IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA NELLA COSTITUZIONE
Dopo la seconda guerra mondiale dalla beneficienza come carità al diritto all’assistenza dalle assicurazioni obbligatorie a carattere occupazionale alla sicurezza sociale
1941 Carta Atlantica Dichiarazione del Congresso di Philadelphia “diritto di ciascun cittadino alla sicurezza sociale in quanto membro della società” da Warfare a Welfare
1948 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo – ONU in continuità con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo – 1789 per completare le libertà liberali con i nuovi diritti sociali
In Assemblea Costituente Passare dalla protezione sociale e dalla beneficienza come carità alle attività sociali come strumento di politica sociale Abbandonare l’assicurazione del rischio e la prevenzione su spinta individuale per una vera e propria redistribuzione del reddito da parte dello Stato
Attività sociali Accezione ampia: un’area di servizi che comprende sanità, istruzione, assistenza, previdenza (e secondo alcuni anche edilizia economico-popolare) Accezione ristretta: la sola assistenza, come disciplinata dalla legge n. 328/2000
Definizione formale di servizi sociali: <<Le prestazioni sociali la cui previsione legislativa risponde agli obiettivi di fondo voluti dalla Costituzione in tema di promozione del benessere fisico e psichico della persona>> I FINI: artt. 2 e 3 Cost.
Specifici compiti di protezione posti in capo alla Repubblica: artt Posizione di pretesa in capo ai privati: “diritti finanziariamente condizionati” (ma v. Giur. Cost. su “contenuto essenziale del diritto”) Libertà dei privati di operare sia all’interno che all’esterno del sistema pubblico
Quali dunque le caratteristiche fondamentali dei servizi sociali? Obbligo della collettività Corrispondente pretesa della persona In ordine ai bisogni ritenuti essenziali dall’ordinamento Garanzia della presenza dei privati negli interventi Gratuità delle prestazioni (solo in parte)
ART. 38 COST. Sistema di sicurezza sociale, universalistico e solidaristico volto ad assicurare la <<libertà dal bisogno>> di tutti i cittadini Contemperamento delle logiche mutualistiche con quelle solidaristiche Diritti del singolo / Assetto organizzativo
DIRITTI DEL SINGOLO I° comma: diritto al mantenimento e all’assistenza sociale del cittadino inabile al lavoro e indigente II° comma: diritto alla previdenza, garantendo ai lavoratori non il solo mantenimento ma <<mezzi adeguati alle loro esigenze di vita>> (secondo un elenco non tassativo di eventi riconducibili agli ostacoli di cui all’art. 3, II° c.) III° comma: diritto degli invalidi e dei minorati all’istruzione e all’avviamento professionale
ASSETTO ORGANIZZATIVO IV° e V° comma: delineano le caratteristiche salienti dell’organizzazione degli enti preposti al sistema Principio pluralistico Concorso di enti pubblici e privati
Diritto alla previdenza Diritto fondamentale, imprescrittibile, irrinunciabile Conseguenze sul contenuto: benefici non insignificanti né irrisori o requisiti troppo gravosi Conseguenze sul regime giuridico della prestazione: irripetibilità, imprescrittibilità, indisponibilità, parziale impignorabilità
<<adeguatezza>> della prestazione: (SEGUE) <<adeguatezza>> della prestazione: Correlazione tra quantità livello generale e qualità del lavoro prestato di reddito idoneo e corrispettivo monetario quantomeno ad (C.C.: pensione come assicurare una <<retribuzione differita>>) esistenza libera e dignitosa Problema degli <<adeguamenti>> rispetto al potere di acquisto della moneta
(segue) Destinatari Interpretazione estensiva della sfera dei destinatari Anche soggetti che non esplicano un’attività lavorativa in senso materiale
Garanzie della effettività del diritto alla previdenza Automaticità delle prestazioni “il rapporto previdenziale si costituisce automaticamente, all’atto stesso del verificarsi dell’evento che giustifica l’instaurarsi dell’obbligo contributivo”
Diritto all’assistenza I° e III° comma art. 38: attribuzione del minimo esistenziale Determinazione delle prestazioni unica per tutti i cittadini Assistenza # beneficenza: assenza di discrezionalità circa l’erogazione delle relative prestazioni