USO IMPROPRIO DEL CELLULARE IN CLASSE
Introduzione: In questa presentazione vengono illustrate le conseguenze per sé e per gli altri derivanti da un utilizzo scorretto del cellulare
Buon senso… Il Ministero della Pubblica Istruzione non vieta di portare il cellulare a scuola ma dice che durante le lezioni vanno tenuti SPENTI; questo vale sia per alunni che per professori.
A cosa può servire il cellulare in classe: Ascoltiamo musica Mandiamo messaggi Scarichiamo versioni tradotte Traduciamo frasi in inglese Lo usiamo come calcolatrice
Risulta evidente che il cellulare è un ottimo strumento per “barare” e non stare attenti alla lezione… VI SEMBRA CORRETTO??? …forse no…
Richiamo privato orale Ritiro del cellulare In ordine di gravità sono le seguenti le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto: Richiamo privato orale Ritiro del cellulare Nota sul registro di classe Nota sul registro con lettera a casa Sospensione Attività riparatorie
… e siamo solo all’inizio! Sappiamo tutti che la maggior parte delle volte che utilizziamo il cellulare in classe è per fare foto o video; questo uso può farci incorrere in sanzioni pecuniarie e/o penali. Vediamo…
Facendo foto o video in classe si corrono i seguenti pericoli: Violazione privacy (diritto all’immagine) Diffamazione Si può incorrere in queste violazioni anche involontariamente!! …molto meglio EVITARE completamente di usare il cellulare…
La violazione della Privacy Le persone possono essere riprese solo se d’accordo, è necessario il consenso esplicito. Il consenso per riprendere o divulgare video non è richiesto quando serve per: necessità di giustizia, scopi didattici o culturali, polizia. Le persone comuni possono essere riprese durante cerimonie di interesse pubblico. Queste sono le sanzioni in ordine di gravità: Attività riparatorie Allontanamento fino a 15 giorni Multa pecuniaria Possibile espulsione dalla scuola per un determinato periodo
Diffamazione Si intende la stima e l’opinione di cui ciascuno gode nel contesto sociale Si incorre nel reato della diffamazione quando si condividono filmati o foto (ad esempio) che compromettono l’immagine di qualcuno, cioè la sua reputazione Attività riparatorie Allontanamento fino a 15 giorni Multa pecuniaria Possibile espulsione dalla scuola per un determinato periodo Punita con una pena fino a sei anni di carcere e multa pecuniaria da 500 a oltre 500.000 €
Una recentissima circolare del ministro dell’istruzione dice: Le multe pecuniarie per utilizzo scorretto del cellulare sono state aumentate fino ad un massimo di 30000€ Non è però questo il principale motivo dell’emanazione di questa direttiva, lo scopo sarebbe dare una più accurata informazione dei giovani riguardo questo argomento L’utilizzo del cellulare non è vietato, può essere usato anche per registrare lezioni, tutto questo con previa richiesta a colui che verrà filmato, ciò che è vietato è la divulgazione del documento.
QUESTO E’ UN RISCHIO CHE CI VOGLIAMO PRENDERE?!?! …Abbiamo dunque visto che le conseguenze possono essere molto spiacevoli…ma… QUESTO E’ UN RISCHIO CHE CI VOGLIAMO PRENDERE?!?!
Probabilmente vediamo il fatto come una questione remota ma a causa di un semplice scherzo si può cadere in una causa che non coinvolge solo noi ma anche i nostri genitori!! Provate a immaginare i vostri genitori che devono pagare un “sacco” di soldi di multa per colpa vostra! Non è neanche solo una questione di soldi perché i genitori risulterebbero correi in una causa del genere siccome sarebbero tenuti a controllare l’operato dei propri figli. Usare il cellulare in classe può facilmente andare ben oltre la semplice (e sconveniente) distrazione…o no??
Bibliografia: Decalogo delle linee guida emanate dal ministro Fioroni 8/11/07 “uso del cellulare a scuola e sanzioni disciplinari” (www.scuolaer.it) DPR 24 Giugno 1998 n.249 Circolare Ministeriale 25/08/98 n.362 Regolamento di Istituto Prot. N.30/dip/segr. 15/03/07 Lettera di Fioroni ai genitori, 14/09/07 (www.pubblica.istruzione.it/areagenitori) Cassazione 12501/2000 Legge n.633 22/04/41 art. 96-97 Codice Penale art.595 (diffamazione) Cassazione 12929/2007