Aspetti tecnici e procedurali per i siti inquinati Dr. Stefano Orilisi
l’obbligo di bonifica l’art. 17 comma 2 del DLgs 22/97 attribuisce tale obbligo a: “ chiunque cagiona,anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento”
per adempiere a tale obbligo deve attivarsi nel seguente modo: a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; b) entro le quarantotto ore successive alla notifica, deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il piano di caratterizzazione predisposto secondo i criteri dell’allegato 4.
Interventi di messa in sicurezza d’emergenza Sono mirati a rimuovere le fonti inquinanti, ad evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti, ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente, e ad intercettare e isolare liquidi inquinanti sversati. rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta liquidi sversati, pompaggio liquidi inquinanti galleggianti installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza installazione di drenaggi di controllo costruzione o stabilizzazione di argini copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi
Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 16/3/2004 Procedure semplificate per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell’art. 13 del DM 471/99 e della Legge Regionale n. 28 /1999 Art. 2 Requisiti Art. 3 progetto esecutivo Art. 4 controlli Art. 5 dichiarazioni finali