IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RUOLO DEL CAPO DELLO STATO E FORMA DI GOVERNO Nei sistemi parlamentari ruoli politico-costituzionali differenti, che possono oscillare da organo di garanzia organo costituzionale governante
In Italia: POTERI “A FISARMONICA” che si espandono o si contraggono a seconda delle diverse fasi politiche
Maggioranza assoluta dei componenti ELEZIONE: PARLAMENTOIN SEDUTA COMUNE INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI (3cad. + 1 Val d’Aosta) 1°, 2°, 3° votazione Maggioranza dei 2/3 Votazioni successive Maggioranza assoluta dei componenti
Poteri a) in ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari: scioglimento delle Camere (funzionale, per perdita di rappr.tà, ecc) invio di messaggi alle Camere indizione delle elezione e fissazione della prima riunione delle nuove Camere nomina dei senatori a vita convocazione delle Camere in seduta straordinaria b) in ordine alla funzione legislativa: promulga le leggi approvate dal Parlamento può con messaggio motivato rinviare alle Camere le leggi per una nuova deliberazione autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo
Poteri c) in ordine alla funzione esecutiva e di governo – indirizzo: nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questi i Ministri conduce le consultazioni per la formazione del governo accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo nomina gli alti funzionari dello Stato di più alto grado presiede il Consiglio Supremo di Difesa (CSD); comanda le forze armate può concedere la grazia (v. sent. C.C. 200/2006) emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r. procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a seguito di referendum
Poteri d) in ordine all’esercizio della sovranità popolare indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum e) in ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria e amministrativa nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale presiede il CSM decide sui ricorsi straordinari contro atti amministrativi f) in ordine alla rappresentanza esterna accredita e riceve i rappresentanti diplomatici ratifica i trattati dichiara lo stato di guerra effettua visite ufficiali all’estero
L’istituto della Controfirma Obbligo di controfirma da parte di un membro del Governo (Presidente del Consiglio o singoli ministri) per tutti gli atti presidenziali Art. 89 Cost. “Il Re non può sbagliare” “Il Re non può agire da solo”
Il valore “diverso” della controfirma - atti sostanzialmente presidenziali - atti formalmente presidenziali Il valore “diverso” della controfirma (v. C.C. sent. 200/2007) - atto formalmente e sostanzialmente presidenziale = controfirma funzione formale - atto sostanzialmente governativo = controfirma funzione sostanziale di proposta vincolante; firma del presidente funzione di controllo
Classificazione degli atti presidenziali Atti esenti da controfirma: dimissioni messaggi orali presidenza organi collegiali atto di conferimento dell’incarico al Presidente del Consiglio Atti dovuti per costituzione o per legge: promulgazione (dopo riapprovazione) indizione elezioni camere prima riunione indizione referendum
CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI (I) Atti formalmente e sostanzialmente pres.li (iniziativa presidenziale): nomina dei senatori a vita nomina dei giudici della corte costituzionale promulgazione delle leggi – atto dovuto ma v. potere di rinvio (sospensivo) messaggi formali autorizzazione presentazione ddl alle camere Atti formalmente pres.li ma sostanzialmente gov.vi (iniziativa gov.): decreti legge decreti legislativi regolamenti nomina ministri Atti sostanzialmente complessi (o duumvirali) nomina del presidente del consiglio scioglimento camere (“atto complesso eguale”) – nuove elezioni entro 70gg.
LA RESPONSABILITA’ PRESIDENZIALE Resp. Giuridica Resp. Politica fuori dall’esercizio NO delle funzioni: regole generali nell’esercizio delle funzioni
ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE SOLO PER I REATI DI: ALTO TRADIMENTO ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE In questi casi potere/dovere di rifiutare la firma: garante ultimo dell’integrità del sistema