LEGGE SULLA COMUNICAZIONE PUBBLICA LEGGE 7 GIUGNO 2000, n. 150 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” Punto di arrivo( perfettibile) nel percorso di cambiamento culturale della p.a. Espressione della trasparenza del palazzo locale, con 1 duplice scopo:UNIFORMARE e INTERAGIRE. Momento fondamentale del passaggio da un Amm basata sul segreto e autoreferenzialità ad un sistema open basato sulla partec.ne. LE SUE DISPOSIZIONI COSTITUISCONO PRINCIPI FONDAMENTALI AI SENSI DELL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE.
QUADRO GIURIDICO PRINCIPI COSTITUZIONALI L’art. 21 della Costituzione afferma che “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione” e prosegue, nel secondo capoverso, affermando che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. L’art. 97 della Costituzione recita che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione”. EMERGE QUINDI L’ATTUAZIONE DEL PRINICIPI DI E.E. e TRASPARENZA della p.a. oltrechè di modernizzazione per tendere ad una p.a. aziendalizzata sul versante della qualità dei serv.zi e del gradimento.
QUADRO LEGISLATIVO Legge 5 agosto 1981, n. 416 recante la disciplina delle imprese editrici e delle provvidenze per l’editoria, modificata dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67 che regolamenta la pubblicità delle Amministrazioni locali. Legge 6 agosto 1990, n. 223 e s.m.i fino alla legge 27 ottobre 1993, n. 422 e s.m. e i. che regolamenta il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Leggi 8 luglio 1986, n. 349 e 28 agosto 1989, n. 305 e s.m.e i.che prevedono, rispettivamente, il diritto del cittadino ad accedere a tutte le informazioni riguardanti l’ambiente e il diritto all’informazione ambientale. Verificare vigenza. La n. 416/81 è stata parzialmente abrogata dalle LL. n.249/97 e dal Dlgs. N.206/05 per le disp. Ni riguardanti la tenuta e l’ organizz. Del registro naz. Della stampa e della imprese radiotelevisive.. Norme che disciplinano il sistema relazionale tra l’ amministrazione e l’ esterno.
SVILUPPO NORMATIVO La legge n. 142/1990, di riforma dell’ordinamento delle autonomie locali , afferma sotto forma di partecipazione il diritto - dovere del cittadino di comunicare. La legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, pone la comunicazione al servizio dei principi di trasparenza e di semplificazione. Il decreto legislativo n. 29/1993 “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego” da alla comunicazione lo strumento degli URP. La legge n. 675/1996 e s. m e i. “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” pone dei limiti all’attività di comunicazione. La legge n. 59/1997 lega la comunicazione ai processi di semplificazione. La legge n. 127/1997 colloca la comunicazione al servizio dello snellimento dell’attività amministrativa. Per la p.a. gli ultimi 15 anni hanno portato un’ ondata di novità legislative che hanno cambiato pelle al modo di gestire l’ amm.ne. Si sono poste le basi culturali e giuridiche per passare dal dire al fare, istituzionalizzando la trasparenza dei sistemi normativi
La legge n. 150 del giugno del 2000 E’ una sorta di legge quadro con un ambito di applicazione vastissimo (art. 1.2 - D.lgs. n. 165/2001). Attua i principi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Le sue finalità sono: L’informazione ai mezzi di comunicazione; La comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti; La comunicazione interna. Dlgs 165\01 art.1 c.2: si applica a tutte le amm. Pubbliche. Per amm. Pubbliche si intendono tutte la amm dello Stato anche ad ordinamento autonomo, reg ed ee.ll, consorzi comunità montane, CCIA, le AUSL. La C che abbraccia tutto il dire dell’ app. pubbl. creando l’ immagine della p.a. Quale nuovo abito del dip. Pubblico.(TUTTO QUESTO DEVE ESSERE FATTO NEL RISPETTO DELLE NORME IN TEMA DI SEGRETO DI STATO E DI UFFICIO, SIA DELLA PRIVACY CHE DELLE CARTE DEONTOLOGICHE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE). L’EFFICACIA concerne:il rispetto degli obiettivi;il gradimento espresso dall’utenza;la capacità dell’ente di soddisfare i bisogni dei cittadini.
L’attività d’informazione Informare, dal latino, ha il significato di “dare forma”; L’informazione è un processo lineare, in cui un’ emittente invia un’ informazione ad un ricevente, attraverso un canale; L’emittente esprime al meglio fatti, contesto, condizioni.. ed utilizza il canale più efficace per trasmetterlo al ricevente. Colui che fa att.tà d’ inform.ne nn prevede di dare\avere un seguito interattivo e pertanto nn avrà bisogno di tenere conto della reazione di chi riceve la notizia, né della sua opinione.
Sono il punto di partenza per capire Informazione Informazione come “ andata e ritorno ” della stessa. Il FEED-BACH (L’ ESITO O IL RITORNO) Sono il punto di partenza per capire L’ UTILITA’ di programmi e servizi La L. 150 insiste sul termine informazione. Informare l’ utente per ricevere informazioni dallo stesso. .Ascoltare per comunicare… Programmi fieristici, teatrali ecc…
L’attività di comunicazione Comunicare, dal latino, ha il significato di “mettere in comune”; E’ un processo circolare in cui emittente e ricevente partecipano in modo paritetico, attraverso fasi alterne d’ espressione e di ascolto; E’ un bisogno culturale insito nelle persone ma nn del tutto delle istituzioni. Tra i significati estensibili a “ mettere in comune” c’è “ essere in relazione”. E’ un ‘ accezione del termine com.ne che introduce una variabile temporale che è significativa: una buona relazione presuppone la permanenza nel tempo.
FINALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ Diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative; Illustrare il lavoro istituzionale; Favorire l’accesso ai servizi pubblici; Agevolare i processi interni di semplificazione amministrativa e di trasparenza dei procedimenti; Stimolare l’approfondimento sui temi di interesse pubblico e sociale; Promuovere l’immagine del paese e degli enti.
STRUTTURE ATTUATIVE Il portavoce L’ufficio stampa L’ufficio relazioni con il pubblico
IL PORTAVOCE art. 7, legge n. 150/2000 Coadiuva l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica nella realizzazione delle attività di informazione; Può essere esterno all’Amministrazione; Svolge compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione; Non può, per tutta la durata dell’incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche; Non deve necessariamente essere iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. E’ una sorta di specchio che riflette l’ immagine della P.A. Un ruolo alto e nobile, certificato dal fatto che chi presta la propria att. In questo ambito è tagliato fuori dal giornalismo attivo.La previsione dell’ art. 7 è abbastanza laconica. Egli rappresenta in un contesto normativo strutturato, l’ evoluzione dell’ addetto stampa.Organo di vertice è il Sindaco - Pr. provincia - Pr. Reg. Taluni in dottrina ammettono un’ estensione a favore della giunta. Per il p. 4 scatta una sorta di dir. Di esclusiva a vantaggio dell’ amm.ne che la L introduce per evitare commistioni di interessi. E’ possibile affermare che un’ amm. con un buon uff. stampa nn necessita di un portavoce anche al fine di evitare duplicazioni e quindi di nn proporsi in modo coerente.
LE REGOLE DI UN BUON UFFICIO STAMPA Osservare la questione dal punto di vista giornalistico; Utilizzare un linguaggio il meno burocratico possibile; Mettersi al servizio del giornalista, non “pretendendo attenzione”; Essere sempre, prima di tutto, credibile accreditandosi come fonte preziosa.
L’UFFICIO STAMPA art. 9 legge n. 150/2000 E’ la struttura servente dell’istituzione (o più di una se associate), formata da giornalisti iscritti all’ordine professionale, a prescindere dalle tipologie degli elenchi di appartenenza; La sua attività è rivolta prioritariamente ai mezzi di informazione di massa; L’ufficio è diretto da un coordinatore, anche esterno,che assume la qualifica di capo ufficio stampa il quale agisce “sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione”; Assicura il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni, da fornire nelle materie di interesse dell’Amministrazione. Ai componenti dell’ufficio stampa,per tutta la durata dei relativi incarichi, non è consentito lo svolgimento di attività parallele correlate al giornalismo. Trattasi di facoltà e nn di obbligo quello di dotarsi di un ufficio stampa. E’ un mediatore professionale, un diagramma pronto a filtrare, interpretando, o a “ inventare l’ evento ” . Così facendo , deve tener presente i i bisogni di entrambe le parti. Se gestito in forma ass. si ricorre allo strumento convenzionale di cui al Dlgs 267/00 con conseguente comp.za consigliare. Non è escluso il ricorso a personale esterno previa espletamento di una seria analisi aziendale delle risorse umane. In tal caso lo stesso dovrà essere in possesso di determinati titoli fissati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17.1 della legge 23.08.1988, n. 400, previa intesa con la conferenza unificata. Tale priorità non equivale ad esclusività ergo l’attività dell’ufficio potrà essere riferita alle più disparate modalità di comunicazione (tavole rotonde) al fine di raggiungere il lettore, l’ascoltatore, il cittadino, l’impresa. Trattasi di figura significativa, di riferimento e di direzione che cura i collegamenti con gli organi di informazione.Dovrà definire un’ apposita piattaforma operativa, all’ interno della quale sviluppare l’ attività dell’ uff. Il fatto che possa essere un esterno legittima la possibilità di conferire incarichi professionali. Nn può sottacersi che tutti vogliono un posto al sole..hanno il loro orticello..e pertanto il capo uff stampa dovrà tener conto di altre fette di esponenzialità: pr. Cons., ass ecc. assicurando una condvuzione equilibrata e unitaria dell’ ufficio a servizio dell’ intero E. L. e nn di una parte di esso. Pertanto le direttive del S nn devono essere a senso unico..è opp. Oltrechè necessario tener conto delle esigenze dei gruppi consiliari ma anche della minoranza. L’ addetto stampa può nn essere iscritto all’ albo dei giornalisti. E’ il cd “ventriloquo“ dell’ EL e deve avere un affiatamento totale pena il rischio di doppie e fuorvianti interpretazioni dello stesso fatto. Nn ci devono essere zone morte o d’ ombra per volontà di questo o quel politico. Detto divieto non contiene alcuna sanzionabilità, permane per tutta la durata dei relativi incarichi e non sembra sussistere per l’effettuazione di conferenze e convegni. La speciale area di contrattazione prevista, per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali, potrà prevedere deroghe al suddetto divieto. Va rilevato che l’iscriz. All’ albo naz. Dei giornalisti sia all’ elenco dei professionisti che a quello dei pubblicisti è necessario solo per il capo uff stampa e per colui che lo coadiuva. No, per gli addetti!
L’U.R.P. art. 8, legge n. 150/2000 Viene deputato all’esercizio dell’attività di comunicazione interna ed esterna; Le PP.AA., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso l’ esercizio della propria potestà regolamentare, ridefiniscono i compiti e riorganizzano gli URP secondo una serie di criteri: Garantire l’ esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione; Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini; Promuovere l’ adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; Attuare, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; Garantire la reciproca informazione tra l’U.R.P. e le altre strutture interne, nonché fra gli U.R.P. delle varie amministrazioni. La riorganizzazione consegue al fatto che l’ urp era già disciplinato nel dlgs 29.93 art.11 a cui seguì la circ. della Pr del cons. dei min. n.17 del 93 .Un Urp, quindi, dove l'informazione diventa servizio, dove l'ascolto non è una organizzazione amministrativa del malcontento, ma un'attività capace di trasmettere agli apparati i segnali deboli dei cittadini, dove l'accoglienza non è una variabile in via burocratica delle pubbliche relazioni, bensì l'erogazione di una prestazione indispensabile.Le statistiche mostrano uno scarso APPEAL da parte degli URP nei confronti di imprese ed associazioni che meno fruiscono dei servizi di tali uffici. L’apertura degli sportelli unici per le imprese rappresenta un’ottima opportunità per integrare i servizi offerti e creare veri e propri poli informativi delle pubbliche amministrazioni locali.
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE Per i dirigenti e il personale appartenente a qualifiche comprese nell’area di inquadramento C del CCNL dei Ministeri o aree equivalenti è richiesto : Il diploma di laurea in Scienze della comunicazione o in Relazioni publiche o altre aeree con indirizzi assimilabili; Diploma di laurea in discipline diverse + titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea in comunicazione o relazioni pubbliche o master in comunicazione conseguito c\o la SSPA o il Formez o c\o la SSPAL o altre scuole pubbliche o private aventi i requisiti di cui all’all. B del reg.n. 422\01
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE Il personale da adibire agli Urp deve appartenere all’ area di inquadramento non inferiore alla B del CCNL del comparto dei Ministeri o aree equivalenti che abbia frequentato corsi di formazione teorico-pratici sulla base dei modelli formativi previsti dall’ art. 7 del Dpr n. 422\01
LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA art. 2.3 La legge sulla comunicazione impone l’adozione di “uno o più regolamenti per la diffusione e le modalità delle forme di comunicazione a carattere pubblicitario. E’ previsto l’obbligo procedurale di trasmissione al Consiglio dei Ministri ed alla Conferenza unificata stato – regioni – autonomie locali. Dovranno essere definiti: Il carattere della pubblicità istituzionale; Le garanzie per evitare che possa trasformarsi in pubblicità di tipo politico; Le regole per la scelta dei mass media. Trattasi di una svolta epocale in quanto riconosce in modo più decisivo, la potestà di pubblicizzazione dell’ E P. eliminando lacci e laccioli previsti dalla prev.te normativa (art. 9 L n.223.90).E P potrà pubblicizzare il suo terr.Va da se che le att.tà da attuare( es. partecipazione a fiere e/o congressi) dovranno sempre essere caratterizzate dall’ attinenza alle attività dell’ E.
LA COMUNICAZIONE Una bussola per gli utenti La comunicazione è al bivio decisivo. Per attuare la vera riforma di porre al centro l’utente-consumatore la P.A. dovrà curare : Il back office della comunicazione; Le professionalità da impiegare nel front-office; Il feedback con l’utenza , da ottenere attraverso tecnologie interattive e un moderno sistema di “citizen satisfaction” validato da un sistema di controllo di gestione. Insomma è necessaria una applicazione della L 150 in chiave di efficienza finale, con la rilevazione del gradimento, con i controlli, con i premi, con le sanzioni. Una nuova governance, anche nel settore della comunicazione, comporta gestione manageriale,cultura del risultato, meritocrazia, ottimizzazione dei costi.