Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99

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Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 ESAME DI STATO   Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99

CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) I ANNO II ANNO III ANNO M = 6 3-4 4-5 6 < M ≤ 7 5-6 7 < M ≤ 8 6-7 8 < M ≤ 9 7-8 9 < M ≤ 10 8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

POF – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO Il credito scolastico sarà attribuito nella misura massima della banda di oscillazione di riferimento nei seguenti casi: la media dei voti, all’interno della fascia, supera la metà della banda di oscillazione e l’assiduità nella frequenza non è inferiore all’85% dei giorni di attività didattica; alunni che, pur non superando con la media dei voti la banda di oscillazione, in presenza comunque di una frequenza non inferiore all’85%, abbiano partecipato con correttezza, serietà ed impegno al processo formativo ed alle attività scolastiche promosse nell’ambito del POF; alunni che, pur non superando con la media dei voti la banda di oscillazione, in presenza comunque di una frequenza non inferiore all’85%, presentano almeno un credito formativo. Agli alunni che beneficiano di un aiuto con voto di consiglio a giugno e/o in sede di scrutinio integrativo viene assegnato il punteggio minimo della banda di oscillazione.   Il credito formativo, debitamente certificato, può essere riconosciuto ai fini di cui sopra se coerente con le finalità educative e con gli obiettivi definiti nel POF, e correlato ad attività, non sporadiche e/o occasionali, svolte in ambiti della società civile legati alla formazione della persona (volontariato, sport, associazionismo culturale, apprendimenti non formali), compatibili con la frequenza scolastica e che non abbiano inciso negativamente sul rendimento scolastico.

ATTRIBUZIONE DELLA LODE Con l’attribuzione della lode, /…/, la commissione di esame attesta il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame. CHI CONSEGUE ALL’ESAME 100 PUNTI senza il bonus CREDITO: 25 + SCRITTI : 45 + ORALE: 30 Attribuiti all’unanimità dalla Commissione !!!

ATTRIBUZIONE DELLA LODE a condizione che … CREDITO SCOLASTICO DI 25 punti Senza integrazione (all’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323) SCRUTINI FINALI TERZA, QUARTA E QUINTA: almeno 8 in tutte le discipline compresa la condotta SCRUTINI FINALI TERZA, QUARTA E QUINTA : Credito scolastico massimo, attribuito all’unanimità dal Consiglio di classe

art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 Fermo restando il massimo dei 25 punti 5 complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.