88. Amministratori delegati e comitato esecutivo. Direttore generale Il C.d.A. può delegare le sue funzioni a favore di: SINGOLI AMMINISTRATORI PIU’ AMMINISTRATORI.

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88. Amministratori delegati e comitato esecutivo. Direttore generale Il C.d.A. può delegare le sue funzioni a favore di: SINGOLI AMMINISTRATORI PIU’ AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE AMMINISTRATORI DELEGATI COMITATO ESECUTIVO sono organi unipersonali e rimangono tali anche qualora le deleghe siano conferiti a più soggetti è un organo collegiale le cui modalità di funzionamento, in materia di adunanze, collegialità delle deliberazioni ed obbligatoria presenza del collegio sindacale, sono analoghe a quelle dettate per il consiglio di amministrazione

 la costituzione di organi delegati è possibile solo laddove l’assemblea o lo statuto lo consentano  la determinazione relativa al conferimento delle deleghe rientra nella esclusiva competenza del C.d.A.  nell’atto di conferimento della delega il C.d.A. deve indicarne:  il contenuto  i limiti  le eventuali modalità di esercizio  sono delegabili tutte le competenze proprie del C.d.A., ad eccezione di quelle espressamente escluse dal legislatore, ovvero:  la redazione del bilancio l’assemblea dei soci può pronunciarsi esclusivamente sull’an della delega, essendole preclusa la possibilità sia di nominare direttamente gli organi delegati, sia di determinare l’ambito della delega

 la facoltà di aumentare il capitale sociale  la facoltà di emettere obbligazioni convertibili  gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite  la redazione del progetto di fusione o di scissione  Il conferimento della delega determina una competenza concorrente dell’organo collegiale e dell’organo delegato Il C.d.A. può sempre impartire direttive agli organi delegati e può anche avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Rientrano inoltre nei suoi compiti:  la valutazione dell’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’ente  l’esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società  la valutazione del generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli organi delegati

 il conferimento della delega non esime gli amministratori dall’obbligo di agire in modo informato richiedendo, se del caso, tutte le necessarie informazioni sull’andamento della gestione agli organi delegati  sono di spettanza degli organi delegati:  il compito di garantire l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, rispetto alla natura ed alle dimensioni dell’impresa  il compito di riferire al C.d.A. ed al collegio sindacale, almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle controllate

DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA’ E’ il dirigente che svolge attività di alta gestione:  dà attuazione alle direttive impartite dall’organo amministrativo  gli sono spesso riconosciuti ampi poteri decisionali nella gestione dell’impresa  laddove nominato dall’assemblea o per disposizione dello statuto ed in relazione ai compiti affidati, la sua posizione è equiparata a quella degli amministratori sia sotto il profilo delle responsabilità penali, sia sotto quello della responsabilità civile