TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO 04 APRILE 2009 TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO 04 APRILE 2009 cittadinanzattiva
Tribunale per i diritti del malato nasce a metà anni 80 MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO Tribunale per i diritti del malato nasce a metà anni 80 MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO
I DIRITTI DEL MALATO I DIRITTI DEL MALATO cittadinanzattiva DIRITTI DEL MALATO TRIBUNALE PER I
Cenni storici sulla Sanità in Italia Strutture destinate ad accogliere i pellegrini e diseredati Ospedali d’inizio ‘900 Prima riforma del sistema ospedaliero (anni ‘60-’70) Riforma del SSN (Legge 833 del ) Dlgs 229/92 Dlgs 517 E SEGUENTI Strutture destinate ad accogliere i pellegrini e diseredati Ospedali d’inizio ‘900 Prima riforma del sistema ospedaliero (anni ‘60-’70) Riforma del SSN (Legge 833 del ) Dlgs 229/92 Dlgs 517 E SEGUENTI
RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE Legge N. 833 del 23 Dicembre 1978
ART.1 La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e dell’attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. ART.1 La Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e dell’attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del SSN compete allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Principi ispiratori della Legge 833/78
1.La FORMAZIONE di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità; 2.La PREVENZIONE delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3.La DIAGNOSI e la CURA degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4.La RIABILITAZIONE degli stati invalidanti e di inabilità somatica e psichica; 1.La FORMAZIONE di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità; 2.La PREVENZIONE delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3.La DIAGNOSI e la CURA degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4.La RIABILITAZIONE degli stati invalidanti e di inabilità somatica e psichica; Obiettivi della Riforma - 1
5.La PROMOZIONE e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente naturale di vita e di lavoro; 6.L’IGIENE degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e modificata; 7.Una DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto; Obiettivi della Riforma - 2
8.La FORMAZIONE PROFESSIONALE e permanente nonché l’AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO culturale del personale del servizio sanitario nazionale. Obiettivi della Riforma - 3
DIRITTI DEI CITTADINI Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del SSN il Ministero della sanità definisce con proprio decreto d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento dell’attività di prevenzione delle malattie. ………. Omissis………. A tal fine il Ministro della Sanità può avvalersi delle organizzazioni di volontariato e di tutela, secondo quanto previsto dalla Legge 266/91. DIRITTI DEI CITTADINI Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del SSN il Ministero della sanità definisce con proprio decreto d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell’andamento dell’attività di prevenzione delle malattie. ………. Omissis………. A tal fine il Ministro della Sanità può avvalersi delle organizzazioni di volontariato e di tutela, secondo quanto previsto dalla Legge 266/91. La partecipazione dei cittadini Art. 14, Comma 1, DL N. 502 e 517/92
Art. 1, Comma 1 FINALITÀ E OGGETTO DELLA LEGGE La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni dalle province autonome e dagli enti locali. Legge N. 266 dell’11 Agosto 1991 LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO
COMPLESSO DI NORME LEGISLATIVE O CONSUETUDINARIE CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI SOCIALI (PROPRIETÀ, SCIOPERO, AUTORE, RAGIONE, DIVINO) Cosa significa “DIRITTO”?
Diritti fondamentali che spettano a tutti gli esseri umani in quanto PERSONE (diritti della personalità) o che spettano ai soli CITTADINI (diritti di cittadinanza). La differenziazione viene fatta risalire storicamente alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”, in cui fu solennemente proclamata la distinzione tra la condizione di cittadino (ossia la cittadinanza) e la condizione di persona (ossia la personalità) Diritti fondamentali che spettano a tutti gli esseri umani in quanto PERSONE (diritti della personalità) o che spettano ai soli CITTADINI (diritti di cittadinanza). La differenziazione viene fatta risalire storicamente alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”, in cui fu solennemente proclamata la distinzione tra la condizione di cittadino (ossia la cittadinanza) e la condizione di persona (ossia la personalità) Diritti della Persona e del Cittadino – 1 Costituzione Italiana
La Costituzione Italiana riconosce i diritti inviolabili che spettano alla persona in quanto tale e affida allo Stato il compito di eliminare gli ostacoli di natura economica che limitano la libertà e l’uguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona Diritti della Persona e del Cittadino – 2 Costituzione Italiana
Nell’ambito dei diritti fondamentali vanno distinti altresì i diritti di LIBERTÀ dai diritti SOCIALI. I diritti di LIBERTÀ consistono nel divieto dello Stato d’interferire in alcune sfere della vita delle persone e dei cittadini. I diritti SOCIALI consistono nell’obbligo dello Stato d’intervenire per assicurare alla persona e al cittadino il godimento di alcuni beni e servizi fondamentali. Diritti della Persona e del Cittadino – 3 Costituzione Italiana
Secondo la nostra Costituzione, tra i diritti della PERSONA rientrano i DIRITTI DI LIBERTÀ (personale, di pensiero, di fede) DIRITTI SOCIALI (salute, l’istruzione, equa retribuzione del lavoro) Rientrano invece tra i diritti del CITTADINO DIRITTI DI LIBERTÀ (risiedere e circolare nel territorio dello Stato) DIRITTI SOCIALI (lavoro, sussistenza e assistenza sociale) Diritti della Persona e del Cittadino – 4 Costituzione Italiana
Strumenti di tutela – 1 FORME 1.IL COMITATO 2.L’ASSOCIAZIONE 3.LA COOPERATIVA 4.LA FONDAZIONE 1.IL COMITATO 2.L’ASSOCIAZIONE 3.LA COOPERATIVA 4.LA FONDAZIONE Dal punto di vista giuridico, le forme che, nell’ordinamento Italiano possono assumere le organizzazioni della cittadinanza attiva, sono di 4 tipi:
1.COMITATO ETICO 2.COMITATO PER IL BUON USO DEL SANGUE 3.COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE 1.COMITATO ETICO 2.COMITATO PER IL BUON USO DEL SANGUE 3.COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE Strumenti di tutela – 2 COMITATO
Il Comitato Etico è un organismo indipendente, costituito nell’ambito di una struttura sanitaria o di ricerca scientifica e composto secondo criteri di interdisciplinarietà. Il principale riferimento per le decisioni e le attività dei Comitati Etici sarà costituito, - per le valutazioni etiche - dalla “Dichiarazione di Helsinki”, nonchè ove applicabili, dalle raccomandazioni del Comitato nazionale di Bioetica. …. Strumenti di tutela – 3 COMITATO ETICO
Decreto Ministeriale 1 SETTEMBRE 1995 Decreto Ministeriale 1 SETTEMBRE 1995 Strumenti di tutela – 4 COMITATO BUON USO DEL SANGUE
FINALITÀ DEL COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE 1.Assicurare un osservatorio specifico del dolore nelle strutture sanitarie ed in particolare ospedaliere. 2.Coordinare l’azione delle differenti équipe e la formazione continua del personale medico e non medico. Strumenti di tutela – 5 COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
3.Promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture sanitarie la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli oppioidi, in coerenza con le indicazioni fornite dall’OMS, assicurando, inoltre, la valutazione periodica del loro consumo. 4.Promuovere protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore. 3.Promuovere gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture sanitarie la disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli oppioidi, in coerenza con le indicazioni fornite dall’OMS, assicurando, inoltre, la valutazione periodica del loro consumo. 4.Promuovere protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore. Strumenti di tutela – 6 COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE FINALITÀ DEL COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE
1.DIRITTI DEL MALATO 2.DIRITTI DEI MORENTI 3.DIRITTI NEI PUBBLICI SERVIZI 1.DIRITTI DEL MALATO 2.DIRITTI DEI MORENTI 3.DIRITTI NEI PUBBLICI SERVIZI CARTE DEI DIRITTI