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"Basilea 2, innovazioni societarie e finanziamento alle imprese"

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Presentazione sul tema: ""Basilea 2, innovazioni societarie e finanziamento alle imprese""— Transcript della presentazione:

1 "Basilea 2, innovazioni societarie e finanziamento alle imprese"
Relatore: Prof. Claudio Cacciamani Aprile 2009

2 Executive Summary I patrimoni separati.
Le diverse tipologie di azioni. L’impatto sulla struttura finanziaria: il rischio di credito.

3 I patrimoni separati

4 I patrimoni separati A tutte le società per azioni viene riconosciuta la possibilità di costituire “patrimoni destinati”, dedicati cioè al compimento di uno specifico affare e distinti, anche sul piano dell’aggredibilità da parte dei creditori, rispetto al restante patrimonio sociale. La società resta unica, ma al suo interno sono individuabili uno o più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative a predeterminate e specifiche operazioni. Esistono due modelli di patrimoni separati: patrimoni destinati cd. Operativi; finanziamento destinato.

5 La costituzione di patrimoni destinati cd. operativi
La società per azioni può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. La costituzione avviene con delibera dell’organo amministrativo che deve contenere le seguenti indicazioni: in merito all’affare; in merito ai beni e ai rapporti giuridici compresi nel patrimonio il quale dovrà essere: di valore complessivo non superiore al 10% del patrimonio netto della società; congruo rispetto alla realizzazione dell’affare; sugli apporti dei terzi incrementativi del patrimonio destinato (emissione di strumenti finanziari partecipativi allo specifico affare); sulle regole di rendicontazione dello specifico affare.

6 Separazione patrimoniale
La separazione patrimoniale deliberata ha efficacia decorsi 60 gg. dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese. I creditori possono fare opposizione al tribunale entro 60 gg. dall’iscrizione e ottenere in questo modo idonee garanzie dalla società. Gli effetti della separazione patrimoniale sono: i creditori sociali non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato; delle obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio destinato, salvo che la delibera non costituisca diversamente (responsabilità illimitata per la società relativamente alle obbligazioni derivanti da fatto illecito). La separazione patrimoniale opera per gli atti che recano espressa menzione del vincolo di destinazione, in mancanza la società risponde con l’intero patrimonio.

7 Strumenti destinati di partecipazione all’affare
E’ prevista un’organizzazione a tutela dei loro interessi (rappresentante comune e assemblea speciale). L’assemblea delibera: sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari; sulle controversie con la società; nomina e revoca del rappresentante comune; sull’azione di responsabilità nei confronti del rappresentante comune; sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto.

8 Il rendiconto finale Il rendiconto finale viene redatto dagli amministratori quando: viene realizzato l’affare; l’affare è divenuto impossibile; negli altri casi di cessazione del vincolo di destinazione. Se ci sono creditori insoddisfatti: si può chiedere la liquidazione del patrimonio destinato; non sono previste procedure concorsuali per il patrimonio destinato insolvente. Se non viene chiesta la liquidazione: cessa il vincolo di destinazione; i beni e i rapporti del patrimonio destinato confluiscono in quello generale; i diritti dei creditori insoddisfatti permangono.

9 I finanziamenti destinati
La società stipula con terzi un contratto di finanziamento di uno specifico affare, pattuendo che i proventi dell’affare o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento. Il contratto deve descrivere: gli elementi essenziali dell’operazione; le modalità e i tempi della realizzazione dell’oggetto; i costi e ricavi attesi; i beni strumentali necessari per la realizzazione; il piano finanziario. La società può garantire il rimborso solo per una parte del finanziamento. E’ possibile riconoscere al finanziatore poteri di controllo.

10 I finanziamenti destinati
Il patrimonio destinato è formato dai proventi dell’affare, dai relativi frutti, e dagli eventuali investimenti effettuati. I creditori della società non possono: esercitare azioni sui beni oggetto di separazione; aggredire beni strumentali alla realizzazione dell’operazione, ma possono promuovere azioni conservative. Se la società fallisce prima della realizzazione dell’affare: il finanziatore può insinuarsi nel fallimento; il curatore può decidere di subentrare nel contratto se il fallimento non impedisce la realizzazione dell’operazione; il finanziatore può chiedere di realizzare o continuare l’operazione, insinuandosi nel fallimento per il credito residuo.

11 2. Le diverse tipologie di azioni

12 Azioni ordinarie Azioni emesse prima del 1 gennaio 2004
Azioni emesse dopo il 1 gennaio 2004 1) Attribuiscono ai loro possessori uguali diritti 1) Invariato (art. 2348) 2) Attribuiscono diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria 2) Invariato (art ° comma) 3) Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione 3) Invariato (art ° comma)

13 Categorie speciali di azioni
Caratteristica fondamentale: diverso peso attribuito ai diritti patrimoniali e amministrativi. Azioni di risparmio (solo per società con azioni ordinarie quotate nei mercati regolamentati italiani o in altri Paesi UE); Azioni privilegiate; Azioni di godimento; Azioni a favore dei prestatori di lavoro; Azioni correlate; Azioni di riscatto.

14 Caratteristiche delle azioni speciali
Prima del 1 Gennaio 2004 Dopo il 1 Gennaio 2004 Fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie Fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite (art. 2348) Per le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società l’atto costitutivo può limitare il diritto di voto Non possono prevedere voto plurimo (art ° comma) Le azioni a voto limitato non possono superare la metà del CS Sono previste assemblee speciali (art. 2376) Non possono prevedere voto plurimo Per esempio: Sono previste assemblee speciali Azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative (art ° comma) Le azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato o subordinato non possono superare la metà del CS Azioni con diritti patrimoniali correlati ai risultati in un determinato settore (azioni correlate) Nelle società non quotate, in più: per le azioni possedute da un singolo soggetto, il diritto di voto può essere limitato a una misura massima oppure a scaglionamenti (art ° comma)

15 Categorie speciali di azioni espressamente previste dal legislatore
Prima del 1 Gennaio 2004 Dopo il 1 Gennaio 2004 Azioni di risparmio Azioni di risparmio (legge 216/1974 e artt TUF) 1) Prive del diritto di voto 1) invariato. 2) Dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale, determinati all’interno dell’atto costitutivo. 2) invariato. 3) Nominative o al portatore. 3) invariato. 4) Emesse solo da società con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea. 4) invariato. 5) Assemblea speciale e rappresentante comune 5) invariato

16 Categorie speciali di azioni espressamente previste dal legislatore
Azioni di godimento Azioni di godimento (art. 2353) 1) Postergate nella ripartizione degli utili e nella ripartizione del saldo attivo di liquidazione. 1) Invariato. 2) Prive del diritto di voto, salvo diversa disposizione nell’atto costitutivo. 2) Invariato. 3) Rilasciate ai soci che si sono visti rimborsare azioni di valore nominale in conseguenza di una riduzione del CS per esuberanza. Rilasciate per compensare il minor valore ricevuto (valore nominale) rispetto al valore effettivo delle azioni. 3) Invariato.

17 Categorie speciali di azioni espressamente previste dal legislatore
Azioni a favore dei prestatori di lavoro Azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349) 1) Le norme specifiche riguardo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti agli azionisti sono stabilite dalla società. 1) Invariato. 2) Emesse a seguito di un’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti (utili precedentemente imputati a CS) 2) Invariato. 3) Assegnate (gratuitamente) in modo individuale ai dipendenti. 3) Invariato.

18 Altre categorie speciali di azioni espressamente previste dal legislatore
Azioni correlate (art ° e 3° comma) Azioni riscattabili (art sexies) 1) Diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore 1) Lo statuto prevede che possano essere riscattate dalla società o dai soci al verificarsi di determinati eventi. 2) I diritti attribuiti sono specificati nello statuto. 3) Non possono comunque ricevere dividendi superiori agli utili risultanti dal bilancio generale della società.

19 3. L’impatto sulla struttura finanziaria: il rischio di credito

20 Basilea 2 e il rischio di credito

21 Basilea 2 e il rischio di credito
Calcolo del requisito patrimoniale secondo il primo pilastro di Basilea 2

22 Basilea 2 e il rischio di credito
Definizione di rischio di credito

23 Basilea 2 e il rischio di credito
Le tipologie di Rischio di credito

24 Basilea 2 e il rischio di credito
Le metodologie di calcolo delle attività a rischio (RWA)

25 Implicazioni sul rischio di credito dell’istituto finanziatore
PD: probabilità di default della controparte. PD controparte Rischio di credito

26 Implicazioni sul rischio di credito dell’istituto finanziatore
LGD: valore atteso della quota del credito non recuperabile in caso di insolvenza, neppure attivando azioni giudiziarie o stragiudiziali di recupero (complemento a 1 dei tassi di recupero). LGD linea di credito Rischio di credito

27 Implicazioni sul rischio di credito dell’istituto finanziatore
EAD: entità dell’esposizione al momento dell’insolvenza, eventualmente corretta in presenza di una opzione di aumento dell’esposizione in capo alla controparte legata alla forma tecnica del finanziamento. EAD Rischio di credito

28 Implicazioni sul rischio di credito dell’istituto finanziatore
M: stima della scadenza del finanziamento. M della linea di credito Rischio di credito

29 Implicazioni sul rischio di credito dell’istituto finanziatore
Quali sono le implicazioni per il finanziatore? Alterazione della struttura dell’attivo Modifica della composizione dell’equity Modulazione dell’attribuzione dei flussi di cassa e dei redditi di esercizio Differente grado di aggredibilità degli asset di bilancio 29

30 Implicazioni sul rischio di credito dell’istituto finanziatore
Quali sono le azioni che il finanziatore può intraprendere (1)? Fissazione di covenants ad hoc Limiti alla composizione dell’equity e alla distribuzione di utili Condivisione con tutti gli shareholders del termsheet del finanziamento Passare da un’ottica di finanziamento di impresa a una di finanziamento di progetto 30

31 Implicazioni sul rischio di credito dell’istituto finanziatore
Quali sono le azioni che il finanziatore può intraprendere (2)? Necessaria analisi per sensitività Mutata prospettiva dell’analisi del rischio Governance diventa parte fondamentale della valutazione di affidabilità 31

32 Implicazioni sul rischio di credito dell’istituto finanziatore
Meglio una torta in molti, Che una schifezza da soli… GRAZIE 32


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