alle direttive impartite dall’organo amministrativo gli sono spesso riconosciuti ampi poteri decisionali nella gestione dell’impresa laddove nominato dall’assemblea o per disposizione dello statuto ed in relazione ai compiti affidati, la sua posizione è equiparata a quella degli amministratori sia sotto il profilo delle responsabilità penali, sia sotto quello della responsabilità civile