Le Consulte Regionali per i beni culturali ecclesiastici Loro ruolo e azione sul territorio Roma, 3 – 6 ottobre 2011 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Corso di formazione per Incaricati diocesani per i Beni Culturali Ecclesiastici e Direttori degli Uffici Diocesani di recente nomina
La Consulta Regionale I beni culturali della Chiesa in Italia (1992) Spirito Creatore (Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici – CEI 1997) Intesa 26 gennaio 2005
«l’importanza dei beni culturali nell’espressione e nell’inculturazione della fede e nel dialogo della Chiesa con l’umanità. Cultura e arte si richiamano e si svelano reciprocamente» (GPII – Allocuzione alla Pontificia Commissione ’95) I beni culturali stimolano una più diretta comunicazione tra i fedeli nella Chiesa e tra la Chiesa e il mondo circostante.. (Beni culturali della Chiesa CEI/1992 n. 2)
Beni Culturali della Chiesa in Italia (CEI 1992) TestoTesto Soggetti istituzionali Santa Sede Diocesi Conferenze episcopali regionali Rapporti Chiesa/Stato Rapporto Chiesa-Stato Armonizzare l’applicazione della legge italiana Fattiva collaborazione Conoscenza e rispetto
Diocesi Spetta al Vescovo attraverso la collaborazione della Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali e apposito ufficio Coordinare, disciplinare e promuovere … all’Ufficio diocesano Verificare le richieste (di autorizzazione e di contributo) Cura e valorizzazione spetta alla proprietà
Conferenza episcopale regionale Si avvale della consulenza della Consulta regionale per i beni culturali Coordinamento delle attività Rapporti con Amministrazione regionale
Consulta regionale Questioni di carattere generale nei rapporti tra le diocesi e le amministrazioni locali (regione, province, comuni) e gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali Rapporti con le diocesi, le altre Consulte regionali e quella nazionale Garantisce l’omogeneità e la convergenza degli orientamenti emanati dai vescovi
Intesa 26 gennaio 2005 Modifiche dal D.L. 22 gen n. 42 e Legge costituzionale 18 ott Costituzione art. 117 Stato: “tutela dei beni culturali” (c. 2 lett. s) Regioni: “valorizzazione, promozione e organizzazione di attività culturali Costituzione art. 118 Stato: disciplina “forme di Intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” D.L. 42/2004 art. 9 si osservano le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’art. 12 del Concordato del 1984 Motivazione della nuova Intesa
Impegno per una maggiore coesione della realtà ecclesiale onde evitare una eccessiva proliferazione degli interlocutori ecclesiastici nelle relazioni con la pubblica amministrazione Riunioni comuni a vari livelli in sede di programmazione per definire interventi e piani di spesa, per informazioni e proposte reciproche (art. 3) Non solo in sede di programmazione ma anche nelle determinazioni finali e nell’attuazione dei programmi pluriennali e piani di spesa, nello svolgimento e conclusione degli interventi (art. 4) Intesa 26 gennaio 2005 Alcune caratteristiche
Spirito Creatore (1997) Sussidio pastorale per promuovere la pastorale degli artisti e dell’arte Destinatari: Commissioni diocesane Contesto: I beni culturali della Chiesa in Italia (1992) La progettazione di nuove chiese (1993) L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica (1996) Progetto culturale (1997)
Statuto della Consulta favorire l'azione coordinata in ambito regionale delle diocesi, degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, delle associazioni ecclesiastiche di settore in materia di beni culturali, con particolare riguardo all'arte sacra, i musei, le biblioteche e gli archivi, per quanto riguarda la documentazione, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, l'incremento, la formazione e l'informazione. favorisce la collaborazione tra la Conferenza episcopale regionale, gli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli uffici regionali della Pubblica Amministrazione, in ordine alle iniziative riguardanti i beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici. 2. Finalità
La Consulta opera facendo riferimento alle "Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia", approvate dalla X Assemblea generale della C.E.I. e promulgate il 14 giugno 1974 e agli Orientamenti "I beni culturali della Chiesa in Italia", approvati dalla XXXVI Assemblea generale della C.E.I. e promulgati il 9 dicembre Nello svolgimento della sua attività, la Consulta si mantiene in collegamento con gli organismi ecclesiastici competenti, a livello regionale, nei settori della liturgia, del turismo e della cultura, con i competenti Uffici e Organismi della Conferenza Episcopale Italiana e della Santa Sede. Statuto della Consulta 3. Riferimenti normativi e istituzionali
Per adempiere ai suoi compiti la Consulta promuove studi, ricerche e pubblicazioni, organizza incontri, convegni, corsi di formazione, seminari di studio mostre, anche in collaborazione con altri enti e associazioni culturali. Statuto della Consulta 4. Strumenti
Sono membri di diritto della Consulta: l'incaricato regionale per i beni culturali presso la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici della C.E.I., un rappresentante per ogni diocesi della Regione ecclesiastica,... rappresentanti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica aventi sede nella Regione ecclesiastica, un rappresentante per ciascuna delle associazioni di settore (Associazione Archivistica, ABEI, AMEI). I rappresentanti delle diocesi sono nominati dai rispettivi Ordinari; i rappresentanti degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica sono nominati dagli organi competenti della C.I.S.M. e dell'U.S.M.I.; i rappresentanti delle associazioni di settore sono nominati dai competenti organi delle rispettive Associazioni. La nomina degli esperti compete alla Conferenza episcopale regionale. Statuto della Consulta 5. Composizione
Il Presidente della Consulta è il vescovo delegato dalla Conferenza episcopale regionale. Il vice presidente è l’incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici presso la Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici Statuto della Consulta 6. Presidente e vice presidente
La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente e nella sede scelta dallo stesso. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. A giudizio del Presidente, possono essere invitati alle riunioni eventuali esperti di settore. I membri della Consulta durano in carica 5 anni; essi possono essere riconfermati. Per lo studio di particolari problemi o per l'attuazione di specifiche attività o progetti la Consulta può istituire commissioni di settore o di area territoriale. Gli atti della Consulta di particolare rilievo ed eventuali dichiarazioni destinate ad essere rese pubbliche devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione della Conferenza episcopale regionale. Statuto della Consulta 7ss. Riunioni, durata, commissioni, atti rilevanti
Strumento di collaborazione Tra diocesi (Inventario, Censimento, VIC) Tra diocesi e Istituti religiosi Tra le Diocesi e le Istituzioni civili (comitato paritetico)
Coordinamento e promozione Intese e convenzioni con orientamenti comuni (censimento dei fondi) Biblioteche ecclesiastiche, archivi, musei (coordinamenti di settore) corsi di formazione e rapporti istituzionali con gli Enti territoriali Iniziative comuni: formazione e sensibilizzazione