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L’evoluzione normativa del diritto all’assistenza sociale

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Presentazione sul tema: "L’evoluzione normativa del diritto all’assistenza sociale"— Transcript della presentazione:

1 L’evoluzione normativa del diritto all’assistenza sociale
Diritto sanitario e dell’assistenza sociale Prof. Alessandra Pioggia Diritto sanitario e dell’assistenza sociale Prof. Alessandra Pioggia

2 Cenni storici La società premoderna: benefattori e povertà
La dottrina riformista del cinquecento: municipi e parrocchie; la sicurezza delle città L’Act for the relief of the poor (1601) e l’imposizione di contributi ai benestanti per le spese dei poveri L’illuminismo e la laicizzazione della carità

3 Cenni storici: in Italia
Il sistema assistenziale in epoca pre unitaria è amministrato prevalentemente dagli enti religiosi: le opere pie L’impostazione liberale delle riforme post unitarie: la natura privata delle opere pie; la mancata previsione di un diritto ad essere sollevati dal bisogno e di un piano di assistenza pubblica; La diffusione di distorsioni e ingiustizie

4 Cenni storici: in Italia
La legge 6972 del 17 luglio 1890 (legge Crispi): il riconoscimento della finalità pubblica dell’assistenza La pubblicizzazione degli enti di assistenza benefica (IPB, poi IPAB) La funzione: ”prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia...procurare l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo al miglioramento morale ed economico” L’egemonia laica dello Stato nel settore assistenziale

5 Cenni storici: in Italia
Le istituzioni dell’assistenza in epoca fascista: La pubblica amministrazione statale (ministeri degli interni e di grazia e giustizia) Gli enti pubblici specificamente preposti (ONMA) I comuni (ECA) Gli enti ecclesiastici L’assistenza come strumento di controllo sociale e di emarginazione: il “custodialismo”

6 L’assistenza nella Costituzione
I diritti sociali come diritti fondamentali che condizionano la forma di Stato: gli artt. 2 e 3 L’assistenza come sostegno a categorie determinate, l’ampia discrezionalità nella definizione dei contenuti e dei destinatari

7 L’assistenza nella Costituzione
Assistenza – disagio Art. 38, c.1 “ogni cittadino inabile al lavoro e provvisto di mezzi...ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” (principio di solidarietà Corte cost. 31/86) Previdenza – lavoro Art. 38, c. 2 “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria” (strumenti mutualistico assicurativi Corte cost. 31/86; ... la pensione sociale) Beneficenza – povertà Ex art. 117 “beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera” alla competenza normativa concorrente delle regioni

8 L’evoluzione normativa
Il primo trasferimento di funzioni alle regioni con il d.lgs. 9/1972: l’”assistenza sociale” resta di competenza statale – la “beneficenza” alle regioni La sent. Corte cost. 139/72 : assistenza come intervento a favore di categorie di soggetti determinate - funzione a bassa discrezionalità; beneficenza come rivolta a singoli individui in stato di bisogno - funzione ad elevata discrezionalità

9 L’evoluzione normativa
Il d.lgs. 616/77 e la nozione di servizi sociali: “tutte le attività ce attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti od a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o dei gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche” (art 22)

10 L’evoluzione normativa
La sent. corte cost. 174/81: “le finalità e l’ampiezza della definizione” della materia “costituiscono anzitutto i primi risultati di una nuova linea di politica sociale...” per la quale “in particolare i servizi sociali dovrebbero essere rivolti a mantenere i cittadini del loro ambiente familiare e sociale con interventi di carattere domiciliare e centri diurni” Lo Stato e la legislazione “quadro” (328/2000)

11 L’evoluzione normativa
Il d.lgs. 112/98: nell’ambito dei “servizi alla persona e alla comunità” (tutela della salute; istruzione scolastica, ecc...) i “servizi sociali” sono le “attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”

12 Il d.lgs. 112/1998 Art. 129 Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a) la determinazione dei princìpi e degli obiettivi della politica sociale; b) la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale; c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita; ... e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali ... g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale; h) gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi i) la determinazione degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;

13 Il d.lgs. 122/1998 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei «servizi sociali», salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 129 e quelli trasferiti all'INPS .. 2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province.

14 Il d.lgs. 112/1998 In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a: a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose; b) i giovani; c) gli anziani; d) la famiglia; e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi; f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti; g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente decreto legislativo.

15 Il d.lgs. 112/1998 Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei «servizi sociali», con particolare riguardo a: a) la cooperazione sociale; b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); c) il volontariato.


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