IVA COMUNITARIA NELLA LEGISLAZIONE INTERNA 2003 331.37.00A IVA COMUNITARIA NELLA LEGISLAZIONE INTERNA PROVVEDIMENTO TITOLO DL 30 agosto 1993 n. 331 artt. 38 e seguenti (oggetto di diverse modifiche tra cui DL n. 41/95, L. n. 28/97, D.Lgs n. 191/2002) Introduzione disciplina provvisoria sugli scambi intracomunitari Decreto 16 febbraio 1993 Modelli IVA Intra 12 e Intra 13 acquisti enti e agricoltori Decreto 21 ottobre 1992 Modelli IVA Intra 1 e Intra 2 DPR 7 gennaio 1999 n. 10 Semplificazioni modelli Decreto 27 ottobre 2000 Modelli Iva Intra 1 e 2 in euro Decreto 12 dicembre 2002 Decreto 20 ottobre 1997 n. 419 Regolamento depositi IVA
Operazioni intracomunitarie 2002 331.37.00A ARTICOLO 37 Operazioni intracomunitarie 1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ART.37 2004 331.37.01 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ART.37 REGIME TRANSITORIO ABBATTIMENTO FRONTIERE FISCALI Modifica nozione di esportazione e importazione Definito “acquisto intracomunitario” quale fatto generatore dell’imposta Per i soggetti passivi di imposta sostituiti i controlli doganali con quelli telematici (intrastat) Per i consumatori finali eliminato ogni controllo doganale e pagamento dell’IVA nel Paese di origine dei beni LUOGO DI TASSAZIONE Paese di destinazione negli scambi tra operatori economici Paese di origine negli acquisti effettuati da privati
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ART.37 2004 331.37.02 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ART.37 REGIME TRANSITORIO E DEFINITIVO ACQUISTI INTRA REGIME TRANSITORIO Soggetti nel paese di destinazione Gli acquirenti contabilizzano l’IVA a debito e a credito con reverse-charge REGIME DEFINITIVO Soggetti nel paese di origine Gli acquirenti pagheranno l’imposta al fornitore con conseguente detrazione interna CESSIONI INTRA Non imponibili nel paese di origine I cedenti non assoggettano ad imposta nazionale le vendite Soggette nel paese di origine I cedenti applicheranno e assolveranno l’Iva sulle vendite
Acquisti intracomunitari 2002 331.38.00A ARTICOLO 38 Acquisti intracomunitari 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. 2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto. Continua …
Acquisti intracomunitari 2002 331.38.00B ARTICOLO 38 Acquisti intracomunitari … 3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: a) [abrogata]; b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro; e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Continua …
Acquisti intracomunitari 2002 331.38.00C ARTICOLO 38 Acquisti intracomunitari … 4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8 bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti. Continua …
Acquisti intracomunitari 2002 331.38.00D ARTICOLO 38 Acquisti intracomunitari … 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto; Continua …
Acquisti intracomunitari 2002 331.38.00E ARTICOLO 38 Acquisti intracomunitari … comma 5 c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire (Euro 8.263,31) e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese. Continua …
Acquisti intracomunitari 2002 331.38.00F ARTICOLO 38 Acquisti intracomunitari … 6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dall'1 gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso. Continua …
Acquisti intracomunitari 2002 331.38.00G ARTICOLO 38 Acquisti intracomunitari … 7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione. 8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 DEFINIZIONE COMMI 1- 2 331.38.01 ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 DEFINIZIONE COMMI 1- 2 L'IVA SI APPLICA SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI MOBILI MATERIALI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI PRESUPPOSTI OGGETTIVI TERRITORIALI SOGGETTIVI ONEROSITA' DELLA OPERAZIONE STATUS DI OPERATORE ECONOMICO DEL VENDITORE COMUNITARIO E DELL'ACQUIRENTE NAZIONALE ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE SUL BENE TRASFERIMENTO E TRASPORTO DI UN BENE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO CON PARTENZA DA UNO STATO MEMBRO I SOGGETTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA SE MANCA UNO SOLO DEI PRESUPPOSTI NON SI HA "ACQUISIZIONE" - L'OPERAZIONE E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA INTERNA VIGENTE NEL PAESE DI ORIGINE DEI BENI -
ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 331.38.02 ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 BENI INTRODOTTI IN CONTO PROPRIO COMMA 3 CONTRATTI - DI DEPOSITO, - DI STOCCAGGIO E SIMILI Lettera b) L'INTRODUZIONE IN ITALIA DI BENI DA PARTE O PER CONTO DI UN SOGGETTO IVA COMUNITARIO PER ESIGENZE DELLA SUA IMPRESA LA NORMA NON SI RIFERISCE A SOGGETTI ITALIANI SE IL SOGGETTO COMUNITARIO NON HA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA A QUALSIASI TITOLO DIVERSO DALLA CESSIONE ANCHE SE PROVENIENTI DA ALTRA IMPRESA ESERCITATA DALLO STESSO SOGGETTO COMUNITARIO DEVE NOMINARE RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA COSTITUISCE ACQUISTO INTRACOMUNITARIO ESCLUSI I BENI DI CUI AL COMMA 5, LETTERA A) IN LAVORAZIONE STRUMENTALI PER SERVIZI EX TEMPORANEA IMPORTAZIONE
ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 OPERAZIONI NON SOGGETTE 331.38.05 ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 OPERAZIONI NON SOGGETTE COMMA 5 ACQUISTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA Lettera a) Lettera a) Lettera a) Lettera d) QUANDO IL CEDENTE COMUNITARIO BENEFICIA DI ESONERO NEL SUO PAESE BENI INTRODOTTI IN ITALIA IN PERFEZIONAMENTO ATTIVO O PER MANIPOLAZIONI BENI STRUMENTALI DA UTILIZZARE PER LA ESECUZIONE DI SERVIZI BENI CHE SE IMPORTATI POTREBBERO BENEFICIARE DELLA TEMPORANEA IMPORTAZIONE ATTENZIONE L'OPERAZIONE E' SOGGETTA ALLA DISCIPLINA VIGENTE NEL PAESE DEL VENDITORE I BENI AL TERMINE DELLA LAVORAZIONE DEVONO USCIRE DAL TERRITORIO ITALIANO LIMITE MASSIMO DI PERMANENZA IN ITALIA UN ANNO VANNO SEMPRE RILEVATI E SEGUITI ATTENZIONE SE I BENI RESTANO IN ITALIA IL SOGGETTO COMUNITARIO DEVE ASSOLVERE L'IVA NOMINANDO UN RAPPRESENTANTE FISCALE OBBLIGO DI ISTITUIRE REGISTRO DI CARICO E SCARICO ART.50, CO 5
ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 331.38.06 ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 BENI DA INSTALLARE COMMA 5 ACQUISTO DI BENI CON POSA IN OPERA Lettera b) SE I BENI ACQUISTATI VENGONO INSTALLATI, MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA DAL FORNITORE COMUNITARIO O PER SUO CONTO NON SI TRATTA DI ACQUISTI INTRACOMUNITARI LA CESSIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA IN ITALIA (ART.7, COMMA 2, D.P.R. 633/72 NELLA NUOVA VERSIONE MODIFICATA DALL'ART.57 D.L. 331/93) SE CHI ACQUISTA E' SOGGETTO D'IMPOSTA SE CHI ACQUISTA E' PRIVATO L'ACQUIRENTE ITALIANO EMETTE AUTOFATTURA AI SENSI DELL'ART.17 D.P.R. 633/1972 IL CEDENTE COMUNITARIO HA L'OBBLIGO DI NOMINARE IN ITALIA IL RAPPRESENTANTE FISCALE PER ASSOGGETTARE AD IVA LA VENDITA INTERNA COMPILA IL MOD. INTRA 2 BIS AI SOLI FINI STATISTICI NON REALIZZA UN ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
ACQUISTI INTRACOMUNITARI 331.38.08 BENI MOBILI USATI D.L. 23.02.95 N.41 ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.37, CO.2 DISCIPLINA ASSOGGETTATI AD IMPOSTA CON REGIME DEL MARGINE NEL PAESE DEL CEDENTE NON ASSOGGETTATI AD IMPOSTA NEL PAESE DEL CEDENTE NON SONO CONSIDERATI ACQUISTI INTRACOMUNITARI SONO CONSIDERATI ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DISCIPLINA ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 MEZZI DI TRASPORTO NUOVI 2005 331.38.03 ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 MEZZI DI TRASPORTO NUOVI COMMA 3 Lettera e) DISCIPLINA L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DA PARTE DI CHIUNQUE (ANCHE PRIVATO) PURE SE IL CEDENTE NON E' SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA NEL SUO PAESE COSTITUISCE ACQUISTO INTRACOMUNITARIO IN ITALIA LA DISCIPLINA DI IMMATRICOLAZIONE, CONTROLLO P.R.A. E PAGAMENTO DELL'IVA IN ITALIA E’ CONTENUTA NEL SUCCESSIVO ART.53, NEL D.M. 19 GENNAIO 1993 E NELLA FINANZIARIA 2005 (Legge n. 311/2004)
2005 331.38.03A ACQUISTI INTRACOMUNITARI ART.38 MEZZI DI TRASPORTO NUOVI COMMA 4 CHE SIANO STATI IMMATRICOLATI DA MENO DI SEI MESI OVVERO * CHE ABBIANO PERCORSO UNA DISTANZA INFERIORE A SEIMILA KM VEICOLI CON CILINDRATA > 48 CC O POTENZA > 7,2 KW CHE ABBIANO NAVIGATO PER MENO DI CENTO ORE OVVERO * CHE SIANO STATI IMMATRICOLATI O ISCRITTI DA MENO DI TRE MESI IMBARCAZIONI SUPERIORI m 7,5 (ESCLUSO 8 BIS D.P.R. 633/72) CHE ABBIANO VOLATO PER MENO DI QUARANTA ORE OVVERO * CHE SIANO STATI IMMATRICOLATI O ISCRITTI DA MENO DI TRE MESI AEROMOBILI SUPERIORI KG 1.550 (ESCLUSO 8 BIS D.P.R. 633/1972) * ATTENZIONE: Sono nuovi qualora ricorra almeno una delle due condizioni indicate !!!
2003 331.38.10 Acquisti intracomunitari di beni usati. Disciplina dell'acquisto e della rivendita 1° CASO Un commerciante italiano di auto usate acquista una autovettura usata presso un rivenditore tedesco per 5.164,57 Euro non in regime del margine ma come cessione intracomunitaria e senza applicazione di alcuna imposta tedesca. Successivamente rivende l'auto in Italia a complessivi 7.746,85 Euro, imposta inclusa. Il commerciante italiano deve: - integrare la fattura di 5.164,57 Euro ricevuta dal suo cedente tedesco senza addebito d'imposta, con l'applicazione dell'IVA per 1.032,91 Euro; - annotare la fattura e la relativa imposta nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti. Così attraverso il meccanismo del reverse-charge si rende contemporaneamente debitore e creditore dell’imposta potendo detrarre l’IVA sull’acquisto dell’auto trattandosi di un bene che rientra nella sua ordinaria attività d’impresa; -assoggetta ad IVA la successiva vendita interna, corrispondente all'aliquota del 20% sul valore pieno di vendita pari 7.746,85 Euro IVA inclusa (7.746,85 Euro: 120 x 100 = 6.455,71 Euro x 20% = 1.291,14 Euro. Si renderà, pertanto, debitore dell’imposta per tale importo.
2003 331.38.11 Acquisti intracomunitari di beni usati. Disciplina dell'acquisto e della rivendita 2° CASO Un imprenditore non commerciante abituale di auto, acquista un auto usata in Germania al prezzo di 5.164,57 Euro da un soggetto passivo che non ha applicato il regime del margine. Dopo due anni rivende l’auto stessa. L’imprenditore italiano: - deve integrare la fattura di 5.164,57 Euro ricevuta dal suo cedente tedesco senza addebito d'imposta, con l'applicazione dell'IVA per 1.032,91 Euro; - deve annotare la fattura nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti; - così attraverso il meccanismo del reverse-charge si rende contemporaneamente debitore e creditore dell’imposta ma può detrarre l'imposta con le limitazioni poste dall'articolo 19-bis 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 (si veda il paragrafo 1.3 in commento a tale articolo); - la successiva vendita interna segue le disposizioni contenute nell’articolo 30, comma 5 della legge n.388 del 2000, sicché se l’imposta è stata detratta parzialmente nella misura del 10 o del 50 per cento anche la base imponibile della successiva cessione è soggetta ad IVA limitatamente alla stessa percentuale del 10 o del 50 per cento.
Territorialità delle operazioni intracomunitarie 2002 331.40.00A ARTICOLO 40 Territorialità delle operazioni intracomunitarie 1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. 2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa. Continua …
Territorialità delle operazioni intracomunitarie 2002 331.40.00B ARTICOLO 40 Territorialità delle operazioni intracomunitarie … 3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato. Continua …
Territorialità delle operazioni intracomunitarie 2002 331.40.00C ARTICOLO 40 Territorialità delle operazioni intracomunitarie … 4 bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato. 5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta. Continua …
Territorialità delle operazioni intracomunitarie 2002 331.40.00D ARTICOLO 40 Territorialità delle operazioni intracomunitarie … 6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro. 7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti. Continua …
Territorialità delle operazioni intracomunitarie 2002 331.40.00E ARTICOLO 40 Territorialità delle operazioni intracomunitarie … 8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro. 9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4 bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.
TERRITORIALITA' SERVIZI INTRACOMUNITARI ART.40 331.40.04 TERRITORIALITA' SERVIZI INTRACOMUNITARI ART.40 PRESTAZIONI INTERESSATE COMMI 4bis - 5 - 6 - 8 SERVIZI CONNESSI AGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI PER I QUALI SONO STATE MODIFICATE LE NORME SULLA TERRITORIALITA' LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI BENI PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI INTRACOMUNITARI DI BENI (CARICO, SCARICO, ECC.) PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONIE RELATIVE A: - CESSIONI INTRACOMUNITARIE - ACQUISTI INTRACOMUNITARI - LOCAZIONI MEZZI DI TRASPORTO - TRASPORTI DIVERSI DA QUELLI INTRACOMUNITARI RELATIVE INTERMEDIAZIONI RELATIVE INTERMEDIAZIONI ATTENZIONE LE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (ES. INTERMEDIAZIONI SU ESPORTAZIONI O IMPORTAZIONI DI BENI, TRASPORTI DI BENI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE, LAVORAZIONI NON INTRACOMUNITARIE, ECC.) SEGUONO LE "VECCHIE" NORME CONTENUTE NELL'ART.7 DEL D.P.R. 633/1972
TERRITORIALITA' SERVIZI 331.40.05 TERRITORIALITA' SERVIZI INTRACOMUNITARI ART.40 RILEVANZA COMMI 4bis - 5 - 6 - 8 REGOLE GENERALI COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA COMUNITARIO COMMITTENTE PRIVATO, SOGGETTO COMUNITARIO SENZA PARTITA IVA O SOGGETTO EXTRA COMUNITARIO PRESTAZIONE SOGGETTA NEL PAESE DEL COMMITTENTE PRESTAZIONE SOGGETTA PER LE LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE PER I TRASPORTI INTRACOMUNITARI E RELATIVE INTERMEDIAZIONI PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI E RELATIVE INTERMEDIAZIONI PER LE PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE NELLO STATO DOVE VIENE EFFETTUATA LA LAVORAZIONE DOVE VIENE EFFETTUATA L'OPERAZIONE DI VENDITA O DI ACQUISTO DI BENI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE NELLO STATO DOVE INIZIA IL TRASPORTO DOVE VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO
LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE ART.40 331.40.06 LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE ART.40 INDIVIDUAZIONE COMMA 4 bis SONO ATTRATTE ALLA DISCIPLINA LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI ESEGUITE IN UNO STATO DELLA COMUNITA' SI TRATTA DI CONTRATTI: - D'APPALTO - D'OPERA - SIMILI - MANIPOLAZIONI USUALI, ECC. - RIPARAZIONI, ECC. (EX ART.38, C.3, LETT.A , ART.41, C.2, LETT.A, ART.58, C.2) COMPRESE LE PERIZIE ATTENZIONE AL TERMINE DELLA PRESTAZIONE I BENI DEVONO ESSERE STRASPORTATI O SPEDITI IN UNO STATO DIVERSO DA QUELLO IN CUI E' STATA ESEGUITA LA LAVORAZIONE O LA RIPARAZIONE SE I BENI RESTANO NELLO STATO OVE E' STATA ESEGUITA LA PRESTAZIONE SI SEGUE LA DISCIPLINA INTERNA DELLO STATO. (IN ITALIA ART.7, C.4, LETT.B, DPR N.633/72)
TRASPORTI INTRACOMUNITARI ART.40 331.40.10 TRASPORTI INTRACOMUNITARI ART.40 NOZIONE COMMA 7 PER TRASPORTO INTRACOMUNITARIO SI INTENDE IL TRASPORTO DI BENI - CON QUALSIASI MEZZO - CON LUOGO DI PARTENZA E LUOGO DI ARRIVO NEL TERRITORIO DI DUE STATI MEMBRI MEZZO LUOGO DI PARTENZA LUOGO DI ARRIVO ANCHE SE ATTRAVERSANO TERRITORI NON APPARTENENTI ALLA UNIONE EUROPEA - STRADALE - FERROVIARIO - MARITTIMO - AEREO INIZIO EFFETTIVO TRASPORTO LUOGO IN CUI SI CONCLUDE EFFETTIVAMENTE IL TRASPORTO SEGUONO LA STESSA DISCIPLINA I TRASPORTI RELATIVI A SINGOLE TRATTE NAZIONALI EFFETTUATE DA SUB-VETTORI IN CONNESSIONE AD UN TRASPORTO INTRACOMUNITARIO LE PRESTAZIONI DI VETTORIAMENTO TRAMITE CONDUTTORE O ELETTRODOTTI TRA DUE STATI MEMBRI I SINGOLI VETTORI DEVONO FORNIRE PROVA IDONEA
TRASPORTI INTRACOMUNITARI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 331.40.11 TRASPORTI INTRACOMUNITARI ART.40 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE NAZIONALE PRESTAZIONE SEMPRE SOGGETTA IVA IN ITALIA VETTORE VETTORE VETTORE SOGGETTO IVA IN ITALIA RESIDENTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO RESIDENTE IN UN PAESE EXTRA COMUNITARIO IL COMMITTENTE RICEVE UNA FATTURA INTERNA CON IVA EMESSA DAL VETTORE IL COMMITTENTE RICEVE UNA FATTURA ESTERA SENZA IMPOSTA EMESSA DAL VETTORE IL COMMITTENTE ITALIANO EMETTE AUTOFATTURA CON IVA A NORMA DELL'ART.17 D.P.R. 633/1972 ANNOTA LA FATTURA NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI CON LE ALTRE FATTURE ITALIANE INTEGRA CON IVA E REGISTRA LA FATTURA SECONDO LE NORME PREVISTE DALLA DISCIPLINA DELL'IVA INTRACOMUNITARIA ANNOTA IN CONTABILITA' GENERALE IL DOCUMENTO ESTERO EMESSO DAL TRASPORTATORE
TRASPORTI INTRACOMUNITARI 331.40.12 TRASPORTI INTRACOMUNITARI ART.40 OBBLIGHI DEL VETTORE NAZIONALE NUOVA DISCIPLINA COMMITTENTE SOGGETTO IVA IN ITALIA COMMITTENTE SOGGETTO IVA IN UN PAESE MEMBRO COMMITTENTE PRIVATO O EXTRA COMUNITARIO PRESTAZIONE SOGGETTA AD IVA NELLO STATO DEL COMMITTENTE COMUNITARIO PRESTAZIONE SOGGETTA AD IVA IN ITALIA TRASPORTO CON INIZIO IN ITALIA TRASPORTO CON INIZIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO PRESTAZIONE SOGGETTA AD IVA IN ITALIA PRESTAZIONE FUORI CAMPO IVA IN ITALIA IL VETTORE ITALIANO EMETTE FATTURA CON IVA IL VETTORE ITALIANO EMETTE FATTURA "NON SOGGETTA" - ART.46 - IL VETTORE ITALIANO EMETTE FATTURA CON IVA IL VETTORE DEVE NOMINARE IN QUELLO STATO UN RAPPRESENTANTE FISCALE RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA CHE PROVVEDE A VERSARE L'IVA IN QUEL PAESE CONCORRE - VOLUME DI AFFARI - PLAFOND - STATUS VIENE INTEGRATA CON IVA DAL COMMITTENTE COMUNITARIO NEL SUO PAESE
Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 2005 331.53.00A ARTICOLO 53 Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma. Continua …
Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 2005 331.53.00B ARTICOLO 53 Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto 2. Continua …
Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 2005 331.53.00C ARTICOLO 53 Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi 4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta. 5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, dopo le parole: "formalità doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30.8.1993, n. 331".
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ART.53 331.53.01 MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ART.53 DISCIPLINA I SEGUENTI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI SONO SEMPRE SOGGETTI AD IMPOSTA NEL PAESE DI DESTINAZIONE ANCHE SE IL CEDENTE, L'ACQUIRENTE O ENTRAMBI SONO PRIVATI VEICOLI IMBARCAZIONI (ESCLUSE QUELLE DI CUI ALL'ART. 8 BIS LETT. A D.P.R. 633/1972) AEROMOBILI (ESCLUSI QUELLI DI CUI ALL'ART.8 BIS LETT. C D.P.R. 633/1972) - CILINDRATA > 48 CC - POTENZA > 72 KW LUNGHEZZA > 7,5 MT PESO >1.550 KG IMMATRICOLATI < 6 MESI O PERCORSO < 6.000 KM IMMATRICOLATI < 3 MESI O NAVIGATO < 100 H ISCRITTI < 3 MESI O VOLATI < 40 H
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ART.53 331.53.02 MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ART.53 CESSIONI COMMA 1 LE VENDITE DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI SONO "NON IMPONIBILI" IN ITALIA IN QUANTO SOGGETTE AD IVA NEL PAESE DI DESTINAZIONE SE EFFETTUATE DA UN PRIVATO ITALIANO SE EFFETTUATE DA SOGGETTO D'IMPOSTA ITALIANO L'ACQUIRENTE COMUNITARIO (PRIVATO O SOGGETTO IVA) DEVE VERSARE L'IMPOSTA NEL SUO PAESE SECONDO LE REGOLE IVI VIGENTI IL CEDENTE ITALIANO PUO' RECUPERARE L'IVA PAGATA ALL'ACQUISTO O UNA PARTE DI ESSA (MOD.38 RIC) IL CEDENTE ITALIANO EMETTE FATTURA "NON IMPONIBILE" CON IDENTIFICAZIONE DEL BENE SE ACQUISTA PRIVATO SE ACQUISTA SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA L'ATTO DI VENDITA DEVE IDENTIFICARE IL BENE E RIPORTARE NUMERO DI IDENTIFICAZIONE SE CHI ACQUISTA E' UN SOGGETTO D'IMPOSTA COMUNITARIO LA FATTURA DI VENDITA NON VA REGISTRATA LA FATTURA DI VENDITA VA REGISTRATA
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ART.53 331.53.03 MEZZI DI TRASPORTO NUOVI ART.53 ACQUISTI COMMI 2 - 3 - 4 GLI ACQUISTI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI SONO SEMPRE E IN OGNI CASO SOGGETTI AD IVA IN ITALIA ANCHE SE I CEDENTI, GLI ACQUIRENTI O ENTRAMBI SONO PRIVATI SE EFFETTUATI DIRETTAMENTE DA PRIVATI SE EFFETTUATI DA SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA L'IMPOSTA VA VERSATA INTEGRANDO E REGISTRANDO LA FATTURA ESTERA L'IMPOSTA VA VERSATA PRESSO L'UFFICIO IVA L'IMMATRICOLAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALL'ACQUISTO MA PRIMA DELLA IMMATRICOLAZIONE NON PUO' AVVENIRE SENZA AVER FORNITO AL PUBBLICO REGISTRO LA PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SECONDO LE NORMALI DISPOSIZIONI DEGLI ALTRI ACQUISTI INTRACOMUNITARI I DOCUMENTI VANNO CONSERVATI PER CINQUE ANNI ATTENZIONE SENZA ALCUN OBBLIGO DI REGISTRAZIONE (ART.47, COMMA 5) PER GLI ACQUISTI DI VEICOLI "USATI" NON SI PAGA L'IVA IN ITALIA
ARTICOLO 53 Finanziaria 2005 (L. 311/04) Commi 378/380 331.53.04 ARTICOLO 53 Finanziaria 2005 (L. 311/04) Commi 378/380 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 Agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alla precedente disposizione Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al DPR n. 358/2000, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi della precedente disposizione
ARTICOLO 53 Finanziaria 2005 (L. 311/04) Commi 378/380 331.53.05 ARTICOLO 53 Finanziaria 2005 (L. 311/04) Commi 378/380 I soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei Trasporti Terrestri, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.