La giurisdizione Teramo 2013/2014. Art 2 D. leg.vo 546 del 1992 Formulazione originaria: elenco puntuale dei tributi appartenenti alla giurisdizione dei.

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La giurisdizione Teramo 2013/2014

Art 2 D. leg.vo 546 del 1992 Formulazione originaria: elenco puntuale dei tributi appartenenti alla giurisdizione dei giudici tributari (per i tributi non inclusi residuava la cognizione del giudice ordinario) Post art. 12, co. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448: ampliamento delle sfera di cognizione delle commissioni tributarie a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie

Segue: art. 2 cit. Adozione del criterio della materia; In mancanza di disposizioni transitorie vale il principio della perpetuatio iurisdictionis; La modifica conferma un trend normativo e giurisprudenziale che mostra i seguenti vantaggi: a) celerità e fluidità del processo tributario; b) collegialità e specializzazione dell’organo giudicante; c) funzione deflativa.

Le controversie ricomprese nella giurisdizione tributaria Tutti quei tributi già devoluti alla giurisdizione dell’AGO; Tutto ciò che può definirsi tributo: ad es. i diritti annuali camerali, i contributi di bonifica; Controversie in materia di sanzioni→ problematiche applicative, cfr. Cass , n.2888; Risoluzione in via incidentale delle questioni rilevanti ai fini delle controversie ad esse devolute (esclusione di quelle in materia di falso e sullo stato o la capacità delle persone diverse dalla capacità di stare in giudizio) Poteri di disapplicazione: ex art. 7, co. 5 disapplicazione di regolamenti e atti generali.

Le controversie escluse 1) i proventi percepiti dai comuni per la fornitura di acqua potabile; 2) le somme dovute ai sensi dell’art. 18 della L. n. 319/1976 sulla depurazione e scarico delle acque di rifiuti; 3) i canoni demaniali.

Modifiche ex art. 3-bis, co. 1 D.L. n. 203 del 2005 E’ stato precisato che spettano alla cognizione del giudice tributario le controversie sui tributi di ogni genere e specie “comunque denominati” (ossia in ragione della natura sostanziale della prestazione e, dunque, a prescindere dal nomen iuris con cui la stessa viene qualificata).

Modifiche ex art. 3-bis, co. 1 D.L. n. 203 del 2005 Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63 del D.Leg.vo n. 446, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Pronuncia di illegittimità costituzionale Corte cost. 10 marzo 2008, n. 64: ha sancito la illegittimità dell’art. 2 D.leg.vo n. 546 del 1992 nella parte in cui devolve alla cognizione del giudice speciale tributario le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.leg.vo n. 446 del 1997.

Altre giurisdizioni Giudice amministrativo: l’impugnazione degli atti di carattere generale; Giudice ordinario: accertamento del diritto al rimborso di una somma indebitamente versata a titolo di tributo e di cui l’amministrazione riconosce pacificamente la spettanza al contribuente.

Permanenza dei limiti interni Di carattere soggettivo: Art. 10 del D. leg.vo n. 546 del 1992 Di carattere oggettivo: Art. 19 del D. leg.vo n. 546 del 1992

Limiti interni: art. 19 D.leg.vo n. 546 del 1992 Elencazione tassativa degli atti impugnabili: l’ampliamento della giurisdizione tributaria è stata operata mantenendo i c.d. limiti interni alla giurisdizione tributaria, individuabili in funzione da quanto disposto dall’art. 19 →problematiche applicative, cfr. Cass del 2007.

Diniego di autotutela: SS. UU del 10 agosto 2005 Dopo l’unificazione della giurisdizione tributaria compiuta con la L. n. 448 del 2001 spetta al giudice tributario accertare il corretto esercizio del potere di autotutela in materia tributaria; Resta ancora da chiarire, però, stante gli attuali limiti interni della giurisdizione tributaria segnati dall’art. 19 del D. leg.vo n. 546 del 1992 se il diniego di autotutela rientri tra gli atti autonomamente impugnabili. Altro punto rimasto aperto è se il diniego di autotutela può essere impugnato solo in base a vizi sopravvenuti ovvero anche per vizi originari dell’atto impositivo.

SS.UU. 27 marzo 2007, n Conferma la giurisdizione tributaria in materia di impugnazione del diniego di autotutela; Il diniego di autotutela rientra nelle categorie di atti impugnabili previste dall’art. 19 D.leg.vo n. 546 del 1992; N.B. Il ricorso non è proponibile avverso qualsiasi diniego di autotutela

Limiti all’impugnazione 1 Avverso il mero rifiuto esplicito di esercizio dell’autotutela può esercitarsi un sindacato nelle forme ammesse sugli atti discrezionali soltanto sulla legittimità del rifiuto Il giudice, cioè, non può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa altrimenti si verificherebbe una indebita sostituzione nell’attività amministrativa.

Limiti all’impugnazione 2 Avverso il rifiuto dell’ annullamento che contenga anche una conferma della pretesa tributaria il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa. L’A.F. dovrà adeguarsi a tale pronuncia e in difetto il contribuente potrà esperire il rimedio del ricorso in ottemperanza

Limiti all’impugnazione 3 Il carattere discrezionale dell’autotutela comporta la inapplicabilità dell’istituto del silenzio rifiuto Non è proponibile un ricorso per impugnare un rigetto tacito dell’istanza di autotutela (contra SS.UU /2005 ritenevano la giurisdizione tributaria anche in ordine alle impugnazioni proposte avverso il rifiuto tacito dell’A.F.)

Limiti all’impugnazione Per Vizi originari Quando il contribuente ha chiesto l’annullamento in autotutela di atti impositivi per vizi già presenti fin dalla notificazione dell’atto  L’impugnazione del diniego non può essere disgiunta dall’impugnazione dell’atto impositivo Per Vizi sopravvenuti Quando il contribuente con l’istanza di annullamento in autotutela intende far valere eventi sopravvenuti, ossia sorti in un momento successivo rispetto alla notificazione dell’atto  nessuna preclusione per il contribuente che potrà far valere con ricorso tali vizi in sede di impugnazione del diniego

Quadro di riferimento Il diniego di autotutela è impugnabile dinanzi alle commissioni tributarie; Deve trattarsi di un diniego espresso; I motivi di impugnazione devono essere diversi da quelli che avrebbero potuto essere posti a fondamento del ricorso avverso l’atto da annullare.

Sez. trib. n del 2006 ( con la quale si è conclusa la vicenda processuale concernente la sent. n /2005) Conferma l’autonoma impugnabilità del diniego di autotutela per motivi diversi da quelli che avrebbero giustificato l’annullamento dell’atto impositivo (nella specie un avviso di irrogazione delle sanzioni notificato nel 1993)