CORSO ADDETTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE I TRATTAMENTI PENSIONISTICI: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEVOLUZIONE DEL TFR A CURA DI FEDERCOOP “Nullo Baldini” 31 OTTOBRE 2007
FONTI NORMATIVE PRASSI Art. 1, comma 749 – 766 L.n. 296/2006; D.Lgs. 5 dicembre 2005, n 252; Decreto 30 gennaio 2007, di attuazione dell’art.1, comma 755 e 756 L. n. 296/2006 (FONDO TESORERIA); Decreto 30 gennaio 2007, di attuazione dell’art.1, comma 765 L. n. 296/2006 (FONDINPS); D.Lgs. N. 28 del 6 febbraio 2007. PRASSI Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007; Deliberazione COVIP 21 marzo 2007; Messaggio INPS n. 10577 del 26 aprile 2007 Circolare INPS n. 113 del 6 agosto 2007
L’UTILIZZO DEL TFR PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E’ VOLONTARIO LA NUOVA NORMATIVA ENTRA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007 RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE I FLUSSI DI TFR MATURANDO NON ANCHE IL TFR MATURATO ED ACCANTONATO IN AZIENDA AL 31/12/2006
CARATTERISTICHE DEI FONDI CONTRIBUZIONE DEFINITA funzionano in base al principio della CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE l’adesione è LIBERA E VOLONTARIA CONTRIBUTI A CARICO DATORI E LAVORATORI EVENTUALI sono AUTORIZZATI dal Ministero del Lavoro CARATTERISTICHE DEI FONDI UTILIZZO DEL TFR (fonte principale di finanziamento) la GESTIONE delle risorse è affidata a società specializzate Scopo: GARANTIRE agli iscritti delle prestazioni pensionistiche complementari
POSSIBILI OPZIONI PER IL LAVORATORE MANTENERE IL TFR IN AZIENDA VALUTARE DI VERSARE AL FONDO NEGOZIALE EVENTUALE CONTRIBUZIONE A PROPRIO CARICO POSSIBILI OPZIONI PER IL LAVORATORE VERSARE IL TFR AL FONDO PENSIONE PREVISTO DAI CCNL O ACCORDI COLLETTIVI VERSARE IL TFR AD UN FONDO PENSIONE APERTO O AD UNA POLIZZA ASSICURATIVA PREVIDENZIALE
MANTENERE IL TFR IN AZIENDA. LAVORATORE DIPENDENTE CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA SUCCESSIVA AL 29/4/93 PUO’: SCELTA ESPLICITA ENTRO GIUGNO 2007, O ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE SE SUCCESSIVA AL 1/1/2007 MANTENERE IL TFR IN AZIENDA. SE QUESTA HA ALMENO 50 DIPENDENTI, IL TFR DEVE CONFLUIRE AL FONDO PER L’EROGAZIONE AI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO GESTITO DALL’INPS SU APPOSITO CONTO APERTO C/O LA TESORERIA DELLO STATO SE NON ADERENTE, CONFERIRE TUTTO IL TFR ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA DECISIONE IRREVOCABILE DECISIONE SEMPRE REVOCABILE
3) FONDO RESIDUALE INPS: FONDINPS (art. 9, Dlgs 252/05) LAVORATORE DIPENDENTE CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA SUCCESSIVA AL 29/4/93: SILENZIO ASSENSO ENTRO GIUGNO 2007, O ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE SE SUCCESSIVA AL 1/1/2007 NON MANIFESTA ALCUNA VOLONTA’ 1) ALLA FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA, SALVO DIVERSO ACCORDO AZIENDALE; 2) SE SONO PRESENTI PIU’ FORME PENSIONISTICHE COLLETTIVE, IL DATORE DEVE FAR CONFLUIRE IL TFR INOPTATO A QUELLA A CUI HANNO ADERITO IL MAGGIOR NUMERO DI LAVORATORI; 3) FONDO RESIDUALE INPS: FONDINPS (art. 9, Dlgs 252/05) IL DATORE DI LAVORO TRASFERISCE TUTTO IL TFR MATURANDO
CHE RISULTI GIA’ ADERENTE A FONDI PENSIONE AL 31/12/2006 LAVORATORE DIPENDENTE CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA SUCCESSIVA AL 29/4/93 Confermato dal DM 30/01/2007 CHE RISULTI GIA’ ADERENTE A FONDI PENSIONE AL 31/12/2006 ENTRO GIUGNO 2007, O ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE SE SUCCESSIVA AL 1/1/2007 NON SONO CHIAMATI AD EFFETTUARE ALCUNA SCELTA perché TFR E’ GIA’ TUTTO AL FONDO DI PREVIDENZA
DECISIONE IRREVOCABILE DECISIONE SEMPRE REVOCABILE LAVORATORE DIPENDENTE CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ANTECEDENTE AL 29/4/93 PUO, ’: SCELTA ESPLICITA ENTRO GIUGNO 2007, O ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE SE SUCCESSIVA AL 1/1/2007 MANTENERE IL TFR IN AZIENDA. SE QUESTA HA ALMENO 50 DIPENDENTI, IL TFR DEVE CONFLUIRE AL FONDO PER L’EROGAZIONE AI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO GESTITO DALL’INPS SU APPOSITO CONTO APERTO C/O LA TESORERIA DELLO STATO SE GIA’ ADERENTE, CONFERIRE IL TFR (tutto o il residuo) ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCELTA DECISIONE IRREVOCABILE DECISIONE SEMPRE REVOCABILE
CHE NON ABBIA GIA’ ADERITO A FONDI PENSIONE AL 31/12/2006 LAVORATORE DIPENDENTE CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ANTECEDENTE AL 29/4/93 SCELTA ESPLICITA CHE NON ABBIA GIA’ ADERITO A FONDI PENSIONE AL 31/12/2006 ENTRO GIUGNO 2007, O ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE SE SUCCESSIVA AL 1/1/2007 PUO’ VERSARE LA QUOTA DI TFR INDICATA NEGLI ACCORDI COLLETTIVI, O IL 50% DEL TFR, SE L’ACCORDO DI RIFERIMENTO NON CONTIENE ALCUNA INDICAZIONE In ogni caso PUO’ VERSARE ANCHE IL TFR RESIDUO
3) FONDO RESIDUALE INPS: FONDINPS (art. 9, Dlgs 252/05) LAVORATORE DIPENDENTE CON ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA ANTECEDENTE AL 29/4/93: SILENZIO ASSENSO ENTRO GIUGNO 2007, O ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE SE SUCCESSIVA AL 1/1/2007 NON MANIFESTA ALCUNA VOLONTA’ 1) ALLA FORMA PENSIONISTICA COLLETTIVA, SALVO DIVERSO ACCORDO AZIENDALE; 2) SE SONO PRESENTI PIU’ FORME PENSIONISTICHE COLLETTIVE, IL DATORE DEVE FAR CONFLUIRE IL TFR INOPTATO A QUELLA A CUI HANNO ADERITO IL MAGGIOR NUMERO DI LAVORATORI; 3) FONDO RESIDUALE INPS: FONDINPS (art. 9, Dlgs 252/05) IL DATORE DI LAVORO TRASFERISCE IL MATURANDO TFR RESIDUO PER LAVORATORI NON ADERENTI AL 31/12/2006
DECRETO MINISTERIALE 30 GENNAIO 2007 (comma 765 L.F.) – circ. INPS 70/2007 – mess. INPS 10577/2007 LAVORATORI GIA’ IN FORZA AL 31/12/2006 DECORRENZA TRASFERIMENTO TFR: LAVORATORE ADERISCE ALLA PREV. COMPL.: DDL VERSA TFR DAL 01/07/2007, COMPRESE LE QUOTE MATURATE DALLA DATA DELL’OPZIONE AL 30/06/2007, il TFR MATURATO DAL 01/01 ALLA DATA OPZIONE RESTA IN AZIENDA TFR1 LAVORATORE SILENTE: DDL VERSA IL TFR MATURANDO AL FONDO NEGOZIALE DAL 01/7/2007; QUELLO PRIMA RESTA IN AZIENDA LAVORATORE MANTIENE TFR IN AZIENDA: DDL CON > 50 DIP, TRASFERISCE TFR AL FONDO TESORERIA INPS DAL MESE SUCCESSIVO ALL’OPZIONE, OVVERO DAL MESE SUCCESSIVO ALLA CONSEGNA DEL MOD TFR1. DEVE ESSERE VERSATO ANCHE IL TFR MATURATO DAL 1/1/2007 ALLA DATA DELL’OPZIONE +RIV
DECORRENZA TRASFERIMENTO TFR: DECRETO MINISTERIALE 30 GENNAIO 2007 (comma 765 L.F.) circ. INPS 70/2007 – mess. INPS 10577/2007 DECORRENZA TRASFERIMENTO TFR: LAVORATORI ASSUNTI DAL 01/01/2007 LAVORATORE ADERISCE ALLA PREV. COMPL. ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE: DDL VERSA TFR DAL 1/7/2007, COMPRESE LE QUOTE MATURATE DAL MESE ALL’OPZIONE. IL TFR MATURATO DALL’ASSUNZIONE SINO AL MESE PRECEDENTE ALL’OPZIONE RESTA IN AZIENDA/FDO TESORERIA INPS TFR2 LAVORATORE MANTIENE TFR IN AZIENDA: DDL CON > 50 DIP, TRASFERISCE TFR AL FONDO TESORERIA INPS DAL MESE SUCC. ALLA DATA DELL’OPZIONE, CONSEGNA DEL MOD. TFR2, COMPRESE LE QUOTE MATURATE + RIV DALLA DATA DI ASSUNZIONE LAVORATORE SILENTE, DDL VERSA IL TFR MATURANDO AL FONDO NEGOZIALE DAL 7° MESE DALL’ASSUNZIONE. IL TFR MATURATO DALL’ASSUNZIONE RESTA IN AZIENDA, QUINDI FDO TESORERIA INPS
DELIBERA COVIP: lavoratori che devono esprimere volontà circa destinazione del TFR maturando o opzioni dei lavoratori che abbiano già espresso volontà in virtù di pregressi rapporti di lavoro Il modulo TFR 2 non deve essere compilato dagli assunti dopo il 31/12/2006, se abbiano già devoluto il proprio TFR alla previdenza complementare in modo espresso o tacito ENTRO 6 MESI DALL’ASSUNZIONE: IL LAVORATORE DEVE ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTA’ SOLO CIRCA L’INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE E LA MISURA DEL TFR CHE INTENDE CONFERIRE. LA PRECEDENTE SCELTA RESTA EFFICACE ANCHE PER I NUOVI RAPPORTI DI LAVORO LA SCELTA PUO’ ESSERE FATTA CON QUALSIASI DOCUMENTO SCRITTO + MODULO ADESIONE
DECRETO MINISTERIALE (comma 757 L.F.) – CIRC. INPS 70/2007 DATORI DI LAVORO APPARTENENTI AL SETTORE PRIVATO, ESCLUSI I D.L. DOMESTICI SOGGETTI OBBLIGATI AL FINANZIAMENTO FONDO TESORERIA DL CHE ABBIANO AVUTO IN FORZA ALMENO 50 ADDETTI – MEDIA ANNUALE 2006- - MEDIA ANNO SOLARE DI INIZIO ATTIVITA’
DECRETO MINISTERIALE (comma 757 L. F.) – CIRC. INPS 70/2007 MEDIA ANNUALE DEI LAVORATORI IN FORZA NEL 2006 SI COMPUTANO TUTTI I LAVORATORI A PRESCINDERE DAL TIPO DI CONTRATTO E I PART TIME SI COMPUTANO IN PROPORZIONE ALL’ORARIO SVOLTO (STAGIONALI ED INTERMITTENTI COMPRESI) SI COMPUTANO ANCHE I LAVORATORI ASSENTI SE NON SOSTITUITI, LAVORATORI DISTACCATI CALCOLO FORZA LAVORO: 50 ADDETTI SONO COMPRESI ANCHE I LAVORATORI NON DESTINATARI DELL’ART. 2120 C.C. (es ENPAIA) NON SONO COMPRESI I LAVORATORI SOMMINISTRATI
LAVORATORI PER I QUALI DEVE ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO AL FONDO TESORERIA TUTTI LAVORATORI NEI CONFRONTI DEI QUALI TROVA APPLICAZIONE IL TFR AI SENSI DELL’ART. 2120 C.C. OBBLIGO VERSAMENTO INVECE NON SUSSISTE PER: - LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO INFERIORE A 3 MESI; LAVORATORI STAGIONALI DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE, PER I QUALI IL TERMINE NON E’ PRESTABILITO; LAVORATORI A DOMICILIO; IMPIEGATI, QUADRI E DIRIGENTI SETTORE AGRICOLO; LAVORATORI PER I QUALI IL CCNL PREVEDE UNA CORRESPONSIONE PERIODICA DELLE QUOTE DI TFR MATURATE, ANCHE MEDIANTE RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO; LAVORATORI PER I QUALI I CCNL PREVEDONO L’ACCANTONAMENTO DELLE QUOTE MATURATE DI TFR PRESO SOGGETTI TERZI (Es: operai edili).
ESEMPIO 1 - Ogni lavoratore sarà considerato in relazione ai mesi o frazioni di mese di attività, tenuto conto che il periodo di attività è convenzionalmente stabilito in 26 giornate per l’intero mese: Azienda con la seguente forza lavoro : 40 lavoratori a tempo indeterminato in forza per l’intero 2006 15 lavoratori part time al 50% dell’orario pieno presenti in organico per l’intero 2006 9 contratti a tempo determinato ciascuno per la durata di 9 mesi che si sono alternati nel corso del 2006 4 lavoratori intermittenti a temine per 6 mesi, per 6 giornate al mese. In questo caso la media sarà la seguente: [12.480 (312x40) + 2.340 (312x15x50%) + 2.106 (26x9x9) + 144 (6x6x4] = 17.070 17.070/312 = 54,71 In questo caso il TFR che i lavoratori hanno chiesto che rimanesse in azienda dovrà essere versato al Fondo Tesoreria INPS
E’ ESCLUSO L’OBBLIGO DI VERSAMENTO!!! CONSIDERAZIONI: IL NUMERO DI GIORNATE CHE FA SCATTARE L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO AL FONDO TESORERIA E’ PARI, PER L’INTERO ANNO DI ATTIVITA’, A 15.600 (50X26X12); QUALSIASI VALORE INFERIORE A QUELLO INDICATO NON FA SCATURIRE L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO ES: UN TOTALE DI GIORNATE COMPLESSIVAMENTE LAVORATE NEL CORSO DEL 2006 PARI A 15.599, CORRISPONDENTE AD UNA MEDIA DI 49,99 LAVORATORI (15.599/312) E’ ESCLUSO L’OBBLIGO DI VERSAMENTO!!!
I DECRETI MINISTERIALI DEL 30 GENNAIO 2007- CIRCOLARE INPS 70/2007 Modalità di versamento: mensilmente, salvo conguaglio di fine anno o fine rapporto di lavoro, secondo le modalità ed i termini previsti per la contribuzione obbligatoria (DM 10; F24) Ammontare da versare: un contributo pari alla quota di TFR di cui all’art. 2120 c.c. non destinata alle forma di previdenza complementare, al netto dello 0,50%
CONTRIBUTI MENSILI DOVUTI AL FONDO TESORERIA; LIQUIDAZIONE DEL TFR ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, IL TFR COMPLESSIVO È LIQUIDATO AL DIPENDENTE DAL DATORE DI LAVORO ANCHE PER LA QUOTA PARTE DI COMPETENZA DEL FONDO TESORERIA (QUINDI PER IL LAVORATORE NON CAMBIA NULLA). IL D.L. PROVVEDERÀ A RECUPERARE QUANTO ANTICIPATO PER CONTO DEL FONDO TESORERIA INPS. IL CONGUAGLIO OPERERA’ SUL DM10 DEL MESE DI EROGAZIONE DEL TFR, PRIORITARIAMENTE VERSO: CONTRIBUTI MENSILI DOVUTI AL FONDO TESORERIA; IN CASO DI INCAPIENZA, CONTRIBUTI DOVUTI ALL’INPS (IVS E CONTRIBUZIONE MINORE); IN CASO DI INCAPIENZA, CONTRIBUZIONE IVS DOVUTA AD ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ( SERVONO CONVENZIONI); IN CASO DI INCAPIENZA, IL DATORE NE DEVE FARE APPOSITA COMUNICAZIONE AL FONDO, IL QUALE PROVVEDERA’ ALLA LIQUIDAZIONE ENTRO 30 GIORNI
ANTICIPAZIONI DI TFR CHIESTE DAL LAVORATORE (AI SENSI DELL’ART. 2120 del cc; ART. 2, comma 5 DM 30/1/2007): L’AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’ANTICIPAZIONE È CALCOLATO SULL’INTERO VALORE DI TFR MATURATO (QUOTA MATURATA C/O DL + QUOTA MATURATA C/O FONDO TESORERIA). LE ANTICIPAZIONI SONO PERO’ EROGATE INTEGRALMENTE DAL D.L., PRIORITARIAMENTE CON RIFERIMENTO AL TFR MATURATO SINO AL 31/12/06 PRESSO IL D.L. MEDESIMO, ED IN SECONDO LUOGO, ANTIPANDO PER CONTO DEL FONDO TESORERIA ANCHE LA QUOTA RESIDUA. IL DATORE DI LAVORO PROVVEDERÀ COMUNQUE A PAGARE QUANTO SPETTANTE AL LAVORATORE RECUPERANDO LA QUOTA PRESSO IL FONDO TESORERIA INPS ATTRAVERSO IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO MENSILE MEDIANTE CONGUAGLIO SUL DM10.
LA CONTRIBUZIONE T.F.R. cooperativa 1% 1,1% dal lavoratore 2%del TFR calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o 100% TFR maturato nel periodo di riferimento 1% dal lavoratore 1,1% dall’azienda La contribuzione minima e’ stabilita dal CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari FILCOOP
LA CONTRIBUZIONE T.F.R. datore di lavoro 0,55% 1,55% dal lavoratore 3,45 % o 6,91% dal TFR maturando 1,55% dall’azienda E’ fissata con delibera dell’assemblea dei soci. La contribuzione minima uguale a quella stabilita per i dipendenti dal ccnl del settore commercio FONDO FON.TE.
LA CONTRIBUZIONE T.F.R. cooperativa 1% 1,% dal lavoratore dall’azienda 1,80%del TFR calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR o 100% TFR maturato nel periodo di riferimento 1% dal lavoratore 1,% dall’azienda La contribuzione minima e’ stabilita dal CCNL per i dipendenti da cooperative sociali COOPERLAVORO
TRATTAMENTO FISCALE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI E PREMI; DISCIPLINA NORMATIVA E FISCALE DELLE PRESTAZIONI – ANTICIPAZIONI E RISCATTI; AGEVOLAZIONI PER IL REDDITO DI IMPRESA GENERALE ANTICIPAZIONE AL 1° GENNAIO 2007 ANCHE DEGLI ASPETTI FISCALI
REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (Art. 8 D.Lgs. N. 252/2005) I CONTRIBUTI VERSATI DAL DDL E DAL LAVORATORE SONO DEDUCIBILI FINO AD UN MASSIMO DI € 5.164,57, AI SENSI DELL’ART. 10 DEL TUIR CONTRIBUTI NON DEDOTTI DEVONO ESSERE COMUNICATI AL FORMA PENSIONISTICA ENTRO IL 31/12 DELL’ANNO SUCCESSIVO CONTRIBUTI VERSATI IN FAVORE DI SOGGETTI A CARICO (art. 12 TUIR) LA DEDUCIBILITA’ COMPETE AL SOGGETTO NEI CONFRONTI DEL QUALE TALI PERSONE SONO A CARICO, PER L’AMMONTARE NON DEDOTTO DAGLI STESSI, NEL RISPETTO SEMPRE DEL LIMITE COMPLESSIVO DI € 5.164,57
DISPOSIZIONE DI FAVORE PER LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007 QUESTI LAVORATORI, PER I PRIMI 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, POSSONO, NEI 20 ANNI SUCCESSIVI AL 5°, DEDURRE DAL REDDITO COMPLESSIVO I CONTRIBUTI ECCEDENTI € 5.164,57 PER UN IMPORTO PARI ALLA DIFFERENZA TRA € 25.822,85 ED I CONTRIBUTI EFFETTIVAMENTE VERSATI NEI PRIMI 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE, E COMUNQUE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A € 2.582,29 OGNI ANNO DAL 6° AL 25° ANNO POTRANNO, QUINDI, ESSERE DEDOTTI CONTRIBUTI FINO AL LIMITE MASSIMO DI €7.747,14 (5.164,57+ 2.582,29)
OGNI ANNO PUO’ QUINDI DEDURRE € 5.164,57+ 1.041,14) DISPOSIZIONE DI FAVORE PER LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2007 NUOVO ASSUNTO IL 1° gennaio 2007, SI ISCRIVE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER 5 ANNI: DAL 2007 AL 2011 VERSA € 1.000,00 PER OGNI ANNO, PER UN TOTALE DI € 5.000,00 PER I 20 ANNI SUCCESSIVI AL 5°. OSSIA DAL 2012 AL 2031 PUO’ DEDURRE € 1.041,14 (€ 25.822,85-€5.000,00)= € 20.822,85/20 OGNI ANNO PUO’ QUINDI DEDURRE € 5.164,57+ 1.041,14)
OGGETTO DEL TRASFERIMENTO: PORTABILITA’ DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PREVIDENZIALI (art. 14 N. 252/2005) DECORSI DUE ANNI DALL’ISCRIZIONE AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, L’ADERENTE PUO’ TRASFERIRE L’INTERA POSIZIONE AD ALTRA FORMA PREVIDENZIALE EVENTUALE CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, IN BASE ALLE MODALITA’ STABILITE DAI CCNL O ACCORDI AZIENDALI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO: TFR MATURANDO
PRESTAZIONI (Artt. 11,14 D.Lgs. N. 252/2005) RENDITA VITALIZIA E/O CAPITALE PRESTAZIONI (Artt. 11,14 D.Lgs. N. 252/2005) RISCATTO TRATTAMENTO FISCALE ANTICIPAZIONI
RENDITA VITALIZIA/CAPITALE (art. 11 N. 252/2005) CONDIZIONI: MATURAZIONE DEI REQUISITI PER PERCEPIRE LA PENSIONE PUBBLICA, NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA; 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA PRESTAZIONE PUO’ ESSERE EROGATA IN FORMA DI CAPITALE PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AL 50% DI QUANTO MATURATO NELLA POSIZIONE INDIVIDUALE, LA DIFFERENZA IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA ECCEZIONE SE LA RENDITA CALCOLATA SUL 70% DEL MONTANTE MATURATO E’ INFERIORE AL 50% DELL’ASSEGNO SOCIALE, L’EROGAZIONE PUO’ ESSERE INTERAMENTE IN CAPITALE, COME PURE PER I VECCHI ISCRITTI A VECCHI FONDI
RISCATTO (art.11, 14 N. 252/2005) VENGONO MENO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER RAGGIUNGIMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE NEL REGIMENTE PUBBLICO IN MANCANZA DEI 5 ANNI DI ADESIONE AL FONDO PARZIALE (50%) CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA CHE COMPORTA INOCCUPAZIONE PER UN PERIODO DA 12 M A 48 M., O QUALORA IL DATORE ATTIVA MOBILITA’, CIG, CIGS - DOPO 12 MESI PERDITA DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE CAMBIAMENTO DI LAVORO, IN ALTERNATIVA AL TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA (VERIFICA CON LE NORME STATUTARIE DELLE FORME DI PEVIDENZA COMPLEMENTARE) TOTALE (100%), IN CASO DI INVALIDITA’ PERMANENTE, (con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3), O CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA CHE COMPORTA INOCCUPAZIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A 48 M., O QUALORA IL DATORE ATTIVA MOBILITA’, CIG, CIGS – DOPO 48 MESI LIQUIDAZIONE IMMEDIATA NEL RISPETTO DEI TEMPI TECNICI DELLA FORMA DI PREV. COMPL.
RISCATTO (artt.11 e 14, D.Lgs N. 252/2005) DECESSO DELL’ADERENTE ALLA FORMA PENSIONISTICA PRIMA DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA DOPO LA MATURAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA INTERA POSIZIONE è RISCATTATA DAGLI EREDI, OVVERO DAI BENEFICIARI DESIGNATI DALL’ISCRITTO RESTITUZIONE AI BENEFICIARI DEL MONTANTE RESIDUO, O IN ALTERNATIVA, EROGAZIONE DI UNA RENDITA CALCOLATA IN BASE AL MONTANTE RESITUALE
ANTICIPAZIONI, (Art. 11, COMMA 7 D.Lgs. N. 252/2005) PER SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA E INTERVENTI DI RISUTRUTTURAZIONE ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ADERENTI IN QUALSIASI MOMENTO E PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AL 75% DI QUANTO MATURATO DOPO 8 ANNI DI ISCRIZIONE E PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AL 75% DI QUANTO MATURATO DOPO 8 ANNI DI ISCRIZIONE E PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AL 30% DI QUANTO MATURATO
TASSAZIONE PRESTAZIONI – IMPONIBILE MONTANTE ACCUMULATO AL NETTO DEI RENDIMENTI GIA’ TASSATI IN CAPO ALLA FORMA PREV. COMPL. CON L’ALIQUOTA SOSTITUTIVA DELL’ 11% E AL NETTO DEI RENDIMENTI CHE MATURANO IN FASE DI EROGAZIONE (12,50%) A PRESCINDERE DALLE MODALITA’ DI EROGAZIONE (RENDITA E/O CAPITALE) RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15% LA RITENUTA DEL 15% E’ RIDOTTA DI UNA QUOTA PARI AL 0,30% PER OGNI ANNO ECCEDENTE IL 15° DI PARTECIPAZIONE A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, CON UN LIMITE MASSIMO DI RIDUZIONE DEL 6% LA RITENUTA E’ OPERATA DALLA FORMA PENSIONISTICA
TASSAZIONE PRESTAZIONI, ART. 14 SUL RISCATTO SIA PARZIALE CHE TOTALE E’ OPERATA RIDOTTA DI UNA QUOTA PARI AL 0,30% PER OGNI ANNO ECCEDENTE IL 15° DI PARTECIPAZIONE A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, CON UN LIMITE MASSIMO DI RIDUZIONE DEL 6% RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15% SULLE SOMME RISCATTATE PER MOTIVI “DIVERSI” LA RITENUTA E’ DEL 23% (tali ipotesi devono essere individuate dai fondi)
ANTICIPAZIONI, (Art. 11, COMMA 7 D.Lgs. N. 252/2005) PER SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVISSIME SITUAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA E INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ULTERIORI ESIGENZE DEGLI ADERENTI RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15% RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23% RIDOTTA DI UNA QUOTA PARI AL 0,30% PER OGNI ANNO ECCEDENTE IL 15° DI PARTECIPAZIONE A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, CON UN LIMITE MASSIMO DI RIDUZIONE DEL 6% Per ulteriori riflessioni ed approfondimenti: www.covip.it; www.tfr.gov.it/tfr/hometfr.htm