1. 2 Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono una forma di tutela del cittadino emigrato. Lo Stato Italiano, di fronte al fenomeno.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
IL SENSO DELLE PAROLE I Vol. IL SENSO DELLE PAROLE
Advertisements

21/10/10 a cura del Patronato INCA CGIL 1 Armonizzazione e scioglimento Fondo Elettrici Legge 122/2010 INCA - CGIL.
LA NUOVA DIRETTIVA 2005/60/CE Sergio Maria Battaglia
IL TRATTATO DI LISBONA.
Pag. 1 COSTITUZIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DEI COMPARTI SANITA, AUTONOMIE LOCALI E SETTORI AFFINI Realizzazione.
Frontespizio Economia Monetaria Anno Accademico
1 la competenza alfabetica della popolazione italiana CEDE distribuzione percentuale per livelli.
Indennità di disoccupazione 2009 (scheda aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge 247/07 di attuazione del protocollo sul Welfare del 23 luglio.
A.A Corso di Politica Sociale Maria Letizia Pruna Sesta lezione Le politiche pensionistiche.
Dipartimento di Ricerca Sociale - Università del Piemonte Orientale 1 Castelli Aperti giugno 2005 Castello di Camino (AL) IL PUBBLICO DI CASTELLI.
EPA 02/03 XIII / 1 LUnione Europea e le sue Istituzioni: unintroduzione un po di storia… alcune informazioni di base sui paesi membri le istituzioni dellUE.
1. 2 CAMERA DI COMMERCIO PESARO E URBINO Elaborazione Servizio Statistica Fonti: ISTAT – Unioncamere – Tagliacarne – Infocamerere – Regione Marche – Comune.
Riforma della previdenza complementare Delega: legge 23 agosto 2004, n Art.1, comma 1, lett.e): adozione di misure finalizzate ad incrementare i.
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, BENI, SERVIZI E CAPITALI
it Le nuove pensioni LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 247 Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
Seminario Toscana/ Umbria 1 I fondi e la crisi. Seminario Toscana/ Umbria 2 I fondi e la crisi.
Mario Guarnone Responsabile Vendite Lombarda Vita Imperia, 11 Maggio 2007 La nuova fiscalità della previdenza complementare.
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
L’UNIONE EUROPEA Quante sono le stelle?.
Simulazione processuale in materia internazionalistica
IL LAVORO INTERMITTENTE
1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.
Accordo su modifica scalone. dal 1° gennaio 2008 Lav. dipendentiLav. autonomi Anni di contributi Età anagrafica Anni di contributi Età anagrafica
LINPS A TUTELA DEI LAVORATORI MIGRANTI UN IMPEGNO COSTANTE CHE SI RINNOVA NEL TEMPO.
Assicurazione Sociale per IImpiego Introdotta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva.
Intesa col Governo in materia previdenziale PENSIONI DI ANZIANITA…ed altro A cura dellUfficio Studi e formazione Cisl Toscana –23 Luglio 2007.
TOTALIZZAZIONE Scheda Riepilogativa
INPS Le prestazioni familiari in regime internazionale
POLITICHE URBANE E MOBILITÀ SOSTENIBILE: LE PROSPETTIVE PER ROMA CAPITALE Qualità dei servizi pubblici a Roma: focus sul trasporto locale Roma, 20 settembre.
Scheda Ente Ente Privato Ente Pubblico. 2ROL - Richieste On Line.
L’UNIONE EUROPEA LA STORIA.
1 Guida per linsegnamento nei corsi per il conseguimento del CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE.
Direttiva 2005/36/CE Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
DINAMICA DEMOGRAFICA 2012 Popolazione residente al : abitanti Il dato della popolazione è allineato ai risultati del Censimento della.
Bando Arti Sceniche. Per poter procedere è indispensabile aprire il testo del Bando 2ROL - Richieste On Line.
LE SAI LE TABELLINE? Mettiti alla prova!.
Dr.ssa Maria Antonella Arras
Bando di Residenza Cap Scheda ENTE 3ROL - Richieste On Line.
1 Guida per linsegnamento nei corsi per il conseguimento del CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE.
VENEZIA 13 DICEMBRE LE FINALITÀ DELLA CASSA 24/3/1998 ISTITUZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IN FAVORE DI IP.AS.VI. STATUTO.
DONNE E POLITICHE PREVIDENZIALI
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
f.a.b.i. Federazione Autonoma Bancari Italiani - ROMA 2.
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
Le pensioni in Germania
L’Unione Europea.
ASPI Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2.
Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione Attuazione dell’articolo 2, comma.
I.N.P.S. Polo del welfare Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
lun mar mer gio ven SAB DOM FEBBRAIO.
ANZIANITA’ E VECCHIAIA
INPDAP – cenni sulla previdenza degli enti pubblici
A cura di Metello Cavallo e di Simone Lauria. INCA CGIL MILANO
CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (C. I. E
programma Garanzia giovani
Segreteria Generale - Uil Post Comunicazione Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione.
CONOSCERE LA CASSA DI PREVIDENZA PERCHÉ E COME COSTRUIRSI UN FUTURO REGGIO NELL’EMILIA, 27 MARZO.
Rapporti internazionali e fonti del diritto tributario.
L’Ancl celebra i 150 anni dell’unità d’Italia nel ricordo di tutti i lavoratori e tutte le imprese che hanno contribuito a farla.
IL GIOCO DEL PORTIERE CASISTICA. Caso n. 1 Il portiere nella seguente azione NON commette infrazioni.
Tutela della maternità e della paternità Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 S.O. n. 93/L) Paola Franzin – Valentina.
Le prestazioni sociali, assistenziali e socio-sanitarie esigibili dai cittadini italiani, comunitari e stranieri. Relatore Avv. Dario Vinci Formatore.
11 LA GARANZIA DELLA MOBILITÀ PENSIONISTICA DEL LAVORATORE IN ITALIA  Ricongiunzione gratuita ( l. 322/58; art. 1, l. n. 29/79)  Ricongiunzione onerosa.
Pensione di vecchiaia Requisiti previgente normativa e casi di deroga al d.l. 201/2011 lavoratori già assicurati al lavoratori assicurati dall’
Pensione di vecchiaia anticipata Pensione di anzianità: evoluzione verso il superamento e attuali requisiti Pensione di vecchiaia anticipata: Requisito.
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI Analisi della domanda sociale Assegnazioni E.R.P. Erogazione contributi (con aggiornamenti.
Analisi dell’attuale assetto del sistema pensionistico in rapporto alla tutela ex art. 38 Cost Analisi della struttura del sistema previdenziale pensionistico.
Indennità di disoccupazione Mini-ASpI COSA È È una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1°
Transcript della presentazione:

1

2 Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono una forma di tutela del cittadino emigrato. Lo Stato Italiano, di fronte al fenomeno dell'emigrazione di cittadini italiani all'estero per motivi di lavoro, ha stipulato con molti Stati apposite convenzioni internazionali volte ad assicurare agli italiani emigrati gli stessi benefici di sicurezza sociale previsti dalla legislazione del paese estero per i propri cittadini.

3 Cambiati negli ultimi anni i flussi migratori le stesse convenzioni, sempre per salvaguardare i diritti, sono ora in via di stipula anche con i Paesi di provenienza degli immigrati che vivono e lavorano nel nostro Paese

4 Per realizzare l’obiettivo, ogni accordo è basato fondamentalmente su tre principi

5 parità di trattamento: ogni Stato riserva ai cittadini dell'altro Stato contraente lo stesso trattamento, in termini di obblighi e diritti, riservato ai propri cittadini;

6  applicazione della legge vigente nel luogo in cui viene svolta l'attività lavorativa: a questo principio della legislazione applicabile sono previste alcune eccezioni per evitare la doppia contribuzione (distacchi);

7 totalizzazione: sono previste regole di cumulo dei periodi assicurativi svolti negli Stati contraenti per il diritto alle prestazioni

8 Le convenzioni riguardano in genere: · Prestazioni di invalidità · Prestazioni di vecchiaia · Prestazioni ai superstiti · Prestazioni in caso di morte · Prestazioni in caso di disoccupazione · Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro · Prestazioni in caso di malattia · Prestazioni per la maternità Prestazioni per i familiari

9

10 La C.E.E. (Comunità Economica Europea), istituita con Trattato di Roma il , si è trasformata in U.E. (Unione Europea) dopo il trattato di Maastricht del All'interno dell'U.E. è prevista la libera circolazione dei lavoratori senza discriminazione alcuna. I Regolamenti C.E.E. che disciplinano la materia della Sicurezza Sociale nell'U.E sono: Il reg. CEE n. 1408/71 Il reg. CEE n. 574/72

11 Con il progressivo allargamento della UE verso est anche le legislazioni dei nuovi stati membri si sono uniformate al Regolamento che nella forma è rimasto lo stesso

12

13 I principi generali ai quali si uniformano sono: · 1. parità di trattamento dei cittadini dei Paesi contraenti · 2. territorialità dell'obbligo assicurativo · 3. totalizzazione dei periodi di assicurazione fatti valere nei Paesi contraenti per raggiungere il diritto alle prestazioni previste · 4. esportabilità delle prestazioni · 5. possibilità della totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini del diritto alla prosecuzione volontaria.

14 Sono convenzioni siglate tra DUE STATI I contraenti si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione della manodopera. Le convenzioni per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato devono essere ratificate da una legge ordinaria. Hanno validità solo per gli Stati firmatari ed operano in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni.

15 La differenza fondamentale tra regolamenti comunitari e convenzioni bilaterali è di natura giuridico formale. Infatti i regolamenti comunitari esplicano efficacia immediata ed obbligatoria in virtù della natura sovra- nazionale degli organi emananti, mentre le convenzioni bilaterali necessitano di apposito atto legislativo (cosiddetta legge di ratifica) per introdurre nel proprio ordinamento interno quanto convenuto con l'altro Stato.

16 Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada e Quebec, ex Jugoslavia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco, Isole di Capo Verde, Corea, Croazia, San Marino, Tunisia, Turchia, U.S.A., Uruguay, Vaticano, Venezuela.

17

18 Dal 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri e la Confederazione Svizzera, sulla libera circolazione delle persone. Le parti contraenti hanno concordato di realizzare il coordinamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale applicando la vigente regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale. Dal 1° giugno 2002, pertanto, nei rapporti con la Svizzera trovano applicazione i regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 che si sostituiscono dalla stessa data alla previgente Convenzione Bilaterale.

19 È ormai storia passata la convenzione bilaterale Italo-Svizzera che prevedeva tra le altre cose la possibilità del trasferimento dei contributi …

20

21 LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI i periodi di assicurazione e di contribuzione accreditati nei diversi paesi si cumulano ai fini del diritto alle prestazioni Si cumulano inoltre per determinare il diritto all’autorizzazione ai Versamenti Volontari

22 per determinare il diritto ad una prestazione si può ricorrere alla totalizzazione se l'assicurato può far valere in Italia almeno 52 contributi settimanali (Obbligatori, figurativi, da riscatto o da VV.) Si cumulano tutti i periodi di lavoro (se non sovrapposti) svolti presso tutti gli stati membri

23 la totalizzazione può essere operata a condizione che in Italia risulti accreditato un periodo minimo di contribuzione

24 Minimo di contribuzione richiesto in Italia per poter applicare la convenzione: Un contributo settimanale con Brasile, Jersey, ex Jugoslavia, Uruguay 52 settimane con Argentina, Australia, Isole di Capoverde, San Marino, Tunisia, U.S.A., Venezuela 53 settimane con Canapa, Quebec, Principato di Monaco 15 anni per la pensione di anzianità in convenzione con l’Australia

25 Di norma si può ricorrere alla totalizzazione per raggiungere i requisiti per l’ammissione ai Versamenti Volontari a condizione che in Italia risulti accreditata almeno una settimana di contribuzione. Eccezioni: Convenzione con Australia e Tunisia è necessario che in Italia risultino accreditate almeno 52 settimane

26 Normalmente la convenzione bilaterale consente la totalizzazione fra i periodi assicurativi dei soli due paesi contraenti. Alcune convenzioni invece prevedono la possibilità di cumulare fra loro periodi accreditati anche in paesi terzi.

27 Vi sono una serie di prestazioni a carattere non contributivo che possono essere erogate solo nel paese di residenza e non possono essere esportate in altri paesi dell’Unione Europea. Lo prevede il reg. CEE 1247/92 che contiene l’elenco, per ogni paese, delle prestazioni non esportabili.

28 Per l’Italia sono: la pensione sociale e l’assegno sociale le pensioni, gli assegni e le indennità agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili l’integrazione al trattamento minimo l’integrazione dell’assegno d’invalidità l’assegno per l’assistenza personale continuativa per i pensionati d’inabilità INPS

29 il diritto alla pensione può essere perfezionato dunque: in regime autonomo mediante il cumulo dei periodi in paesi diversi NB. LA DOMANDA VA PERO’ SEMPRE PRESENTATA IN CONVENZIONE

30 Nel primo caso Il calcolo sarà effettuato secondo le norme generali ignorando l’eventuale lavoro all’estero Nel secondo caso La pensione sarà calcolata in proporzione ai soli contributi versati nel paese che liquida la pensione. Si dice che la pensione è liquidata “in pro rata”.

31 la pensione italiana in pro – rata deve essere integrata al minimo, naturalmente tenendo conto dei redditi e del pro rata estero, a determinate condizioni

32 Il pensionato deve far valere in Italia un minimo di contributi da lavoro pari a: 52 settimane per pensioni con dec. 2/91 – 9/ sett. Per pensioni con dec. 10/92 – 1/ sett. Per pensioni con dec. Dal 2/95 questo requisito è richiesto sempre quando il pensionato è residente all’estero. (Ma se è residente nell’U.E. abbiamo detto che l’integrazione al minimo non è esportabile.)

33 Se il pensionato è residente in Italia non è richiesto un minimo di contributi per il diritto al trattamento minimo se la pensione è in convenzione con: - U.E. - Argentina, Brasile, Isole di Capoverde, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Tunisia, Uruguay, USA

34 Coloro che hanno svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale, potranno ricevere una pensione da parte di tale Stato se, in base alla normativa ivi vigente, avranno perfezionato il relativo diritto. Se intendono utilizzare in Italia la contribuzione versata nel Paese non convenzionato hanno la possibilità di richiedere il riscatto del lavoro svolto all'estero, a titolo oneroso

35 Nel caso di attività lavorativa svolta in Italia da cittadini di Paesi non convenzionati, lo Stato, con la Legge n. 189/2002, ha inteso tutelare i lavoratori extracomunitari che rimpatriano dando loro la possibilità di beneficiare di una prestazione pensionistica al compimento del 65° anno d'età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n NON E’ PIU’ POSSIBILE, AL MOMENTO DEL RIENTRO IN PATRIA, CHIEDERE IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI VERSATI