Norme in materia ambientale

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Norme in materia ambientale D. Lgs. 3 aprile 2006 N.152

Cronologia 11/01/2005 - Entrata in vigore della Legge 15.12.04 n. 308 - Delega al Governo in materia ambientale; 29/04/2006 - Entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/06; Maggio 2006 - Pubblicati 17 decreti ministeriali attuativi 26/06/2006 - Segnalazione di inefficacia dei decreti; 24/11/2006 - Pubblicazione in GU del D. Lgs. n.284, primo decreto correttivo; 31/07/2007 - Entrata in vigore della parte II°; 11/08/2007 - Decadenza II° Decreto correttivo; 23/11/2007 - II° via libera del Governo al nuovo Decreto correttivo

Struttura Costituito da 318 articoli e 45 allegati Suddiviso in sei parti: 1 - Disposizioni comuni (artt. 1-3)‏ 2 - Procedure per la VAS, VIA e IPPC (artt. 4-52)‏ 3 - Difesa del suolo, tutela delle acque e gestione risorse idriche (artt. 53-176)‏ 4 - Gestione rifiuti e bonica siti inquinati (artt. 177-266)‏ 5 - Tutela dell’aria (artt. 267-298) 6 - Tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente (artt. 299- 318)‏

Procedure per VAS, VIA e IPPC - I Procedure per accertare in via anticipata gli effetti sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di determinate tipologie di programmi e opere; Novità degli istituti giuridici (per VAS) e riordino ed integrazione per VIA; Attuazione Direttive 2001/42/CE e 85/337/CE; In vigore il 31/07/2007.

Procedure per VAS, VIA e IPPC - II VAS - Valutazione ambientale strategica. Riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente siano presi in considerazione prima della elaborazione. I provvedimenti adottati senza la previa VAS sono nulli. Sono sottoposti a VAS statale, regionale o provinciale i piani di rispettivamente di competenza di organi dello Stato o delle Regioni ed enti locali. Le procedure spettano al MATT od alle autorità locali; VIA - Valutazione di impatto ambientale. Riguarda progetti di opere ed interventi che possano avere un impatto importante sull’ambiente ed è preordinata a garantire la corretta compatibilità ambientale. I provvedimenti adottati senza la VIA sono nulli. La Via compete al MATT per opere sottoposte ad autorizzazione statale o all’autorità individuata dalla Regione con propria legge negli altri casi; IPPC - Autorizzazione integrata ambientale. Non è regolamentata dal presente decreto, è ancora disciplinata dal D.Lgs. 59/2005 ed è relativa ad un’unica autorizzazione ambientale sostitutiva di tutte le altre, per determinati impianti industriali.

DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE DELLE ACQUE - I Tutela e risanamento del suolo e sottosuolo; Risanamento idrogeologico del territorio; Individuazione di otto distretti idrografici con rispettive Autorità di bacino distrettuale che dovranno predisporre un apposito piano di bacino.   Tutela delle acque: Riallineamento con la normativa comunitaria e recepimento Direttiva 2000/60/CE; Adozione di strumenti di pianificazione integrata (piani di bacino, piani di tutela, piani di gestione); Miglioramento standard di qualità per ambienti acquatici e nuovo concetto di scarico; Sistema sanzionatorio: violazione regime tabellare e violazioni relative alle autorizzazioni allo scarico.

DIFESA DEL SUOLO E GESTIONE DELLE ACQUE - II Gestione risorse idriche: Regolamentazione delle risorse idriche ed erogazione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione sia civile che industriale); Costituzione delle Autorità d’ambito, che acquisiscono tutte le competenze distribuite presso gli enti locali; Modalità di affidamento del servizio di gestione idrica integrata mediante gara ad evidenza pubblica (salvo casi particolari); Il bando di gara dovrà prevedere l’obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie (Art. 151); Il decreto attuativo GAB/DEC/94/06, reso inefficace, prevedeva che l’importo della cauzione doveva risultare non inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno di gestione; L’affidamento del servizio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia che deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio (Art. 151).

RIFIUTI E BONIFICHE SITI INQUINATI Strutturato in 6 titoli: gestione rifiuti, gestione imballaggi, gestione di particolari categorie di rifiuti, tariffa per la gestione dei rifiuti, bonifica, sistema sanzionatorio; La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; Inserimento e revisione delle disposizioni relative alla bonifica; Abrogazione delle disposizioni incompatibili; Razionalizzazione della disciplina in materia di autorizzazioni; Definizione di priorità e fasi nella gestione dei rifiuti; Nozione e categorie di rifiuto, MPS e sottoprodotti; Obblighi documentali; Costituzione Albo nazionale gestori ambientali.

RIFIUTI - I Rifiuti transfrontalieri (art. 194): Le spedizioni di rifiuti transfrontalieri sono disciplinate da regolamenti comunitari; Con Decreto del MATT verranno disciplinati i criteri per il calcolo degli importi minimi da prestare; Le garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del Reg. (Ce) n. 761/2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese con certificazione ambientale Uni En Iso 14001.   Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202): Le Autorità d’ambito effettuano gare ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; La durata dell’affidamento non dovrà essere inferiore a 15 anni; Il decreto attuativo GAB/DEC/98/06, reso inefficace, prevedeva che l’importo della cauzione non fosse inferiore al 10% del fatturato previsto per il primo anno e che la garanzia fosse incamerata in caso di rifiuto o mancata risposta alla aggiudicazione.

Autorizzazione unica per gli impianti RIFIUTI - II Autorizzazione unica per gli impianti I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti si smaltimento e recupero rifiuti devono presentare apposita domanda alla Regione o alla Provincia eventualmente delegata (art. 208); In caso di valutazione positiva, la Regione approva il progetto ed autorizza la realizzazione e gestione dell’impianto; L’autorizzazione contiene tra l’altro le garanzie finanziarie richieste, che devono essere presentate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; L’autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile. Si prevede l’estensione della garanzia esistente in attesa della decisione della Regione; Le garanzie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto previsto dall’art. 14 del DL 13.01.03 n. 36.   

Autorizzazione per impianti in casi particolari RIFIUTI - III Autorizzazione per impianti in casi particolari Coloro che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano ancora ottenuto l’autorizzazione o richiedano una modifica o il rinnovo della esistente autorizzazione devono presentare una apposita domanda alla Regione competente per territorio (art. 210); L’autorizzazione contiene tra l’altro le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente (con eventuale riduzione del 40-50%); L’autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni rinnovabile; Per impianti di ricerca e sperimentazione la durata dell’autorizzazione è di due anni, rinnovabile solo per ulteriori due. La garanzia finanziaria è prestata a favore dello Stato (art. 211).   

Albo nazionale gestori ambientali (art. 212) RIFIUTI - IV Albo nazionale gestori ambientali (art. 212) L’iscrizione è requisito per lo svolgimento delle attività di: raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, raccolta e trasporto rifiuti pericolosi, bonifica dei siti e beni contenenti amianto, commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, gestione di impianti di smaltimento e recupero propri o di titolarità di terzi; L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e costituisce titolo per l’esercizio delle attività di raccolta, trasporto, commercio e intermediazione. Per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione; Ogni provvedimento è deliberato dalla Sezione regionale dell’albo dove ha sede l’impresa. Entro 90 giorni dall’accoglimento della domanda, è necessario presentare le garanzie finanziarie richieste, il cui importo è legato alle diverse categorie e classi;   

Albo nazionale gestori ambientali (art. 212) RIFIUTI - IV Albo nazionale gestori ambientali (art. 212) Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio, e le imprese che effettuano l’attività di gestione di impianti mobili devono prestare le garanzie a favore dello Stato; L’iscrizione per le attività di gestione per impianti fissi di smaltimento e recupero di titolarità di terzi, bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto è subordinata alla prestazione di garanzie a favore della Regione territorialmente competente. In attesa di appositi decreti ministeriali si applicano le disposizione in vigore; Il testo di polizza è stato aggiornato inserendo il riferimento alle nuove procedure previste dalla parte VI° del decreto per il ristoro di ulteriori danni all’ambiente; E’ prevista la riduzione del 40-50% delle garanzie per le imprese in possesso di certificazione ambientale. Le riduzioni sono immediatamente applicabili per le garanzie a favore dello Stato.  

BONIFICHE SITI INQUINATI - I Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati riguardano le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti; Principio comunitario “chi inquina paga”; Entro 24 ore dalla contaminazione il responsabile mette in opera le misure necessarie, con apposita comunicazione a Comune, Provincia Regione e Prefetto; Il responsabile svolge indagine preliminare sui parametri e accertato che il livello di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) non sia stato superato, provvede al ripristino e con autocertificazione ne dà comunicazione a Comune e Provincia; In caso di superamento (anche di un solo parametro) delle CSC dovrà darne comunicazione indicando le misure adottate ed entro 30 giorni dovrà presentare il piano di caratterizzazione. Al sito è applicata la procedura di analisi del rischio per la determinazione delle CSR (concentrazioni soglia di rischio).

BONIFICHE SITI INQUINATI - II Se la conferenza di servizi convocata dalla Regione verifica che la concentrazione dei contaminanti è inferiore alle CSR si conclude il procedimento (può essere prescritto un piano di monitoraggio). Il superamento delle CSR comporta l’adozione di un progetto operativo, da sottoporre alla Regione, degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, ulteriori misure di riparazione e ripristino; Con il provvedimento di approvazione sono indicati modalità e tempi di esecuzione ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato, da prestare a favore della Regione per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi (art. 242); Un’apposita certificazione di ARPA, territorialmente competente, costituisce titolo per lo svincolo per le garanzie (art. 248); Nel caso in cui sia la P.A., in assenza di segnalazione da parte dei privati, ad accertare la contaminazione, gli interventi di bonifica gli interventi sono realizzati d’ufficio e valgono a costituire onere reale sui siti contaminati (art. 253) e le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare, esercitabile anche in pregiudizio dei diritti eventualmente acquisiti da terzi.

TUTELA DELL’ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Razionalizzazione e coordinamento di molteplici normative; Nuova procedura per autorizzazione alle emissioni in atmosfera, semplificazioni ed esenzioni; Nuova disciplina per gli impianti tecnici di uso civile; Denuncia di installazione e modifica; Valori limite di emissione; Caratteristiche merceologiche dei combustibili usati negli impianti industriali e civili.

NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL’AMBIENTE Disciplina previgente Art. 18 Legge n. 349/1986 Responsabilità soggettiva (presupposto il verificarsi di fatto doloso o colposo lesivo per l’ambiente in violazione di disposizioni di legge) - Art. 2043 CC; Giurisdizione ordinaria; Azione di ripristino prioritaria rispetto al risarcimento; Azione di risarcimento esercitata dallo Stato o dagli Enti territoriali competenti; Quantificazione del danno: gravità della colpa, costo necessario per il ripristino, profitto conseguito.

NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL’AMBIENTE Norme di attuazione Art. 299 Comma 1 - Direzione generale dei danni all’ambiente; Art. 299 Comma 5 - Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del codice un Decreto del MATT stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte all’accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale; Art. 317 Comma 6 - Con Decreto del MATT sono disciplinate le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione; Art. 318 Comma 3 - Con Decreto del Presidente del Consiglio sono adottate misure per la definizione di idonee forme di garanzia e per lo sviluppo dell’offerta dei relativi strumenti, in modo da consentirne l’utilizzo da parte degli operatori interessati ai fini dell’assolvimento delle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della parte sesta del presente decreto.

Danno ambientale (art. 300) Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima; Ai sensi della Direttiva 2004/35/Ce costituisce danno ambientale il deterioramento provocato: Alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; Alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate; Alle acque territoriali anche attraverso azioni svolte in acque internazionali; Al terreno, mediante contaminazioni che creino un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti.  

Esclusioni (art. 303) Danno causato da eventi verificatesi prima della data di entrata in vigore del Decreto; Evento accaduto dopo più di 30 anni; Non accertabile un nesso causale tra danno e singoli operatori (inquinamento diffuso); In corso attività di bonifica, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale; Fenomeni naturali di carattere eccezionale, atti di conflitto armato.

Azioni preventive Principio di precauzione Azione di prevenzione (art. 301) In caso di pericoli anche potenziali all’ambiente deve essere assicurato un alto livello di protezione In presenza di tale rischio l’operatore deve informare senza indugio il Comune, la Provincia, la Regione ed il Prefetto (che informerà il MATT) Il MATT ha facoltà di adottare adeguate misure di prevenzione ai sensi dell’art.304 Azione di prevenzione Art. 304) Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente, l’operatore interessato adotta, entro 24 ore ed a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza Tali interventi devono essere preceduti da apposita comunicazione

Azioni di prevenzione (art. 304) Gli interventi di prevenzione devono essere preceduti da comunicazione al Comune alla Provincia, alla Regione ed al Prefetto (che informerà il MATT); Non appena pervenuta al Comune, la comunicazione abilita l’operatore alla realizzazione degli interventi; In caso di inadempienze, l’autorità preposta al controllo o comunque il MATT irroga una sanzione amministrativa compresa tra € 1.000 e € 3.000 per ogni di giorno di ritardo;  Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti o se esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della parte sesta del Decreto, il MATT ha facoltà di adottare egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di 5 anni dall’effettivo pagamento.  

Ripristino ambientale (art. 305) Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore deve: comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’art.304; adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare con effetto immediato qualsiasi fattore di danno; adottare immediatamente misure di ripristino conformi all’allegato 3 parte VI, da presentare entro 30 giorni al MATT. Il MATT ha facoltà di: chiedere all’operatore ogni tipo di informazione; adottare egli stesso o ordinare all’operatore di adottare tutte le iniziative opportune.

Costi dell’attività di ripristino (art. 308) L’operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e ripristino adottate; Se l’operatore non adempie, il MATT ha facoltà di adottare tali misure con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dal pagamento; Il MATT recupera, anche attraverso garanzie reali e fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della prev. escussione, dall’operatore che ha causato il danno, le spese sostenute in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino;  

Esclusioni (art. 308) Non sono a carico dell’operatore i costi delle attività di precauzione, prevenzione e ripristino se egli può provare che il danno: è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l’esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; è conseguenza di un ordine impartito da una autorità pubblica. L’operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente è stato causato: da un evento espressamente consentito da una autorizzazione conferita; una attività della quale l’operatore dimostri non essere stato probabile causa di danno ambientale.

Richiesta di intervento statale (art. 309) Le Regioni, province autonome ed enti locali, nonché le persone fisiche o giuridiche e le associazioni ambientaliste (ai sensi dell’art.18 legge 348/86) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo alla adozione di misure di precauzione, prevenzione e ripristino possono: Presentare al MATT, tramite la Prefettura, denunce e osservazioni e chiedere l’intervento statale; Agire in sede amministrativa per l’annullamento degli atti e di provvedimenti, nonché avverso il silenzio inadempimento; Chiedere il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del MATT, delle misure di precauzione, prevenzione e contenimento del danno ambientale.  

Azione risarcitoria (art. 311) Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.  

Azione risarcitoria (art. 311) Il MATT agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalenza patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del Decreto; La quantificazione del danno si basa sui criteri di cui agli allegati 3 e 4; Il MATT ha pertanto l’alternativa di agire in sede giudiziaria o amministrativa (mediante ordinanze). L’utilizzo dell’ordinanza inibisce il MATT dal proporre o procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno, salva la possibilità di intervenire nel giudizio penale in qualità di persona offesa nel reato.

L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza risarcitoria (art. 312) L’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza si svolge ai sensi della legge sul procedimento amministrativo; Il MATT ha la possibilità di: avvalersi di vari organi dello Stato tramite il Prefetto per l’accertamento dei fatti e l’individuazione dei trasgressori; disporre, nel rispetto del principio del contraddittorio con l’operatore interessato, apposite consulenze tecniche per l’accertamento e quantificazione del danno; procedere ad ispezioni documentali, verifiche e ricerche e disporre l’accesso di propri incaricati nel sito interessato dal fatto dannoso; Chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria alla perquisizione nel caso di presenza di gravi indizi.

L’ordinanza risarcitoria I (art. 313) Accertato il danno ed in assenza dell’attivazione delle procedure da parte del responsabile, il MATT con ordinanza immediatamente esecutiva ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale in forma specifica entro un termine fissato; Qualora il responsabile non provveda in tutto o in parte al ripristino, o il ripristino risulti anche parzialmente impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell’art. 2058 CC, il MATT con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario; Con riguardo al risarcimento in forma specifica, l’ordinanza è emessa nei confronti del responsabile ed in solido del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio;

L’ordinanza risarcitoria II (art. 313) L’ordinanza è adottata nel termine 180 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’avvio dell’istruttoria ai soggetti interessati, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale; Nei termini previsti dall’art. 2947 CC (5 anni), il MATT può adottare ulteriori provvedimenti nei confronti di trasgressori successivamente individuati; Nel caso di intervenuto risarcimento, sono esclusi, a seguito di azione concorrente da parte di autorità diversa dal MATT, nuovi interventi comportanti aggravio di costi per l’operatore interessato; Resta fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi.

Contenuto dell’ordinanza (art. 314) L’ordinanza contiene: L’indicazione del fatto commissivo o omissivo contestato e gli elementi rilevanti; Il termine, anche concordato con il trasgressore, per il ripristino dei luoghi a sue spese, comunque non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire; La quantificazione del danno, che deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo per il ripristino. Ove non sia possibile la quantificazione del danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniara amministrativa, oppure alla sanzione penale applicata. Se è stata erogata una pena detentiva la somma a titolo di risarcimento è pari a € 400 per ogni giorno di detenzione; I mezzi di ricorso ed i relativi termini.

Ricorso avverso l’ordinanza (art. 316) Il trasgressore può: Fare ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, al TAR in sede di giurisdizione esclusiva, competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale; Fare precedere l’azione giurisdizionale da una opposizione depositata presso il MATT entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. In questo caso il ricorso al TAR è proponibile entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento della decisione del rigetto dell’opposizione o dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell’opposizione se il Ministro non si è pronunciato.

Riscossione dei crediti (art. 317) Per la riscossione delle somme costituenti crediti dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n. 112 del 13.04.99 (riscossione mediante ruolo); Può essere disposto, su richiesta dell’interessato in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori a venti. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 5.000; Le somme riscosse in relazione ai crediti verso lo Stato per il risarcimento del danno, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fideiussioni a favore dello Stato, sono assegnate ad un apposito fondo di rotazione istituito per finanziare interventi ambientali ed attività di ricerca.