75. Le categorie speciali di azioni LE AZIONI SPECIALI SONO QUELLE CHE ATTRIBUISCONO AL TITOLARE DIRITTI DIVERSI DA QUELLI PROPRI DELLE AZIONI ORDINARIE. tali azioni possono essere create dallo statuto o con modificazione dello stesso è prevista, tra gli organi sociali, la presenza di un’assemblea speciale per ogni categoria di azioni speciali in caso esistano azioni ordinarie e azioni speciali, le delibere dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni speciali, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale della categoria interessata la società gode di ampia autonomia nella creazione di categorie speciali di azioni, tuttavia deve rispettare i limiti posti dalla legge: ad es. il divieto di emissione di azioni a voto plurimo
con particolare riguardo al diritto di voto, le S. p. a con particolare riguardo al diritto di voto, le S.p.a. possono emettere azioni: prive del diritto di voto con diritto di voto limitato a particolari argomenti (ad es. alle delibere di approvazione del bilancio) con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni (ad es. al mutamento della compagine sociale) alle S.p.a che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, in aggiunta, è riconosciuta la possibilità: di emettere azioni con diritto di voto limitato ad una misura massima (ad es. solo fino ad una certa percentuale del capitale sociale) di introdurre il cosiddetto voto scalare (ad es. fino ad una certa percentuale del capitale sociale spetterà un voto per ogni azione, superata tale percentuale spetterà un voto ogni due azioni) Fuori dai casi in cui sia stato costituito un patrimonio destinato, le società possono emettere azioni i cui diritti patrimoniali siano correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore (cosiddette azioni correlate)
AZIONI PRIVILEGIATE attribuiscono ai titolari il diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale in sede di scioglimento della società AZIONI DI RISPARMIO possono essere emesse unicamente dalle società quotate in mercati regolamentati italiani o europei sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie sono assistite da privilegi patrimoniali, la cui misura è liberamente determinabile dalla società: il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità ed i termini per l’esercizio sono fissati dall’atto costitutivo possono essere nominative o al portatore
AZIONI DI GODIMENTO sono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate e concorrono nella ripartizione degli utili, che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo, dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO La società può : assegnare gratuitamente, con delibera dell’assemblea straordinaria e sempre che lo statuto lo consenta, azioni speciali da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni di nuova emissione, allorquando le stesse siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o delle società da questa controllate