IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Advertisements

Sezione II – La formazione delle leggi
La funzione legislativa del Parlamento
IL QUIRINALE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
IL GOVERNO.
IL GOVERNO.
Funzioni del Parlamento
Funzioni del Parlamento
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica
IL GOVERNO DELLO STATO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica elezione e funzioni
Composizione Organi Funzioni
Il Presidente della Repubblica
ORGANI COSTITUZIONALI
IL PARLAMENTO L’ ITER LEGIS.
GLI ORGANI COSTITUZIONALI: IL GOVERNO
Presidente della Repubblica
Le forme di governo Un primo test: Quali le definizioni possibili?
Gli organi costituzionali della Repubblica italiana
Presidente della Repubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Governo Il Governo è l'organo titolare del potere esecutivo ed è formato dai partiti che risultano vincitori alle elezioni politiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica
LE FUNZIONI E LE LEGGI DEL GOVERNO
Appunti sulla formazione del Governo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica approfondimenti
Diritto pubblico (2013/2014) Prof. Davide Galliani.
La formazione del governo
Governo Formazione e struttura
ORGANI COSTITUZIONALI
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Il parlamento e la formazione delle leggi
PRESIDENTE DLLA REPUBBLICA
PARLAMENTO Lezione 8.
Associazione Codici Sicilia
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Il Presidente della Repubblica
Gli organi dello Stato Il Parlamento italiano Le immunità parlamentari
La Riforma della Parte Seconda della Costituzione Prima lettura conclusa il 23 marzo 2004 BICAMERALISMO PREMIERATO DEVOLUTION CAPO DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE.
IL GOVERNO.
L’insieme delle norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LA CORTE COSTITUZIONALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Le forme di governo Un primo test: Quali le definizioni possibili?
IL GOVERNO.
Carlo Lucioni – LIUC - Diritto Pubblico – a.a.2014/2015 Università Carlo Cattaneo - LIUC Il Presidente della Repubblica Dott. Carlo Lucioni Ricercatore.
Diritto Stato, servizi, imprese.
L’ordinamento della Repubblica.
IL PARLAMENTO.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
LA CORTE COSTITUZIONALE
Nelle prossime diapositive sono inseriti riferimenti alle prospettive di riforma costituzionale, approvate in 3^ lettura dal Senato della Repubblica il.
Diritto pubblico L-Z Prof. Davide Galliani.
L’organizzazione costituzionale
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
La formazione delle leggi
Formazione delle leggi Come nasce una legge Rielaborazione di un progetto sulla Costituzione a cura di due classi seconde dell'istituto tecnico e del Liceo.
L’Italia è una Repubblica Parlamentare situata nell’Europa meridionale con una popolazione di 60,9 milioni di abitanti e la sua capitale è Roma.
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO: L’ITER DELLA LEGGE IL GOVERNO IL GOVERNO 1.Come nasce.
I L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Loris Poloni PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE DETTA «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA» IL PARLAMENTO (55-82) IL PRESIDENTE.
Il Presidente della Repubblica Italiana, nel sistema politico italiano, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unita nazionale, come stabilito.
COSTITUZIONE ITALIANA
Le forme di governo Un primo test:
Transcript della presentazione:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RUOLO DEL CAPO DELLO STATO E FORMA DI GOVERNO Nei sistemi parlamentari ruoli politico-costituzionali differenti, che possono oscillare da organo di garanzia organo costituzionale governante

In Italia: POTERI “A FISARMONICA” che si espandono o si contraggono a seconda delle diverse fasi politiche

Maggioranza assoluta dei componenti ELEZIONE: PARLAMENTOIN SEDUTA COMUNE INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI (3cad. + 1 Val d’Aosta) 1°, 2°, 3° votazione Maggioranza dei 2/3 Votazioni successive Maggioranza assoluta dei componenti

Poteri a) in ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: scioglimento delle Camere (funzionale, per perdita di rappr.tà, ecc) invio di messaggi alle Camere indizione delle elezione e fissazione della prima riunione delle nuove Camere nomina dei senatori a vita convocazione delle Camere in seduta straordinaria b) in ordine alla funzione legislativa: promulga le leggi approvate dal Parlamento può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo

Poteri c) in ordine alla funzione esecutiva e di governo – indirizzo: nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questi i Ministri conduce le consultazioni per la formazione del governo accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo nomina gli alti funzionari dello Stato di più alto grado presiede il Consiglio Supremo di Difesa (CSD); comanda le forze armate può concedere la grazia (v. sent. C.C. 200/2006) emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum

Poteri d) in ordine all’esercizio della sovranità popolare indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum e) in ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale presiede il CSM decide sui ricorsi straordinari contro atti amministrativi f) in ordine alla rappresentanza esterna accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ratifica i trattati dichiara lo stato di guerra effettua visite ufficiali all’estero

L’istituto della Controfirma Obbligo di controfirma da parte di un membro del Governo (Presidente del Consiglio o singoli ministri) per tutti gli atti presidenziali Art. 89 Cost. “Il Re non può sbagliare” “Il Re non può agire da solo”

Il valore “diverso” della controfirma - atti sostanzialmente presidenziali - atti formalmente presidenziali Il valore “diverso” della controfirma (v. C.C. sent. 200/2007) - atto formalmente e sostanzialmente presidenziale = controfirma funzione formale - atto sostanzialmente governativo = controfirma funzione sostanziale di proposta vincolante; firma del presidente funzione di controllo

Classificazione degli atti presidenziali Atti esenti da controfirma: dimissioni messaggi orali presidenza organi collegiali atto di conferimento dell’incarico al Presidente del Consiglio Atti dovuti per costituzione o per legge: promulgazione (dopo riapprovazione) indizione elezioni camere prima riunione indizione referendum

CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI (I) Atti formalmente e sostanzialmente pres.li (iniziativa presidenziale): nomina dei senatori a vita nomina dei giudici della corte costituzionale promulgazione delle leggi – atto dovuto ma v. potere di rinvio (sospensivo) messaggi formali autorizzazione presentazione ddl alle camere Atti formalmente pres.li ma sostanzialmente gov.vi (iniziativa gov.): decreti legge decreti legislativi regolamenti nomina ministri Atti sostanzialmente complessi (o duumvirali) nomina del presidente del consiglio scioglimento camere (“atto complesso eguale”) – nuove elezioni entro 70gg.

LA RESPONSABILITA’ PRESIDENZIALE Resp. Giuridica Resp. Politica fuori dall’esercizio NO delle funzioni: regole generali nell’esercizio delle funzioni

ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE SOLO PER I REATI DI: ALTO TRADIMENTO ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE In questi casi potere/dovere di rifiutare la firma: garante ultimo dell’integrità del sistema