Meccanismi di incentivazione, alcune novità 12 maggio 2008 Daniele Forni – FIRE
2 Certificati Verdi
3 I Certificati Verdi in Europa I Certificati Verdi, intesi come meccanismo di mercato per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sono presenti in varie nazioni europee: Belgio Italia Svezia Polonia Regno Unito Sono però meccanismi diversi e i certificati non sono al momento scambiabili al di fuori della Nazione.
4 Certificati verdi - schema Vendita a clienti idonei, autoconsumo o cessione come eccedenza MWh €/MWh Mercato GME Contrattazione bilaterale fra operatori Soggetto con obbligo del 3,8% (2007) da rinnovabili sulle immissioni in rete non coperto da propri impianti produttorirete Mercato dei Certificati Verdi Immissione in rete (o autoconsumo)
5 Certificati verdi - schema Vendita a clienti idonei, autoconsumo o cessione come eccedenza MWh €/MWh Mercato GME Contrattazione bilaterale fra operatori Soggetto con obbligo del 3,8% (2007) da rinnovabili sulle immissioni in rete non coperto da propri impianti produttorirete Mercato dei Certificati Verdi
6 “Tariffa omnicomprensiva” - schema Immissione in rete (obbligatorio) MWh €/MWh produttorirete Il “conto energia”, di durata 15 anni, attivabile su richiesta del produttore, con corrispettivi omnicomprensivi rivedibili ogni 3 anni, è stato introdotto: dall’art. 2 c. 145 L. 244/07, e per le biomasse dall’art. 26 bis della L. 222/07 Tariffa omnicomprensiva
7 Un meccanismo di mercato domandadomanda: produttori e importatori autocertificano entro il 31/3/n al GSE, produzione e importazione, di energia da fonti non rinnovabili*, dell’anno n-1. Entro il 31/3/n+1 dovranno soddisfare l’obbligo di C.V.: per il 3,8% ** (2006) del dichiarato. *Con franchigia dei primi 100 GWh/anno e al netto dell’energia elettrica cogenerata, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni **L’obbligo inizialmente del 2% è salito dello 0,35% all’anno dal 2004 al 2006 (art. 4 c.1 D.lgs 387/03) ed è stato portato allo 0,75% dal 2007 al 2001 (art. 2 c.146 L.244/07) offerta: la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, da diritto per i primi 15 anni, dall’entrata in esercizio commerciale, ai Certificati Verdi (C.V.). Il periodo di riconoscimento dei C.V. inizialmente di 8 anni è stato esteso a 12 anni dall’art. 267 comma d del D.lgs 152/06 e a 15 anni dall’art. 2 c.144 L. 244/07 (che specifica anche al comma 151 che il prolungamento a 12 anni si applica solo agli impianti alimentati da fonte rinnovabile entrati in funzione dal 1/4/99 al 31/12/07). Il periodo di riconoscimento è 12 anni + 4 al 60% per gli impianti a biomassa entrati in esercizio tra il 29/4/06 e il 31/12/07 (D.lgs 387/03 + D.M. 24/10/05+ L.222/07).
8 Valore di mercato dei CV A partire dal 2008, i C.V. hanno un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento,fissato in 180 €/MWh (aggiornabile ogni 3 anni), e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’AEEG registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio. (secondo quanto stabilito dall’art. 2 c. 148 L. 244/07). Per il 2008, 112,88€/MWh è la differenza tra 180€/MWh e 67,12€/MWh, definito dalla AEEG con la delibera 24/08
9 Valore di mercato dei CV Precedentemente il GSE, sulla base della differenza fra il costo medio riconosciuto agli impianti CIP 6/92 e il prezzo di vendita tramite asta dell’energia da essi prodotta, determinava il valore di riferimento dei C.V. (IVA 20% esclusa): Anno €/MWh84,1882,4097,39108,92125,28125, * 112,88 *Prima della sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso contro la delibera AEEG 249/06 (fonte: GSE)
10 (fonte: C. Fumagalli, GME)
11 Ritiro C.V. in scadenza Dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo del 25% del consumo interno di energia elettrica da fonti rinnovabili (e successivi aggiornamenti), il GSE, su richiesta del produttore, ritira i C.V. in scadenza, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo, al prezzo medio riconosciuto ai C.V. nell’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio. (art. 2 c.149 L. 244/07)
12 Legislazione di riferimento - 1 CIP 6/92 (pre C.V.) D.lgs 79/99 (o Bersani, attuazione direttiva 96/92/CE): introduce C.V. Decreto MICA 11/11/99 aspetti operativi e tecnici del meccanismo dei CV Decreto MAP 18/3/02 Modifiche e integrazioni al D.M. 11/11/99 Decreto MAP 14/3/03: avvio piattaforma negoziazione dei CV del GME D.lgs /12/03 (attuazione direttiva 2001/77/CE) Legge 239/04 (o Marzano) Decreti MAP 24/10/05 (H 2, TLR e nuove procedure GSE) D.lgs 152/06 Testo Unico Ambientale
13 Legislazione di riferimento - 2 Decreto MAP 5/5/06 Individuazione dei rifiuti e dei CDR ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili Accordo Italia-Albania 10/5/06 sullo scambio di energia e C.V. Legge 27/12/06 n.296 (Finanziaria 2007) D.lgs 20/07: Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione ad alto rendimento DL 159/07 e Legge 222/07 “C.V. agricoli” Legge 24/12/07 n.244 (Finanziaria 2008) Decreto MSE 21/12/07 nuove procedure IAFR (compreso H 2 e TLR)
14 Detrazione 55%
% Meccanismo introdotto dalla Finanziaria 2007 ed esteso da quella 2008 Detrazione dalle imposte sul reddito del 55% da ripartire in un numero di rate comprese tra 3 e 10, per interventi effettuati su edifici esistenti. o Riduzione fabbisogno energetico ( €) o Involucro (60.000€) o Installazione pannelli solari (60.000€) o Sostituzione di impianti di condizionamento invernale (30.000€) Possono usufruirne tutti i soggetti passivi di IRPEF o IRES, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto
% Siti internet di riferimento ENEA: Agenzia delle entrate: o le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico o varie circolari e risoluzioni sull’argomento
17 D.M. 11/3/08 valori limite fabbisogno energia primaria (allegato A) o valori di trasmittanza termica (allegato B) o caratteristiche generatori di calore a biomasse: o Rendimento (classe 3 UNI-EN 303-5) o Emissioni (allegato IX parte 5° Dlgs 152/06 o più restrittivi limiti regionali) o Biomasse combustibili (ammissibili per allegato X parte 5° Dlgs 152/06) o Per il calcolo dell'indice di prestazione energetica, il potere calorifico della biomassa viene considerato 0 o Per reti TLR: indice di conversione dichiarato dal gestore della rete
18 D.M. 7/4/08 Modifica di alcune disposizioni attuative Introduzioni di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, come previsto dalla Finanziaria 08 art. 1 c.286. I limiti minimi sono riportati negli allegati
19 D.M COP
20 D.M EER
21 D.M GUF
22 Vi ringrazio dell’attenzione