SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI SE NON E’ PATTUITO DIVERSAMENENTE L’ACQUIRENTE DELL’AZIENDA SUBENTRA NEI CONTRATTI STIPULATI PER L’ESECIZIO DELL’AZIENDA STESSA CHE NON ABBIANO CARATTERE PERSONALE. IL TERZO CONTRAENTE PUO’ TUTTAVIA RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO TRE MESI DALLA NOTIZIA DEL TRASFERIMENTO, SE SUSSISTE UNA GIUSTA CAUSA, SALVO IN QUESTO CASO LA RESPONSABILITA’ DELL’ALIENANTE (art. 2558 cod. civ.) Tre casi 1° contratti che non hanno carattere personale 2° contratti che hanno carattere personale 3° Terzo contraente
C’E’ DEROGA ALLA DISCIPLINA COMUNE DELLA CESSIONE DEI CONTRATTI 1. CONTRATTI CHE NON HANNO CARATTERE PERSONALE C’E’ DEROGA ALLA DISCIPLINA COMUNE DELLA CESSIONE DEI CONTRATTI L’INGRESSO DELL’ACQUIRENTE PRESCINDE DA UNA ESPLICITA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ DELLE PARTI LA PATTUIZIONE ESPRESSA E’ NECESSARIA SOLO SE SI VUOLE ESCLUDERE ALCUNI CONTRATTI DALLA SUCCESSIONE
2. CONTRATTI CHE HANNO CARATTERE PERSONALE NON TROVA APPLICAZIONE LA DISCIPLINA EX ART. 2558 COD. CIV. MA QUELLA DI DIRITTO COMUNE PER IL TRASFERIMENTO E’ NECESSARIO SIA IL CONSENSO DELLE PARTI CHE QUELLO DEL TERZO CONTRAENTE CEDUTO
3. TERZO CONTRAENTE contratti aventi CARATTERE PERSONALE contratti non aventi CARATTERE PERSONALE E’ NECESSARIO IL CONSENSO DEL TERZO CONTRAENTE CEDUTO (OLTRE QUELLO DELLE PARTI) C’E’ DEROGA ALLA DISCIPLINA COMUNE DELLA CESSIONE DEI CONTRATTI: EFFETTO SUCCESSORIO EX LEGE