Principi contabili internazionali Evoluzione della normativa nazionale ed Analisi del Framework IAS-IFRS
Informazioni generali Titolari del corso: Luigi Rinaldi, P.O. (modulo bilancio consolidato) Stefano Santucci, R.U. (modulo principi contabili int.) Dati di contatto: E-mail: stefano.santucci@unipv.it Orario Lezioni: Martedì 9-13 ,aula Unione Industriali Mercoledì 9-11, aula Spallanzani Ricevimento Studenti: martedì 13,00 presso l’ufficio in Facoltà
Obiettivi del Corso Analizzare le cause del processo di armonizzazione contabile internazionale Descrivere le principali caratteristiche del modello derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali IAS – IFRS sia con riferimento ai cd «Full IFRS» che ai principi IFRS per le PMI Evidenziare i punti di collegamento e di differenza fra tale modello e quello adottato nella prassi contabile italiana Fornire un supporto operativo attraverso l’analisi di casi pratici di approfondimento sulle tematiche teoriche affrontate
L’armonizzazione contabile internazionale Definizione: schema concettuale di riferimento universalmente valido per procedere alla rilevazione, alla valutazione e alla rappresentazione in bilancio di operazioni e altri fatti aziendali dello stesso tipo. Causa dell’Armonizzazione contabile Processo di globalizzazione dei mercati finanziari e dei movimenti di capitali e conseguente necessità di predisposizione di bilanci comparabili nel tempo e nello spazio attraverso regole chiare, il più possibile uniformi e condivise da tutti gli operatori Vantaggi: Innalzamento dell’efficienza complessiva del sistema economico integrato e dell’efficacia delle scelte di allocazione delle risorse economiche scarse a causa della maggiore interpretabilità dei dati e dei minori oneri a ciò correlati Svantaggi: Adozione di un modello contabile talvolta difforme dalle prassi consolidate presenti in un determinato paese e necessità di transizione dal vecchio al nuovo modello di riferimento
La via europea alla armonizzazione contabile internazionale Primo tentativo di armonizzazione contabile da parte UE Direttiva 78/660/CEE (IV Direttiva): adozione di una disciplina uniforme dei bilanci delle società di capitali aventi sede negli stati membri Pro Fissazione di principi di redazione uniformi (prudenza, continuità, competenza e costanza di applicazione dei criteri di valutazione) Contro Eccessiva presenza di opzioni nella rappresentazione dei valori e nei criteri di valutazione con scelta definitiva lasciata ai singoli legislatori nazionali quale risultato dello scontro fra le differenti visioni in tema di disciplina giuridica del bilancio Risultato La IV Direttiva CEE ha portato ad una armonizzazione contabile “per paese” ma non ad una armonizzazione contabile a livello pan-europeo a causa della diversità nelle singole legislazioni nazionali di recepimento
La scelta del modello da adottare per i bilanci delle imprese UE quotate Nella scelta dei principi contabili da adottare per le società quotate l’UE aveva di fronte diverse opzioni: Procedere alla redazione di un nuovo corpus di principi contabili europei: ipotesi scartata per il troppo tempo necessario a raggiungere un’intesa fra gli stati membri in merito al loro contenuto Adottare i principi contabili americani US GAAP: scartata per la specificità di tali principi al contesto americano Utilizzare, previa verifica della loro compatibilità con le finalità delle direttive europee IV e VII, i principi contabili internazionali elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board): prescelta in considerazione delle natura e caratteristiche di tali principi (in quanto elaborati in un contesto internazionale)
Quadro sinottico di riferimento 1. Creazione di un sistema a doppio pilastro per la disciplina dell’informativa di bilancio nell’Unione Europea: - regolamenti CE nn. 1606/2002 e 1725/2003 per le società quotate o ad esse parificate (cfr. in Italia il D.Lgs. 38/2005); - Direttive contabili IV e VII con le modifiche atte a rispecchiare gli ultimi avanzamenti delle prassi contabili (vedi slide successiva) per la disciplina dei bilanci delle società di capitali diverse dalle precedenti 2. ultime modifiche all’impianto delle direttive contabili con la Direttiva 2006/46/CE 3. Principio contabile IFRS for Small and Medium-Sized Entities emesso dallo IASB in bozza nel febbraio 2007 e pubblicato in forma definitiva nel luglio del 2009 4. Emanazione della direttiva34/2013 che riscrive la disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati delle società di capitali aventi sede nellUE che non applicano i principi IAS-IFRS secondo il principio Think small first
Il processo di cambiamento della UE in tema di informativa societaria Adozione di principi contabili riconosciuti a livello internazionale per le società quotate su mercati regolamentati (regolamento CE n. 1606/02 e seguenti) Revisione delle Direttive IV e VII in senso coerente alla 1 per permettere un processo di convergenza delle regole di redazione dei bilanci fra imprese quotate e non quotate: Direttiva 65/2001/CE per regolamentare la rilevazione, la valutazione e la rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari; Direttiva 51/2003/CE per favorire il processo di convergenza fra il contenuto delle direttive e i più recenti sviluppi della teoria contabile internazionale Direttiva 46/2006/CE per innalzare i limiti per la redazione dei bilanci in forma abbreviata (€ 4.400.000 totale attivo ed € 8.800.000 totale ricavi), fornire ulteriori richiami di informativa discorsiva in merito ad operazioni con parti correlate ed alle cd. Operazioni “Fuori Bilancio”, cioè operazioni che non comportano rilevazione immediata in bilancio ma obbligazioni future (es. contratti “take or pay”, leasing operativi, Special Purpose Entities, ecc.)
Le modifiche alla IV e VII Direttiva CEE in sintesi introduzione in ambito UE della possibilità di adottare il fair value nel trattamento di bilancio degli strumenti finanziari con riferimento alle imprese industriali, alle banche e alle altre istituzioni finanziarie 2. Direttiva 51/2003 estensione del criterio di valutazione al fair value ad attività diverse dagli strumenti finanziari (es. immobilizzazioni materiali ed immateriali); migliore esplicitazione nell’ambito delle Direttive Europee del principio della prevalenza della sostanza sulla forma; inclusione nei conti annuali di ulteriori documenti contabili (nuovi schemi di S.P. e di C.E., rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni del patrimonio netto); - eliminazione della clausola di esclusione dal consolidato di una impresa per l’eterogeneità dell’attività svolta rispetto al resto del gruppo.
La direttiva 34/2013: Ambito e finalità delle innovazioni Le innovazioni derivanti dalla approvazione della direttiva 34/2013 si applicano a Società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata e società in nome collettivo o società in accomandita semplice qualora i soci siano società di capitali Le novità introdotte dalla Direttiva europea N.2013/34/UE del 26/6/2013 rispondono ai seguenti obiettivi: ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificare la relativa disciplina; migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci; (iii) tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci a una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti; Data di recepimento nella legislazione nazionale: entro il 20 luglio 2015, con entrata in vigore con i bilanci di esercizi finanziari da 1.1.2016
Tipologie di imprese rilevanti per l’informativa di bilancio di esercizio MICRO IMPRESE: Non superano almeno due di questi tre limiti Attivo patrimoniale: Fino a 350.000 Ricavi netti Fino a 700.000 Dipendenti Fino a 10 PICCOLE IMPRESE: Non superano almeno due di questi tre limiti Attivo patrimoniale: Fino a € 4.000.000 Ricavi netti Fino a 8.000.000 Dipendenti Fino a 50 MEDIE IMPRESE: Non superano almeno due di questi tre limiti Attivo patrimoniale fino a € 20.000.000 Ricavi netti Fino a 40.000.000 Dipendenti fino a 250 GRANDI IMPRESE Attivo patrimoniale oltre € 20.000.000 Ricavi netti oltre € 40.000.000, dipendenti oltre 250
Tipologie di Gruppi rilevanti ai fini dei livelli di informativa per il consolidato PICCOLI GRUPPI: Non superano almeno due di questi tre limiti Attivo patrimoniale: Fino a € 4.000.000 Ricavi netti Fino a 8.000.000 Dipendenti Fino a 50 GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI: Non superano almeno due di questi tre limiti Attivo patrimoniale fino a € 20.000.000 Ricavi netti Fino a 40.000.000 Dipendenti fino a 250 GRANDI GRUPPI: superano almeno due di questi tre limiti Attivo patrimoniale oltre a € 20.000.000 Ricavi netti oltre 40.000.000 dipendenti oltre 250
Principi generali di bilancio Continuità aziendale Costanza dei criteri di valutazione Prudenza Competenza Valutazione separata degli elementi dell’attivo e del passivo Divieto di compenso di partite (salvo deroghe esplicite) Prevalenza della sostanza sulla forma. Prezzo di acquisto/costo di produzione come base di valutazione delle poste attive Irrilevanza come motivazione per disapplicare le disposizioni delle direttive in merito a rilevazione, valutazione, presentazione, informativa o principi di consolidamento (limitabile per opzione di stato membro alle regole di presentazione ed informativa)
Metodi di valutazione e di iscrizione delle poste Le poste vengono iscritte al prezzo di acquisto o costo di produzione. Gli Stati membri con apposite autorizzazioni possono ammettere la rideterminazione dei valori. Possibilità di utilizzazione del metodo del fair value per elementi diversi dagli strumenti finanziari (es. gli immobili detenuti a scopo di investimento o per i beni biologici). Il differenziale andrà a costituire un’apposita riserva movimentabile solo per accogliere movimenti relativi alle immobilizzazioni stesse (alienazioni, svalutazioni). Per gli strumenti finanziari, in particolare i derivati (di cui è data una definizione ben precisa) è possibile ricorrere al metodo del valore netto (fair value), ovvero valore di mercato di strumenti simili se disponibile o valutazione con metodi generalmente accettati se non disponibile il valore di mercato.
Stato patrimoniale e Conto economico Struttura degli schemi: è quella dettata dalla stessa direttiva o sono basati sui principi contabili internazionali Disposizioni relative alle singole voci di stato patrimoniale: La direttiva dette alcune disposizioni specifiche con riguardo alle immobilizzazioni sia materiali che immateriali e al loro ammortamento (es. ammortamento avviamento entro un periodo massimo compreso fra 5 e 10 anni). Semplificazione per le micro-imprese: Possibilità su opzione del singolo stato membro, di procedere alla redazione del solo SP o CE in forma abbreviata, esenzione nota integrativa o pubblicazione bilancio Semplificazione per le micro-imprese: redazione di stato patrimoniale e conto economico in forma abbreviata
Stato patrimoniale e Conto economico Semplificazione per le medie imprese: Possibilità su opzione del singolo stato membro, di procedere, a determinate condizioni, alla redazione di un solo SP in forma e della nota integrativa in forma abbreviata. Semplificazioni per il bilancio consolidato: I piccoli gruppi sono esentati dalla redazione del bilancio consolidato a condizione che al loro interno non vi sia un ente di interesse pubblico Su base opzionale la stessa esenzione può essere garantita ai gruppi di medie dimensioni
Nota integrativa La direttiva fornisce un elenco specifico delle informazioni che devono essere contenute in nota integrativa. Informazioni minime da fornire: immobilizzazioni e loro movimentazione, Strumenti finanziari e loro valutazione, conti d’ordine, Rapporti di credito con membri amministrativi Dettaglio dell’ageing dei debiti e numero di dipendenti. La direttiva dispone inoltre l’obbligo di un’informativa più dettagliata alle imprese medie e grandi nonché gli enti di interesse pubblici, con una struttura delle informazioni più complessa all’aumentare delle dimensioni aziendali.
Relazione sulla gestione La relazione contiene un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati con un focus anche sui principali rischi. L’analisi deve contenere anche dati sull’evoluzione dell’impresa sulle attività in R&S sulle azioni proprie detenute sull’esistenza di succursali.
Relazione sul governo societario E’ la relazione che deve essere allegata dagli enti di interesse pubblico cui le azioni sono quotate. Essa deve contenere informazioni sul codice di governo societario cui è soggetta l’impresa, sul sistema di controllo interno e di gestione del rischio. Deve inoltre fornire informazioni relative al funzionamento dell’assemblea degli azionisti, c.d.A. e dei comitati ad esso appartenenti.
Bilancio consolidato Obbligo di redazione: La direttiva specifica i casi in cui un’impresa è obbligata a redigere il bilancio consolidato (definendo le diverse fattispecie di manifestazione del controllo) e le relative esenzioni Tipologie di operazioni di consolidamento: Vengono specificate le operazioni da eseguire durante il processo di consolidamento e la modalità di esposizione di tali risultati. La direttiva dedica anche specifici articoli ai metodi di consolidamento: Integrale, proporzionale e del patrimonio netto.
Nota integrativa e relazione sulla gestione consolidata La direttiva disciplina il contenuto di entrambi i documenti; in particolare si sottolinea l’importanza di fornire l’informativa sulle operazioni tra i membri del gruppo e le info su tutte le imprese consolidate Con riferimento alla relazione sulla gestione si sottolinea l’importanza di fornire informazioni sulle azioni proprie detenute e sui sistemi di controllo interno e di gestione del rischio.
Il procedimento di adozione dei principi IAS – Il regolamento CE 1606/2002 Data di pubblicazione sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea): 11 settembre 2002, (entrata in vigore: 14 settembre 2002). Contenuti Art. 4: obbligatorietà dell’utilizzo dei principi IAS a partire dal 1° gennaio 2005, per redigere i bilanci consolidati delle società quotate nella UE Art. 3 e 6: applicazione dei principi IAS subordinata ad un positivo processo di omologazione da parte della Commissione europea e dei suoi organi consultivi (ARC – Accounting Regulatory Committee ed EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group) Art. 5: possibilità di estensione, lasciata agli Stati membri in via obbligatoria o facoltativa, della facoltà di applicazione dei principi IAS, anche ai bilanci di esercizio delle società quotate e ai bilanci consolidati e di esercizio delle altre società Art. 9: previsione della possibilità, lasciata agli Stati membri, di posticipare l’obbligo di applicazione dei principi IAS al 1° gennaio 2007 per le società emittenti titoli di debito quotati e nel caso di applicazione di principi contabili riconosciuti internazionalmente (US GAAP) prima della pubblicazione del regolamento.
Organismi europei coinvolti nella procedura di endorsement Previsione di organismi a due livelli: EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group): Organismo tecnico di emanazione privata espressione delle associazioni europee di preparatori, utilizzatori, organismi di vigilanza, standard setters, professionisti. Compiti: Moral Suasion nei confronti dello IASB al fine di esercitare fin dalle bozze di principio contabile un’azione di coordinamento fra esigenze comunitarie in tema di armonizzazione contabile e impostazione IASB Consulenza all’UE in tema di revisione delle Direttive contabili ARC (Acconting Regulatory Committee): Organismo politico-regolamentare di emanazione comunitaria Approvazione dei principi contabili IAS-IFRS da adottare in ambito comunitario in virtù della procedura di cui al regolamento 1606/2002
La situazione italiana Società soggette al regolamento CE 1606/2002: (D.Lgs. 38/2005: estensione dell’ambito di applicazione del Regolamento ai soggetti e per i documenti di bilancio indicati nella tabella sottostante (obbligo dal 2005 per il consolidato e dal 2006 per il bilancio di esercizio, con facoltà di applicazione dall’anno precedente): Fra gli enti finanziari non sono incluse le imprese di cui all’art. 113 del T.U.L.B. con riferimento alle imprese finanziarie captive cioè non operanti nei confronti del pubblico, ma solo all’interno del gruppo. Società non soggette al regolamento (modifiche al codice civile): Recepimento contenuto obbligatoria Direttive 65/2001/CE e 51/2003/CE Recepimento in corso delle parti volontarie della Direttiva 51/2003/CE e 65/2001/CE con bozza articolato predisposta dall’OIC e della direttiva 46/2006/CE
L’evoluzione storica dello IASB 1968-1973 Si costituisce l’AISG (Accountants International Study Group) espressione della necessità di creare degli standard contabili comuni tra Canada, UK e USA 1973 Australia, Canada, Francia, UK/Irlanda, Germania, Giappone, Messico, Olanda e USA siglano l’accordo costitutivo dello IASC (International Accounting Standards Committee) 1975-1999 Elaborazione e pubblicazione degli IAS 1-41 da parte di tre successivi comitati e delle correlate interpretazioni da parte dello Standing Interpretation Committee 2000 Ristrutturazione e nuovo statuto IASC 2001 Trasformazione dello IASC in Fondazione e assunzione delle sue funzioni da parte dello IASB.
Composizione dei membri della IASC Foundation Trustees: membri della IASC Foundation inizialmente nominati dal Comitato di nomina (nominating Committee) e successivamente sostituiti con i criteri sotto elencati Appartenenza geografica: 6 membri provenienti dal Nord America, 6 dall’Europa, 4 dall’estremo oriente e 3 da una qualsiasi area geografica in modo da mantenere un certo equilibrio nella provenienza geografica Estrazione professionale: 5 membri di nomina IFAC (International Federation od Accountants) di cui due devono essere soci di società di revisione a caratura internazionale 1 ciascuno dalle organizzazioni internazionali di preparatori di bilanci (Es. International Association of Financial Executives Institutes), di utilizzatori di bilanci (The International Council of Investment Associations) e dal mondo accademico (The International Association of Accounting Education and Research) - i restanti 11 sono eletti con criteri più generali tali da compenetrare le competenze tecniche degli altri membri con quelle derivanti da esperienze espressive di rilevante tutela dell’interesse pubblico (Cfr. statuto IASC Foundation, articoli 4-10)
Composizione dello IASB IASB: 14 membri nominati dai Trustees di cui 2 part-time non selezionati per appartenenza geografica e in carica per un termine massimo di 5 anni Estrazione professionale: criterio incrociato Primo criterio 5 membri devono essere scelti fra i revisori 3 membri fra coloro che redigono i bilanci 3 membri fra gli utilizzatori dei bilanci 1 membro come espressione del mondo accademico Secondo criterio 7 membri devono avere collegamenti con gli standard setter nazionali ma non possono farne parte Requisiti per la nomina quali membri dello IASB (fissate dallo statuto) Competenza professionale in campo bilancistico Abilità di analisi delle problematiche Abilità comunicativa Ponderazione di giudizio Consapevolezza delle caratteristiche di contesto dell’informativa finanziaria predisposizione per il lavoro di squadra Integrità morale ed imparzialità Impegno a perseguire l’interesse pubblico nell’ambito della mission dello IASC Foundation
Composizione IFRIC e SAC IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee): composto da 12 membri con diritto di voto nominati dai Trustees ed in carica per 3 anni e da eventuali altri membri senza diritto di voto in qualità di osservatori Funzione: Emissione delle interpretazioni relative all’applicazione dei principi IAS-IFRS con riferimento a questioni controverse o prive di esemplificazioni pratiche nell’ambito dei suddetti principi, previa approvazione dello IASB (anche per le bozze di interpretazioni) SAC (Standard Advisory Council): Organo consultivo con membri nominati dai Trustees composto da 30 o più membri (attualmente 49) di estrazione personale o associazionistica interessati alle problematiche poste dai principi contabili internazionali Fornire consulenza allo IASB sui temi da affrontare e sulle relative priorità 2. Comunicare allo IASB il punto di vista individuale o delle organizzazioni di appartenenza in merito ai più rilevanti progetti in corso di elaborazione
Gli obiettivi dello IASB Sono indicati nella Prefazione ai principi contabili internazionali (§ 6): Sviluppare un unico insieme di principi contabili mondiali che siano comprensibili, applicabili, di elevata qualità e tali da consentire agli utilizzatori delle informazioni contenute nei bilanci redatti in base ai principi di prendere corrette decisioni economiche b. Promuovere l’uso e la rigorosa applicazione dei principi medesimi c. Favorire, attraverso una intensa collaborazione con gli organismi nazionali preposti alla fissazione dei principi contabili nazionali, una sempre maggiore convergenza dei principi contabili nazionali ed internazionali verso soluzioni di elevata qualità
L’attività dello IASB I principi IAS sono il prodotto dell’attività dello IASC e sono stati recepiti dallo IASB in sede di sua costituzione I principi IFRS (International Financial Reporting Standards) costituiscono la nuova denominazione dei principi contabili internazionali prodotti dallo IASB Ogni futura pubblicazione, quindi, verrà denominata IFRS, salvo si tratti della revisione limitata di un principio IAS preesistente. Nel giugno del 2003 lo IASB ha approvato il suo primo IFRS denominato IFRS 1 (acronimo di International Financial reporting Standards) – First Time Adoption of IFRSs Nel dicembre del 2003 lo IASB ha modificato alcuni dei principi contabili omologati dal Regolamento CE 1725/2003, nell’ambito del processo di improvement teso a ridurre le alternative di valutazione presenti nei singoli principi. Successivamente sono stati rivisti alcuni IASs (n. 22, n. 36, n. 38 e lo stralcio dello IAS 39 sul cd. Macro-hedging) ed approvati ulteriori IFRSs (dal n. 2 al n. 8)
I principi IAS-IFRS omologati al 31.12.2013 Quadro concettuale (Framework) IAS 1 : Presentazione del bilancio IAS 2 : Rimanenze IAS 7 : Rendiconto finanziario IAS 8 : Politiche contabili, cambiamenti di stime contabili ed errori IAS 10 : Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio IAS 11 : Commesse a lungo termine IAS 12 : Imposte sul reddito IAS 14 : Informativa di settore IAS 16 : Immobili, impianti e macchinari IAS 17 : Leasing IAS 18 : Ricavi IAS 19 : Benefici per i dipendenti IAS 20 : Contabilizzazione dei contributi pubblici IAS 21 : Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere IAS 23 : Oneri finanziari IAS 24 : Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate IAS 26 : Fondi di previdenza IAS 28 : Partecipazioni in imprese collegate IAS 29 : Informazioni contabili in economie iperinflazionate IAS 32 : Strumenti finanziari: rappresentazione in bilancio IAS 33 : Utile per azione IAS 34 : Bilanci intermedi IAS 36 : Riduzione durevole di valore delle attività IAS 37 : Accantonamenti, passività e attività potenziali IAS 38 : Attività immateriali IAS 39 : strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione IAS 40 : Investimenti immobiliari IAS 41 : Agricoltura IFRS 1 : prima applicazione degli IFRS IFRS 2 : pagamenti basati su azioni IFRS 3 : Operazioni di concentrazione aziend. IFRS 4 : Contratti di assicurazione IFRS 5 : Attività da cedere o da cessare IFRS 6 : Costi di ricerca e valutazione di risorse minerarie IFRS 7 : Strumenti finanziari: informativa IFRS 8 : informativa per settori di attività IFRS 9 : Strumenti finanziari IFRS 10 : Bilancio consolidato IFRS 11 : accordi a controllo congiunto IFRS 12 : Informativa sui rapporti con le altre imprese partecipate IFRS 13 : valutazioni a Fair Value
Caratteristiche generali dei principi IAS-IFRS Ambito di applicazione: bilanci di esercizio e consolidati destinati a pubblicazione (general purpose financial statements) prevalentemente di imprese for profit Contenuto: Definizione delle modalità di rilevazione (recognition), di valutazione (measurement), di rappresentazione (presentation), di predisposizione delle informazioni (disclosure) e di eliminazione delle voci (derecognition) dai bilanci suddetti con riferimento ad operazioni e ad altri fatti aziendali rilevanti Riduzione al minimo di opzioni alternative di contabilizzazione con indicazione, in tali casi, dell’opzione preferita (denominata benchmark treatment) e di quella comunque permessa (denominata allowed alternative treatment) Minimo comune denominatore dei singoli principi: riferimento al documento framework Data di applicazione: Ogni principio stabilisce la data di applicazione e le modalità di transizione dal vecchio al nuovo trattamento contabile in caso di revisione dei principi
Il principio contabile IASB “IFRS for SMEs” Natura: Principio dedicato alle piccole e medie imprese non tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali FULL IFRSs emesso in forma di draft con commenti da inviare allo IASB entro il primo ottobre 2007 e pubblicato nel 2009 Finalismo del principio: permettere alle PMI di utilizzare un set di principi semplificati (250 pp ca) ma molto simili ai FULL IFRSs Nozione di PMI rilevante per il principio: “not publicly accountable entities”, cioè imprese non interessate a rivolgersi al mercato dei capitali di rischio o di debito (a prescindere da qualsivoglia soglia dimensionale); non appartenenti al settore finanziario; con esigenze di redazione del bilancio destinato a pubblicazione secondo standard uniformemente validi (per export, analisi della concorrenza, finanziamento delle sedi estere, ecc) e dimensione media di 50 dipendenti
Il principio contabile IASB “IFRS for SMEs” Benefici/vantaggi del principio: costituire la base per una corretta applicazione ed assimilazione dei principi contabili IAS/IFRS in vista della loro adozione da parte dell’impresa (per effetto della eventuale quotazione) Rappresentare una preziosa guida operativa per le innovazioni previste dalla direttiva 51/2003 in tema di redazione del bilancio civilistico quale conseguenza dell’avvicinamento delle direttive contabili ai principi IAS/IFRS (in prospettiva) diventare la legislazione contabile di riferimento per i bilanci delle imprese aventi sede nell’UE non assoggettate al disposto del regolamento UE 1606/2002 e delle relative leggi di recepimento (anche rischio)
Il principio contabile IASB “IFRS for SMEs” Rischi/difetti del principio : Aggiunta di un ulteriore livello di informativa rispetto ai principi FULL IFRSs ed ai Local GAAP (rischio di sproporzione costi/benefici da essi derivanti) Effettuazione di frequenti richiami di informativa ai principi FULL IFRSs con la necessità per i preparer di conoscerli/consultarli Introduzione di varianti nella valutazione di alcune poste dell’attivo e del passivo rispetto ai principi FULL IFRSs relativi alle medesime materie (potenziali resistenze al cambiamento in caso di passaggio dai principi IFRS for SMEs ai principi FULL IFRSs) Esigenza di migliore definizione dell’ambito di applicazione del principio (evitare il paradosso secondo cui imprese quotate di qualunque dimensione adottano i principi FULL IFRS mentre imprese senza strumenti finanziari quotati ma di dimensioni ragguardevoli possono utilizzare alternativamente gli IFRS for SMEs o i FULL IFRSs
Caratteristiche del Framework IASB Denominazione: The Conceptual Framework for Financial Reporting Articolazione del contenuto in 4 sezioni: Definizione obiettivi del bilancio Caratteristiche qualitative alla base l’utilità delle informazioni Definizione, rilevazione e valutazione elementi costituenti i bilanci Nozione di capitale e di sua conservazione La redazione del bilancio con i principi IAS-IFRS
Obiettivi dichiarati del framework: Il framework IASB Obiettivi dichiarati del framework: Assistere il Board dello IASB nello sviluppo dei nuovi principi contabili IFRS e nella ricerca dell’armonizzazione dei principi e delle altre politiche contabili utilizzate nella preparazione e presentazione del bilancio Costituire un punto di riferimento utile a tutti i soggetti interessati al bilancio (es. preparatori, revisori, utilizzatori, ecc.) per la corretta applicazione ed interpretazione dei principi contabili internazionali Dare uno schema interpretativo per consentire di risolvere problematiche contabili non disciplinate da singoli principi IAS-IFRS
Obiettivo del Bilancio secondo il Conceptual Framework Tematica centrale: I bilanci devono essere redatti in modo da fornire agli investitori attuali e potenziali, ai finanziatori ed agli altri creditori informazioni utili a prendere decisioni in merito all’apporto di risorse finanziarie (a titolo di capitale di rischio o di credito) Esempi di decisioni in merito all’apporto di risorse finanziarie: - investimento azionario (acquisto/vendita di azioni, ammontare dividendi) o obbligazionario - Concessione o estinzione di finanziamenti Informazioni rilevanti per il processo decisionale: Informazioni utili a valutare la redditività degli investimenti/finanziamenti effettuati in termini di flusso di dividendi attesi o di capacità dell’impresa debitrice di servire adeguatamente il debito in termini di pagamento della quota capitale e degli interessi
Gli utilizzatori dei bilanci e i rispettivi fabbisogni informativi Investitori attuali e potenziali: Focus su rischio e rendimento dall’investimento (acquisto/vendita azioni, ammontare dividendi) Dipendenti: Focus su solvibilità aziendale e possibilità di ottenere benefit retributivi o pensionistici Finanziatori: Focus su solvibilità aziendale a M/L termine per garantire il rimborso dei debiti e degli interessi Fornitori: Focus su solvibilità a breve termine dell’impresa Clienti: Focus sulla continuità dell’impresa fornitrice soprattutto in caso di accordi di fornitura a M/L termine Pubblica amministrazione: Focus su allocazione risorse ed attività dell’impresa per prendere decisioni tese a regolamentare tali aspetti Pubblico: Focus su informazioni relative al rapporto fra l’impresa ed il suo ambiente economico e sociale di riferimento P.C. CNDC n. 1 sulla neutralità: Il bilancio di esercizio deve essere preparato per una pluralità di destinatari e deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi di destinatari P.C. CNDC n. 1 sulla incompatibilità delle finalità del bilancio con l’inclusione delle valutazioni prospettiche dell’investitore: Non rientra fra le finalità del bilancio esporre valutazioni di cessione o riflettere le conclusioni dell’acquirente. Anche se un bilancio di cessione viene preparato ad hoc sulla base di procedimenti di valutazione che sono ovviamente differenti da quelli di funzionamento è da rilevare che le conclusioni del processo decisionale dell’acquirente sono espressione del rischio connaturato alla sua funzione di acquirente; pertanto, tali conclusioni non potranno trovare univoca valutazione quantitativa nel bilancio di cessione e tanto meno in quello di funzionamento. Ipotesi di lavoro del Framework: Prevalenza dei fabbisogni informativi degli investitori Conseguenze: Differenza rispetto alla nozione di neutralità dei Principi contabili nazionali (P.C. CNDC n.1) Focalizzazione del modello sui flussi di cassa
Gli obiettivi del bilancio Ratio dell’obiettivo dl bilancio: Valutare l’attitudine dell’impresa a produrre flussi di cassa o disponibilità liquide equivalenti, nonché la distribuzione temporale ed il livello di certezza di tali flussi attraverso: Situazione patrimoniale: info su mix di risorse controllate e struttura finanziaria dell’impresa Conto Economico e rendiconto finanziario info sugli effetti economici e finanziari della variazione subita dalle attività e passività dello stato patrimoniale per cause attinenti la gestione svolta nel periodo Info sulle modalità di manifestazione futura dei flussi netti di risorse economiche e finanziarie Prospetto delle variazioni del patrimonio netto: Informazioni sulla modalità di variazione delle attività e delle passività dell’impresa non dipendenti dalla gestione operativa L’obiettivo principale del bilancio è una conseguenza della anteposizione del fabbisogno informativo degli investitori, interessati ad avere disponibilità di dati atti avalutare la capacità dell’impresa di produrre flussi di cassa o di disponibilità liquide equivalenti nonchè i tempi e la certezza dei flussi stessi. Per questo motivo l’informazione quantitativa deve tendere a dare il più possibile una rappresentazione aggiornata del sistema dei valori aziendali, di qui l’adozione, fra i criteri di valutazione, del Fair Value, metodologia che dovrebbe meglio rappresentare il valore corrente di una attività o di una passività alla data di riferimento del bilancio Il modello economico-contabile di rappresentazione del bilancio si basa in larga misura sulla rappresentazione di effetti economico contabili di operazioni già avvenute quali elementi utili per valutare la futura attitudine dell’impresa a generare flussi di cassa futuri
I postulati di bilancio Principio di competenza (accrual basis of accounting): Rilevazione in contabilità degli effetti delle operazioni al momento della loro maturazione economica e non a quello della manifestazione finanziaria Ratio: utilità delle informazioni in merito agli incassi e agli obblighi di pagamenti futuri connessi alla rilevazione delle operazioni avvenute nel periodo amministrativo e quali elementi dei flussi di cassa prospettici Continuità (Going concern) Redazione del bilancio nell’ipotesi di base della continuazione dell’attività per il prevedibile futuro Determinazione del going concern in base a tutte le informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio e con un orizzonte previsionale di almeno 12 mesi (IAS 1, § 26) N.B. La prudenza non è un postulato di bilancio, ma è inserita fra le caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio come sottopunto dell’attendibilità, senza riferimenti al principio dell’asimmetria valutativa
Caratteristiche qualitative delle informazioni di bilancio Aspetti fondamentali: Rilevanza e significatività delle informazioni Rappresentazione fedele delle operazioni Altri aspetti qualificanti: Comparabilità Verificabilità delle informazioni Tempestività Chiarezza Rapporto fra i costi e i benefici delle informazioni
Significatività (Relevance) Capacità delle informazioni di fare la differenza nelle decisioni degli utilizzatori per effetto del loro valore previsionale nella valutazione dei possibili risultati di eventi futuri o nella conferma di precedenti valutazioni Rilevanza delle informazioni (Materiality) Criterio per giudicare la significatività inteso come influenza dell’omissione di un’informazione o di una sua imprecisa rappresentazione quantitativa o qualitativa sul processo decisionale effettuato dagli utilizzatori tramite il bilancio Caratteri della rilevanza Impossibilità di indicazione di un criterio generale o di soglie quantitative in quanto elemento entity specific, Elementi da valutare: Natura intrinseca della informazione Dimensione quantitativa della informazione o dell’errore ed esso associata
Rappresentazione fedele (faithful representation) Caratteri della Rappresentazione fedele : Completezza come presenza di tutti gli elementi rilevanti dell’informazione (da ponderare considerando il rapporto fra i costi ed i benefici della stessa Neutralità come assenza di condizionamenti della informazione fornita con il bilancio tesa a far prendere agli utilizzatori decisioni in qualsivoglia misura predeterminate Assenza di errori, vale a dire correttezza delle informazioni fornite in relazione all’oggetto delle medesime ma non accuratezza o ricerca di una perfezione assoluta
Comparabilità Nel tempo con riferimento ai dati di bilancio della stessa impresa per effettuare analisi di tendenza economica, finanziaria e patrimoniale Nello spazio fra bilanci di imprese diverse Corollario Costanza dei criteri di valutazione e di rappresentazione delle operazioni nel tempo e nello spazio Informazioni su ogni eventuale cambiamento dei suddetti criteri e dei relativi effetti sul bilancio di esercizio con indicazione degli effetti di tali modifiche anche sui periodi precedenti (rinvio allo IAS 8) N.B. Il cambiamento o la modifica di principi contabili da parte IASB non può costituire ostacolo alla comparabilità
Verificabilità (Verifiability) Capacità di giudicare l’effettività della rappresentazione fedele delle operazioni da parte di osservatori esterni indipendenti Verifica diretta: sulla base dell’osservazione diretta di un elemento da verificare (esempio conta della cassa) Verifica indiretta: Controllo dei valori di input di un modello, di una formula o di un’altra tecnica di valutazione per ricalcolare i risultati usando la stessa metodologia per verificarne la correttezza (es. ricalcolo del valore del magazzino partendo dai dati di giacenza e valorizzazione) n.b. con riferimento alle stime contabili in situazioni di incertezza la verificabilità si riferisce alla completezza delle informazioni sull’evoluzione prospettiva considerate all’effettuazione della stima
Tempestività (Timeliness) Capacità di rendere le informazioni in tempo utile per la presa delle decisioni da parte dei destinatari del bilancio Trade-off fra disponibilità e attendibilità delle informazioni Informazioni precise possono essere inutili, così come informazioni troppo tempestive possono essere inattendibili e quindi inutili per i destinatari In generale: Informazioni più remote sono meno rilevanti per il processo decisionale degli utilizzatori del bilancio
Chiarezza (Understandability) Le informazioni devono essere prontamente comprensibili Presupposti: Ragionevole grado di preparazione economica degli utilizzatori (in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza italiana) Volontà di affrontare le problematiche trattate in bilancio in modo diligente La complessità delle tematiche di bilancio, se rilevanti per il processo decisionale degli utilizzatori, non può giustificare l’omissione di informazioni Correlazione con la significatività delle informazioni la chiarezza attiene principalmente alla forma espositiva dei conti quantitativi e alla qualità delle informazioni contenute all’interno della nota integrativa. Per alcuni, un bilancio sembra quindi essere redatto con chiarezza quando esso da un lato espone le voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo le modalità previste dagli articoli 2424 e 2425 c.c., e dall’altro se le motivazioni delle scelte di rappresentazione effettuate sono esposte in modo comprensibile all’interno della nota integrativa. Da questo punto di vista la chiarezza deve essere intesa come possibilità di consentire al lettore di comprendere il bilancio e presupposto di ciò appaiono senz’altro la trasparenza e la neutralità con cui lo stesso è redatto. Trasparenza da intendersi come assenza di una qualunque forma di ermetismo che non consenta la comprensione del bilancio anche a chi possieda un grado di cultura contabile alquanto limitato e neutralità come equidistanza rispetto alla platea dei destinatari dell’informazione, senza cioè cercare di favorire una particolare categoria di portatori di interessi rispetto ad un’altra. In merito a tale concetto di chiarezza, il Principio Contabile nazionale n.11 specifica che essa si realizza attraverso una serie di condizioni attinenti le modalità di rappresentazione dei valori nelle tavole di sintesi, in particolare costituite: dalla distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del capitale, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni; dalla netta separazione ed individuazione dei componenti ordinari e straordinari di reddito; dalla separazione fra i costi e ricavi appartenenti alla gestione tipica e gli altri costi e ricavi di esercizio. Nello stesso tempo il suddetto Principio introduce il concetto di rapporto costi-benefici delle informazioni di dettaglio da fornire all’interno della nota integrativa, laddove afferma che tali informazioni non devono essere né eccessive, né tanto meno superflue
Rapporto costi/benefici delle informazioni Regola generale: Giustificazione del costo di un’informazione in relazione al beneficio tratto dagli utilizzatori del bilancio (processo di valutazione relativo a ogni singola fattispecie di informazione) Il rapporto costi benefici delle informazioni come elemento che orienta lo IASB nelle scelte relative alle politiche contabili da utilizzare in sede di sviluppo dei nuovi principi contabili Trattasi di valutazione da effettuare a livello di singola azienda e non su elementi di carattere generale.
Elementi di struttura del bilancio Stato patrimoniale : attività, passività e patrimonio netto Conto economico : ricavi, costi e risultato di esercizio Definizione di Attività: Risorsa controllata dall’impresa, risultato di operazioni svolte in passato, dalla quale ci si attende un afflusso di benefici economici futuri Carattere essenziale per il controllo della risorsa Assunzione dei rischi e dei benefici associati all’utilizzo della risorsa medesima Caratteristiche del flusso di benefici economici futuri Capacità di contribuire, direttamente o indirettamente, all’afflusso di risorse finanziarie liquide o equivalenti o di ridurre i deflussi delle risorse medesime Elementi accessori ma non essenziali per la definizione Materialità della risorsa (es. beni intangibili) titolarità di diritti giuridici sui beni (es. beni in leasing, beni generati internamente) sostenimento in passato di costi per l’ottenimento della risorsa (es. beni donati) La differenza fra definizione e rilevazione di un elemento di struttura del bilancio Rilevazione (Recognition) processo di inserimento nel bilancio di esercizio (in S.P. o in CE) di una posta che soddisfa la definizione di elemento di struttura del bilancio e per la quale sia: probabile il verificarsi di deflussi o afflussi di benefici economici da o verso l’impresa (in considerazione del grado di incertezza delle stime); attendibile il processo determinazione ad essa relativo (considerazione del grado di ragionevolezza e di attendibilità delle stime connesse alla redazione del bilancio) Conseguenze: La rilevazione fra gli elementi di struttura del bilancio di una determinata voce si verifica solo da quando essa soddisfa le condizioni fissate dal framework (prima di questo momento solo informazioni nelle note esplicative al bilancio)
Rilevazione in bilancio delle attività Condizioni per la rilevazione in bilancio delle attività: Probabilità di afflusso all’impresa di benefici economici futuri (nell’accezione appena indicata) associati al bene Valutazione attendibile del valore attribuibile all’attività Corollari: Probabilità come misura del grado di incertezza dell’afflusso dei benefici economici associato alla posta attiva stimata in base alle informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio (more likely than not) Imputazione immediata a conto economico dei costi sostenuti tali da non determinare afflusso di benefici economici futuri Mancata rilevazione della posta in bilancio in caso di impossibilità di determinazione attendibile del valore ad essa attribuibile
Modalità di regolamento delle passività: Rilevazione delle passività: Obbligazioni effettivamente assunte dall’impresa (present obligations) in relazione ad operazioni e altri fatti verificatisi in passato cioè doveri o impegni irrevocabili a tenere un certo comportamento per effetto di disposizioni contrattuali (gestione caratteristica, finanziaria), di leggi (area dei tributi) o di prassi consolidate Conseguenze: distinzione fra obbligazioni (fonti di impegni irrevocabili) e impegni futuri (es. differenza fra la intenzione di effettuare un ordine ed esecuzione di un contratto) Inserimento fra le passività delle sole passività effettivamente assunte anche se di ammontare determinabile solo con il ricorso a stime Modalità di regolamento delle passività: Pagamento in contanti, trasferimento altri beni, fornitura servizi, sostituzione di un’obbligazione con un’altra, trasformazione in patrimonio netto Rilevazione delle passività: Probabilità del deflusso di benefici economici dall’impresa a seguito del regolamento dell’obbligazione (ad es. avvenuta esecuzione prestazione principale dello scambio) Valutazione attendibile dell’ammontare necessario al regolamento
Patrimonio netto Valore residuo delle attività dell’impresa dopo aver dedotto tutte le passività o attivo netto Valore correlato ai criteri di valutazione utilizzati per le attività e le passività e non coincidente se non per caso, con il capitale di liquidazione o di cessione Suddivisione del patrimonio netto in parti ideali Capitale sociale Utili riportati a nuovo Riserve derivanti dall’accantonamento di utili Riserve derivanti da rettifiche per la conservazione del capitale (es. riserve da rivalutazione) Riserve derivanti da obblighi statutari, giuridici o tributari Altre riserve utili agli utilizzatori a prendere decisioni economiche
Tipologie di ricavi (§ 75-76) Incrementi di benefici economici durante il periodo amministrativo a fronte di afflussi o di rivalutazioni di attività o di diminuzioni di passività aventi effetto positivo sulla porzione di patrimonio netto diversa dagli apporti degli azionisti Tipologie di attività ricevute in contropartita dei ricavi: Cassa, crediti, beni e servizi ottenuti in pagamento di forniture di beni o di servizi Ricavi rilevati a fronte della estinzione di passività: forniture di beni o di servizi da parte dell’impresa per estinzione debiti commerciali o finanziari precedentemente contratti Tipologie di ricavi (§ 75-76) Ricavi propriamente detti (revenues) derivanti dallo svolgimento delle operazioni della gestione caratteristica (vendita di beni, prestazioni di servizi, interessi attivi, royalties, affitti attivi) Proventi di gestione (gains) derivanti dalla cessione o dalla rivalutazione di beni patrimoniali oggetto, se rilevanti, di separata evidenziazione nel conto economico oppure di imputazione diretta a patrimonio netto come riserve di rivalutazione
Rilevazione dei ricavi in CE Nel momento della determinazione attendibile degli incrementi di benefici economici durante il periodo amministrativo correlati ad afflussi o rivalutazioni di attività o a diminuzione di passività Contemporaneità fra rilevazione dei ricavi e degli incrementi di attività o delle diminuzioni di passività ad essi correlati IAS 1, §§ 78-80: imputazione a conto economico dei costi e dei ricavi rilevati nell’esercizio salvo espressa deroga in un principio contabile IFRS Esempi: IAS 8 le conseguenze delle modifiche di politiche contabili vanno a rettificare gli utili portati a nuovo nel bilancio di apertura dell’esercizio di rettifica IAS 16: la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali tramite creazione di apposita riserva di rivalutazione (da 1.01.2009 anche in Comprehensive Income Statement) IAS 39: idem come IAS 16 per la fluttuazione del fair value delle attività disponibili per la vendita (da 1.01.2009 anche in Comprehensive Income Statement)
Peculiarità dello IAS 18 - Revenues Condizioni per poter rilevare le vendite di beni (§§ 14-19): Trasferimento all’acquirente di tutti i rischi e i benefici significativi della proprietà del bene (solitamente coincidente con il passaggio di proprietà, no ad es. per beni in conto vendita, vendite sottoposte a condizione fino alla sua manifestazione) Cessazione del controllo sul bene ricavo misurabile in modo attendibile (fair value corrispettivo ricevuto) Probabilità dell’afflusso all’impresa dei benefici economici connessi con l’operazione Possibilità di misurazione affidabile dei costi sostenuti o da sostenere relativamente all’operazione Condizioni per poter rilevare le vendite di servizi (§§ 20-28): Rilevazione del ricavo in caso di stima attendibile del risultato della prestazione di servizi in base percentuale di completamento del medesimo cioè quando: Stima attendibile dello stato di avanzamento del servizio (metodo % di completamento) determinazione attendibile del ricavo e dei costi sostenuti e da sostenere ad esso associati
Suddivisione in due categorie: Costi Decrementi di benefici economici durante il periodo amministrativo a fronte di deflussi o svalutazioni di attività o di incrementi di passività con effetto negativo porzione di patrimonio netto diversa dagli apporti degli azionisti Suddivisione in due categorie: Costi ordinari (expenses) derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa (costi di vendita, costi per il personale, ammortamenti) a fronte del deflusso o della svalutazione di attività Perdite di gestione (losses) categoria di carattere eventuale comprendente poste eccezionali o legate alla cessione o svalutazione di attività oggetto, se rilevanti, di separata evidenziazione nel conto economico N.B. sono incluse fra le perdite di gestione quelle non ancora realizzate (es. effetti del cambiamento del tasso di cambio)
Rilevazione dei costi in CE Nel momento della determinazione attendibile dei decrementi di benefici economici correlati ai deflussi o svalutazioni di attività o agli incrementi di passività Contemporaneità fra rilevazione dei costi e dei decrementi di attività o degli incrementi di passività ad essi correlati Confronto con le disposizioni del FASB (Concept n. 6) Expenses (par. 80): Flussi o altri utilizzi di attività o incrementi di passività (o una combinazione delle forme precedenti) derivanti dalla consegna o dalla produzione di beni, dalla prestazione di servizi, o da altre operazioni che caratterizzano l’attività ordinaria dell’impresa Losses (par. 83): decrementi di patrimonio netto derivanti da attività accessorie o marginali e diversi dalle expenses o dai rimborsi di capitale
Risultato di esercizio Risultato della correlazione fra ricavi e costi imputati a conto economico (matching principle) e pari alla loro somma algebrica Correlazione diretta: Imputazione di ricavi e di costi derivanti dalle medesime operazioni (ad es. ricavi e costo del venduto) Correlazione indiretta fra i costi ed i ricavi: Imputazione dei costi durante tutti i periodi di manifestazione dei benefici economici correlati all’utilizzo di una determinata attività attraverso tecniche di ripartizione (ammortamento) o di svalutazione (impairment test) Mancanza di correlazione diretta o cessazione di correlazione indiretta: Imputazione del costo non correlabile a benefici economici futuri o della quota di attività non più avente benefici economici futuri a conto economico
Criteri di valutazione Processo di determinazione dei valori di iscrizione delle poste di bilancio Costo storico (Historical Cost) Attività: corrispettivo in denaro o valore corrente beni dati in permuta Passività: ammontare corrispondente ai mezzi finanziari ricevuti o ai pagamenti da effettuare per l’estinzione in cond. normali Costo corrente (Current Cost) Attività: valore corrente delle risorse finanziarie necessario all’acquisto di un bene simile o equivalente Passività: valore corrente dei mezzi finanziari da utilizzare per estinguere l’obbligazione Valore di realizzo (Realisable val.) o di regolamento (Settlement val.) Attività: valore delle risorse finanziarie ottenibili a seguito della cessione in condizioni normali Passività: importo richiesto per il regolamento o valore nominale delle risorse finanziarie necessarie alla loro estinzione Valore attuale (Present Value) Attività: valore attuale degli afflussi finanziari generabili in futuro dal bene in normali condizioni di attività Passività: valore attuale dei deflussi finanziari necessari alla estinzione delle passività in normali condizioni di attività