Circolazione dei beni culturali nell'ambito della Comunità europea

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Transcript della presentazione:

Circolazione dei beni culturali nell'ambito della Comunità europea La Soprintendenza esercita il controllo sull’importazione ed esportazione di oggetti d’arte antica, medioevale e moderna verso i paesi membri della Comunità Europea ed i paesi extraeuropei sulla base della normativa nazionale (Codice dei beni culturali e del paesaggio , artt.65-74) ed europea (regolamento CEE n.3911/1992).

L’Ufficio Esportazione oggetti d’arte antica, medioevale e moderna ha competenza sull’intero territorio regionale e rilascia le seguenti certificazioni: --attestati di libera circolazione per l’esportazione definitiva di beni aventi più di cinquanta anni o di autore non vivente. Tale autorizzazione può essere negata, con giudizio motivato, dall’Ufficio Esportazione. In caso di diniego dell’attestato è ammesso il ricorso al Ministero --attestati di circolazione temporanea per l’esportazione temporanea di beni soggetti a divieto di esportazione definitiva (Codice , art.65, commi 1- 3) nei casi in cui essi siano destinati a manifestazioni, mostre ed esposizioni di alto interesse culturale (vedi sezione Prestito temporaneo di beni culturali per mostre ) ed in altri casi particolari (Codice , artt. 66-67)) a richiesta dell’interessato, certificati attestanti l’ingresso temporaneo di beni culturali nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda le autocertificazioni necessarie per l’esportazione definitiva di opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, la competenza sull’intero territorio regionale è dell’ufficio Esportazione Arte Contemporanea della Soprintendenza per i Beni Architettonici.

Un’apposita commissione valuta l’opportunità o meno della concessione dell’uscita dei beni dal territorio nazionale, composta dal direttore dell’Ufficio Esportazione. Il Ministero ha il diritto di acquistare i beni per i quali sia stato richiesto l’attestato di libera circolazione (Codice, art. 70).

Rilascio attestato/licenza di esportazione definitiva L’uscita definitiva dal territorio italiano di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi è subordinata al rilascio dell’attestato di libera circolazione (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 68) e se necessario, della licenza di esportazione. Per esportazione UE è necessario il rilascio dell’attestato di libera circolazione Per esportazione extra UE è necessario rilascio dell’attestato di libera circolazione e della licenza di esportazione.

Chi avvia il procedimento? Librerie antiquarie, spedizionieri, privati proprietari e tutti coloro che debbano far uscire definitivamente dal territorio italiano i beni descritti

Modulistica e documentazione da presentare Sia per l’attestato di libera circolazione che per la licenza di esportazione denuncia del bene da esportare (in 1 copia) che identifica il bene o i beni che si intende esportare e per ciascuno di essi il valore stimato, la provenienza, la puntuale destinazione all’estero per ottenere - il modulo dell'attestato di libera circolazione (art. 68) che deve essere precompilato e firmato in 3 copie; - il modulo esportazione CE 2004 che deve essere firmato e precompilato nelle sue 3 parti il verbale finale di istruttoria (in 1 copia) con i dati sul bene e del suo valore

Termini di conclusione del procedimento Il Soprintendente Regionale entro 40 giorni dalla presentazione della cosa, accertata la congruità del valore dichiarato (art. 68 comma 3): rilascia, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione e, nel caso di esportazione extra UE, anche la licenza di esportazione; oppure

nega l’attestato e, nel caso di esportazione extra UE, la licenza di esportazione, illustrando le ragioni del diniego; il diniego comporta automaticamente l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 14); contro il diniego è ammesso, entro i successivi 30 giorni, ricorso amministrativo (art. 69); avvia la procedura per l’acquisto coattivo del bene (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 70).

L’attestato di libera circolazione ha validità triennale (art. 68 c. 5). La licenza di esportazione è rilasciata contestualmente all’attestato di libera circolazione ed è valida per 6 mesi. La licenza può essere rilasciata dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, anche non contestualmente al medesimo, ma non oltre 30 mesi dal rilascio di quest’ultimo.

Focus: libera circolazione dei beni culturali L’intervento legislativo dell’UE si è orientato su due versanti: • disciplina disciplina complessiva complessiva delle esportazioni esportazioni dei beni culturali all esterno dell’area UE, con il Regolamento (CEE) del Consiglio 3911/92 del 9 dicembre 1992 sull’esportazione dei ben i culturali (sostituito dal Reg. (CE) 116/2009) • la disciplina della circolazione dei beni culturali all’interno dell’UE, con la Direttiva (CEE) 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI FUORIUSCTI ILLECITAMENTE • Ciascuno Stato membro ha la possibilità di rivolgersi al giudice dell’altro Stato membro in cui il bene viene portato, a seguito di furto o di esportazione non consentita, per chiederne la restituzione. • Per ottenere la restituzione è sufficiente che lo Stato richiedente dimostri che il Bene è illecitamente uscito dal proprio territorio nazionale (in violazione delle leggi a tutela del patrimonio culturale) e che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito, tra i “beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico” in applicazione della legislazione nazionale, ai sensi dell’art. 36 TFUE. • Lapersona che nel frattempo ha acquistato la p p roprietà del bene e che è obbligata a restituirlo allo Stato di provenienza, ha diritto ad un rimborso nella forma di un equo indennizzo, solo se riesce a provare la propria buona fede, ossia il fatto di non sapere e non aver potuto immaginare la provenienza illecita del bene medesimo, altrimenti resterà a mani vuote.

NORMATIVA COMUNITARIA (In questa sezione si riporta l'elenco degli strumenti normativi in materia di tutela, valorizzazione e promozione di Beni Culturali, in particolare di quelli Archeologici. Per scaricare i testi nella loro interezza in formato .pdf si consulti il sito http://www.europa.eu.int) Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, 14/05/2001che modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali Regolamento (CE) 1526/98 della Commissione, 16/07/1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali Direttiva 96/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 17/02/1997 che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro Regolamento (CE) 2469/96 del Consiglio, 16/12/1996 che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali Regolamento (CEE) 752/93 della Commissione, 30/03/1993 Disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, 15/03/1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro Regolamento (CEE) 3911/92 del Consiglio, 9/12/1992 sull'esportazione di beni culturali