Contratto di Locazione

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Contratto di Locazione Libro IV Codice civile Capo VI da Art 1571-1654 Novarria Enrico Garà Matteo Filini Ilaria Contratto di Locazione

CONTRATTO DI LOCAZIONE è un contratto con il quale una parte, detta locatore, si obbliga a far godere all’altra parte, detta conduttore, una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Funzione della locazione è il legittimo godimento della cosa da parte di chi non è il proprietario. Contratto di Locazione

Contratto di Locazione I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IL LOCATORE: Proprietario o altro soggetto avente diritto reale o personale sulla cosa. IL CONDUTTORE: Colui che gode della cosa altrui contro il pagamento di un determinato corrispettivo. Contratto di Locazione

Contratto di Locazione CARATTERISTICHE: Il contratto di locazione è un contratto consensuale, ad effetti obbligatori, oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata e non solenne. Contratto di Locazione

Contratto di Locazione Consensuale: È consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti. Non necessita la traditio della cosa. Ad effetti obbligatori: Fa sorgere in capo alle parti delle obbligazioni. Oneroso: In quanto l’obbligazione di far godere della cosa trova riscontro nel pagamento di un determinato corrispettivo. (se il godimento della cosa fosse a titolo gratuito sarebbe un comodato). Contratto di Locazione

Contratto di Locazione A prestazioni corrispettive: Le parti sono obbligate reciprocamente l’una nei confronti dell’altra, il locatore ha l’obbligo di far godere della cosa al conduttore, il quale a sua volta, dovrà pagare il corrispettivo dovuto. Di durata: Il godimento della cosa deve essere concesso per un dato tempo(massimo 30 anni). Non solenne: In quanto è a forma libera. Vi è l’obbligo di forma scritta (ad substantiam) invece, per contratti con oggetto beni immobili la cui locazione è superiore a nove anni. Contratto di Locazione

Contratto di Locazione BENI IMMOBILI E MOBILI NON CONSUMABILI COSE FUTURE OGGETTO DELLA LOCAZIONE COSE DETERIORABILI LA CAUSA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E’ LO SCAMBIO TRA IL CORRISPETTIVO CHE PERCEPISCE IL LOCATORE E IL GODIMENTO DELLA COSA CHE IL CONDUTTORE CONSEGUE. Contratto di Locazione

Contratto di Locazione OBBLIGHI DELLE PARTI IL LOCATORE ha l’obbligo di consegnare e mantenere la cosa ; egli deve infatti sostenerne le spese straordinarie. IL CONDUTTORE ha l’obbligo di prendere in consegna la cosa, servirsi della cosa osservando la diligenza del buon padre di famiglia, pagare il corrispettivo dovuto e restituire la cosa locata NELLO STESSO STATO IN CUI ERA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA. Egli ha inoltre l’obbligo di sostenerne le spese ordinarie. Contratto di Locazione

Contratto di Locazione VIZIO ORIGINARIO Il vizio affetta la cosa dal momento della consegna. VIZIO: Difetto intrinseco che diminuisce l’idoneità al godimento della cosa locata. VIZIO SOPRAVVENUTO Il vizio affetta la cosa nel corso della locazione RIMEDI AL VIZIO Il Conduttore può ottenere: -Risoluzione del contratto -Riduzione del prezzo -Risarcimento del danno Contratto di Locazione

ESTINZIONE DELLA LOCAZIONE: -Scadenza del termine; la locazione si estingue al termine stabilito dalle parti o dalla legge ( massimo 30 anni). Mutamenti Soggettivi dei Contraenti; . La morte del conduttore non estingue il contratto. In caso di morte dell’inquilino gli eredi possono esercitare il diritto di recesso entro tre mesi Vendita della cosa locata, (emptio non tollit locatum), non produce effetti sulla locazione. Art 1599 L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante. Contratto di Locazione

Contratto di Locazione SENTENZA Contratto di locazione: IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE ED OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE Cassazione civile, Sez. III, 22 agosto 2007, n. 17844- Pres. Varrone – Rel. Scarano –P.m.Schiavon – G.F.c. Comune di Augusta Contratto di Locazione

Contratto di Locazione MASSIMA In materia di locazione, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile, nella specie causata da un terremoto, determina lo scioglimento del rapporto ipso iure ed esonera altresì il conduttore, in caso di ritardo nel rilascio, dell’obbligazione del pagamento del corrispettivo convenuto, di cui all’art 1591c.c. l’obbligo, per il conduttore in mora nella restituzione dell’immobile oggetto della locazione, di corresponsione dell’indennità; commisurata all’ammontare del canone locativo. Successivamente alla scadenza o alla cessazione del contratto ex art 1591 c.c. trova ragione nel persistere godimento della cosa già concessa in locazione, naturalmente produttiva di utilità, benché venuto meno il titolo in base al quale lo stesso era stato conseguito, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno del locatore subito per non aver potuto utilizzare direttamente e tempestivamente il bene o locarlo a canone più elevato, ovvero per aver perduto occasioni di vendita ad un prezzo conveniente, o, ancora, per altri particolari situazioni pregiudizievoli, la cui prova specifica incombe al locatore. Contratto di Locazione

Contratto di Locazione I SOGGETTI COMUNE Conduttore TIZIO Locatore Concede in locazione a Un edificio adibito a sede scolastica Contratto di Locazione

IL FATTO ma Tizio Concede in locazione al Comune Ma l’improvviso verificarsi di un terremoto rende inutilizzabili i locali dell’ edificio Il contratto si risolve, quindi, per impossibilità sopravvenuta della prestazione Un edificio che sarà adibito a sede scolastica Tizio decide di citare in giudizio il Comune per vederlo condannare al pagamento delle indennità previste all’ art. 1591 c.c. commisurate al ritardo nella restituzione dell’immobile. ma Contratto di Locazione

Contratto di Locazione FATTO SEGUE Il LOCATORE chiede applicazione sanzioni previste dall’articolo 1591 c.c. ART. 1591 c.c. Danni per ritardata restituzione. Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Seguono quindi CONCLUSIONI DELLA CASSAZIONE Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che l’impossibilità della prestazione, derivante dall’impossibilità di utilizzo del bene da parte del conduttore, non consenta di fare applicazione dell’art. 1591 c.c. dal momento che il conduttore, in seguito all’estinzione del rapporto, non ha più potuto godere del bene. In caso contrario, se il conduttore avesse corrisposto il canone si sarebbe verificato un ingiustificato arricchimento da parte del locatore dato che la cosa locata era inutilizzabile. Contratto di Locazione