42. Il contratto di società fanno eccezione la società per azioni e la societa’ a responsabilità limitata le quali oltre che per contratto possono essere costituite in forza di un atto unilaterale ART COD. CIV. CON IL CONTRATTO DI SOCIETA’ DUE O PIU’ PERSONE CONFERISCONO BENI O SERVIZI PER L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UN ATTIVITA’ ECONOMICA ALLO SCOPO DI DIVIDERNE GLI UTILI LE SOCIETA’ VANNO COSTITUITE PER CONTRATTO E SONO, PERCIO’, ENTI ASSOCIATIVI A BASE CONTRATTUALE
GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI SOCIETA’ SONO TRE: I CONFERIMENTI DEI SOCI L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UNA ATTIVITA’ ECONOMICA (cosiddetto scopo-mezzo) LA FINALITA’ PERSEGUITA DAI CONTRAENTI DI DIVIDERE GLI UTILI CONSEGUENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA’ ECONOMICA (cosiddetto scopo-fine)
Il contratto di società fa parte dei cosiddetti contratti plurilaterali: VOLTI AL PERSEGUIMENTO DI UNO SCOPO COMUNE POSSONO ESSERE POSTI IN ESSERE ANCHE DA PIU’ DI DUE PERSONE il contratto di società fa parte dei cosiddetti contratti associativi: le prestazioni sono rivolte al perseguimento di uno scopo comune e possono essere di entità anche significativamente diverse LE UTILITA’ NON DEVONO TENDENZIALMENTE ESSERE EQUIVALENTI (come nei contratti sinallagmatici) LE PARTI NON SCAMBIANO UTILITA’ DIRETTAMENTE FRA LORO (come nei contratti di scambio) il contratto di società è un contratto di organizzazione: dà vita a regola una nuova entità organizzata