Dipartimento di salute mentale qualifica UO di appartenenza 10 Psichiatri 41 62 42 IP e educatori 5 Ass sociali psicologi Azienda Ospedaliera "G.Salvini" Dipartimento di Salute mentale Unità Operativa di Psichiatria di Garbagnate M.se Direttore Dr.ssa Maria Teresa Ferla Tel. 02/994302445 Fax 02/994302196 E-mail: mtferla@aogarbagnate.lombardia.it Dipartimento di salute mentale Materiale didattico Primo seminario del 31 marzo 2015 la Magistratura di sorveglianza La pericolosità sociale Le misure di sicurezza Il riesame Quale alleanza possibile tra Psichiatria e Magistratura Direttore scientifico dei seminari Dr.ssa Maria Teresa Ferla
Pericolosità sociale e reato Per la giustizia penale il concetto di pericolosità sociale è principalmente collegato a fatti previsti dalla legge come reati, salvo alcune eccezioni sempre previste dalla legge (es. l’istigazione a commettere un reato, qualora questo non sia poi commesso, può comportare l’applicazione di una misura di sicurezza- art. 115 c.p.)
Normativa di riferimento Art. 203 c.p. PERICOLOSITA` SOCIALE Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'art. precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133. Art. 133 c.p. GRAVITA` DEL REATO: VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'art. precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.
La notizia di reato: la denuncia e il referto medico Prima di esaminare le problematiche afferenti la pericolosità sociale, è importante esaminare cosa deve fare un sanitario (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) quando ha notizia di un reato o lo apprende indirettamente dall’esercizio della sua attività.
Normativa di riferimento Art. 331 c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Art . 334 c.p.p. Referto 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino. 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.
La pericolosità sociale nel corso del procedimento penale La pericolosità sociale riguarda: Persone capaci di intendere e di volere Persone parzialmente incapaci di intendere o di volere Persone totalmente incapaci di intendere o di volere Nel corso del procedimento penale, sin dalle indagini può essere necessario verificare con perizia la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento del fatto e di valutare la pericolosità sociale
Le misure atte a prevenire la pericolosità sociale Artt. 380 e 381 c.p.p. Arresto in flagranza di reato Artt. 272 e seguenti c.p.p. Misure cautelari per pericolo di reiterazione Artt. 312 e 313 c.p.p. Misure di sicurezza provvisorie
In particolare: le misure nei confronti di persone inferme di mente Custodia cautelare in luogo di cura 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3. Misure di sicurezza provvisorie 1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del PM, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'art. 273 comma 2. 2. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell’art. 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell’imputato (203 c.p.). … 3. Salvo quanto previsto dall’art. 299 comma 1, ai fini dell’art. 206 comma 2 c.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell’imputato nei termini indicati nell’art. 72. Art. 286 c.p.p. Artt. 312- 313 c.p.p.
La perizia psichiatrica La perizia psichiatrica può essere disposta nel corso del procedimento penale (artt. 70, 202, 508 c.p.p.) per stabilire: la capacità di un soggetto accusato di un reato di stare coscientemente in giudizio con eventuale nomina di un curatore sociale (art. 70 c.p.p.); La capacità di intendere o di volere del soggetto al momento del fatto (85, 88, 89 c.p.); La pericolosità sociale attuale del soggetto (concreta possibilità di commissione di nuovi reati). Ciò comporta importanti conseguenze sull’esito del giudizio:
Conseguenze: il sistema binario Capacità piena di intendere e di volere Responsabilità penale Condanna Incapacità piena di intendere o di volere Non imputabilità del reato Proscioglimento più eventuale misura di sicurezza Incapacità parziale di intendere o di volere Responsabilità penale attenuata Condanna più eventuale misura di sicurezza
Fase esecutiva ( art. 656 c.p.p.) Procura della Repubblica: ordine di esecuzione e di carcerazione Srntenza irrevocabile di condanna Sospensione dell’esecuzione: misure alternative al carcere
I giudici preposti all’esecuzione della pena Tribunale di Sorveglianza Misure alternative al carcere Magistrato di Sorveglianza Detenuti
Le principali misure alternative Tribunale di sorveglianza Magistrato di sorveglianza Affidamento in prova ai servizi sociali Art 47 O.P. Detenzione domiciliare Art. 47 ter O.P. Affidamento in prova di tipo terapeutico art. 94 TULS
MISURE ALTERNATIVE: I SERVIZI DEL TERRITORIO COINVOLTI Magistrato di Sorveglianza UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) SERT ( Servizio Tossico o Alcool-dipendenze o Dipendenza da gioco d’azzardo) Forze dell’Ordine CPS ( Centro Psico-sociale)
Pericolosità sociale e misure di sicurezza Dopo l’espiazione della pena (in caso di condanna per soggetti capaci/parzialmente capaci di intendere e volere o ) o di proscioglimento (in caso di soggetti non imputabili), se nella sentenza era stata disposta una misura di sicurezza fondata sulla pericolosità sociale del condannato, il Magistrato di Sorveglianza competente deve rivalutare la pericolosità sociale e verificare se è ancora attuale, applicando in tale caso una misura di sicurezza per un determinato periodo di tempo, scaduto il quale, dovrà rivalutare la pericolosità sociale e, in tal caso, prorogare la misura di sicurezza oppure, in caso di accertata cessazione della pericolosità, revocarla.
Condannati imputabili Sentenza di condanna Espiazione della pena detentiva Previsione di misure di sicurezza a pena espiata Procura della Repubblica Richiesta al MdS della misura di sicurezza Richiesta al MdS di dichiarazione di delinquenza abituale o professionale con applicazione di misure di sicurezza Magistrato di Sorveglianza Rivalutazione della pericolosità sociale Applicazione o revoca della misura di sicurezza disposta in sentenza
Espulsione dello straniero Condannati imputabili (adulti maggiorenni): le principali misure di sicurezza Libertà Vigilata art. 228 c.p. Casa di Lavoro Art. 216 c.p. Espulsione dello straniero art. 235 c.p. Colonia Agricola art. 216 c.p.
Misure di sicurezza per infermi o semi infermi di mente, socialmente pericolosi Libertà Vigilata artt. 228 e 232 c.p. Casa di Cura e di Custodia art. 219 c.p. Ospedale Psichiatrico Giudiziario ( OPG) art. 222 c.p. Chiusura OPG. REMS 31 marzo 2015
In particolare: il percorso tipico del passato OPG o CCC Licenze di esperimento presso strutture residenziali Rivalutazione della pericolosità sociale Libertà Vigilata Collocazione in strutture residenziali ( CRA, CRT etc. ) Appoggio al CPS territorialmente competente Libertà vigilata Progressiva autonomizzazione: rientro al domicilio con appoggio al CPS Oppure: eventuale aggravamento; ritorno in OPG o in CCC MdS Riesame della pericolosità sociale: revoca o proroga della misura di sicurezza Valutazione dei rapporti tra patologia psichica e pericolosità sociale
L’infermità psichica sopravvenuta al condannato Infermità psichica non accertata in precedenza o sopravvenuta durante l’espiazione della pena Segnalazione del direttore del carcere al magistrati di sorveglianza art. 112 DPR 230/2000 Osservazione psichiatrica presso sessione specialistica del carcere o presso OPG o CCC (max 30 gg) Esito dell’osservazione: 1) rientro in istituto di pena 2) Udienza MdS ex 148 c.p.: ricovero in OPG o CCC L’infermità psichica sopravvenuta al condannato