Schede didattiche Dottor Giuseppe Di Loreto

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Schede didattiche Dottor Giuseppe Di Loreto Coordinatore centrale Area Prevenzione e riabilitazione delle invalidità, igiene del lavoro e medicina preventiva Inps, Direzione generale, Roma

Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria Il decreto legislativo 106/2009, riforma al decreto legislativo 81/2008 Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 1 - Finalità (comma 1) (omissis) Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 1 - Finalità <- e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni <- Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni <- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni <- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni <- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni <- Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni <- individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 2 - Definizioni r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Decreto legislativo 106/2009 Capo III, Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I: Misure di tutela e obblighi Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente a) la natura dei rischi; b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del presente decreto, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori 2. I lavoratori devono in particolare: i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente 1. Il medico competente: <- all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 25 - Obblighi del medico competente n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Agenti di rischio Chimici: polveri, fumi, gas, vapori.. metalli, solventi… cancerogeni Fisici: rumori, vibrazioni, microclima, radiazioni… cancerogeni Biologici: virus, batteri, funghi… cancerogeni Ergonomici: posture, movimenti, fatica, arredi, postazioni Elementi di sicurezza: luoghi, impianti, operazioni, attrezzature Organizzazione: risorse, turnazioni, lay out, gestione, gerarchie, relazioni

Agenti di rischio Nuovi rischi o atipici: psicosociali, fumo passivo, mobbing, burn out, rischio violenza nei luoghi di lavoro, stalking, rischio rapina. Stress

Definizione di stress Stress: risposta dell’organismo ad agenti esterni (sterssors) che si manifesta essenzialmente in manifestazioni di carattere biochimico ormonale, per l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-corticosurrene. Lo stress psicologico è una reazione emozionale che non dipende da uno stimolo, ma dalla valutazione cognitiva del significato dello stimolo. I due elementi tendono a convergere nell’emozione nella quale si conclude anche la conseguenza immediata dello stress con oggettive modificazioni fisiologiche.

Definizione di stress La reazione fisiologica da stress non è di per sé una condizione patologica, ma piuttosto utile in quanto adattativa; può però diventare patogena se lo stress agisce intensamente, o per periodi lunghi, o se si cumulano gli stimoli di più agenti stressanti.

Decreto legislativo 106/2009 Sezione II, valutazione dei rischi Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, ->

Decreto legislativo 106/2009 Sezione II, valutazione dei rischi Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi <- tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ->

Decreto legislativo 106/2009 Sezione II, valutazione dei rischi Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi <- nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Decreto legislativo 106/2009 Sezione II, valutazione dei rischi Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. <- ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Decreto legislativo 106/2009 Sezione V, Sorveglianza sanitaria Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente <- svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 1. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente 6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, ->

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale <- i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dall’entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria Lavoratore (articolo 2. D.Lgs. 81/2008) Rischi specifici per la salute Medico competente (articolo 2 D.Lgs. 81/2008) Datore di lavoro (articolo 2. D.Lgs. 81/2008)

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) Articolo 5 - Accertamenti sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) Articolo 5 - Accertamenti sanitari Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) Articolo 5 - Accertamenti sanitari Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3, del presente decreto.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) (soppresso); b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. (abrogato)

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Decreto legislativo 106/2009 Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Benessere organizzativo Stato soggettivo di coloro che lavorano in uno specifico contesto organizzativo L’insieme dei fatti che determinano o contribuiscono a determinare il benessere di chi lavora Capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione

Organizzazione mondiale della sanità (WHO) Il concetto di salute prima definito per negazione come assenza di malattia, è stato ridefinito in termini positivi e più ampi, come “stato di benessere fisico, mentale, sociale”

Costituzione della Repubblica Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Il lavoro Il lavoro in sé, inteso come una successione logica e finalizzata di compiti, di scelte tecniche ed organizzative, di relazioni e interrelazioni tra operatori, di conoscenze professionali e di significati… “Una complessa esperienza di vita”

Il lavoro … lo studio di un lavoratore in una fabbrica mette in causa tutti i fattori tecnici, fisiologici, psicologici, sociali, economici, che condizionano il suo lavoro, agendo su quest’ultimo e nello stesso tempo reagendo gli uni sugli altri… G. Friedmann, Trattato di sociologia del lavoro, Capitolo I.

Ufficio E’un ambito confinato in cui una o più persone ricevono e/o elaborano e/o producono e/o comunicano informazioni attraverso la voce e/o altri mezzi, nel contesto di un lavoro organizzato e remunerato che nella larga maggioranza dei casi non richiede elevate abilità manuali, ma piuttosto prestazioni di tipo cognitivo-decisionali

Concezioni di lavoro organizzato 1) La logica del sistema meccanico: il lavoro è tecnicamente diviso e sono configurate le mansioni -> è il risultato dell’attribuzione stabile di compiti elementari a determinati soggetti, tendenzialmente per l’intero arco della vita lavorativa

Concezioni di lavoro organizzato 2) La logica del sistema organico: risponde a questa logica la valorizzazione dell’”organizzazione informale”. Si configurano i “ruoli” -> insiemi di regole che riconoscono variabilità di aspettative, di percezioni, di interessi, di comportamenti.

Concezioni di lavoro organizzato 2) La logica del sistema organico: Deve essere rispettata la (sempre) funzionalità del sistema, al quale si devono adattare i soggetti che devono rispondere ai suoi bisogni funzionali (del sistema)

La logica dell’attore e del sistema concreto Il sistema di lavoro organizzato è prodotta dalle interazioni dei soggetti. La situazione di lavoro non solo non è predefinita, ma neanche esiste se non vi sono soggetti che si atteggiano e si comportano in modo da configurare una realtà che viene identificata come situazione di lavoro (ogni soggetto agisce in base ad una propria strategia in sé razionale)

La logica dell’azione organizzativa e del sistema come processo Il sistema di lavoro organizzato è processo di decisioni e di azioni orientato a scopi, a risultati attesi. In questa logica non vi è separazione tra sistemi e soggetti agenti perché l’organizzazione è una modalità d’azione non una semplice cosa o entità concreta.

La logica dell’azione organizzativa e del sistema come processo Si basa sull’idea di razionalità intenzionale e limitata (rispecchia i limiti della ragione umana). Il processo tende verso esiti soddisfacenti. Il processo è continuamente correggibile e modificabile.

La logica dell’azione organizzativa e del sistema come processo Ogni elemento del processo è variabile perché è frutto di scelte: sono variabili gli obiettivi, le attività svolte a conseguirli, le tecniche che qualificano le attività, la struttura del processo.

La logica dell’azione organizzativa e del sistema come processo Il soggetto non è visto come elemento adattabile al sistema o opposto al sistema bensì come elemento intrinseco al processo, e come centro del processo

La logica dell’azione organizzativa e del sistema come processo Questa logica comprende il benessere dei soggetti

Le situazioni di lavoro Tradizionalmente sono progettate e poste in atto secondo i criteri della logica meccanicistica e della logica organicistica. Queste logiche non sono adatte per considerare il benessere dei soggetti coinvolti

Le situazioni di lavoro La teoria dell’azione organizzativa, nei suoi sviluppi, permette di giungere a stipulare il concetto di costrittività organizzativa. Esprime la riduzione degli spazi di libertà individuale che l’organizzazione inevitabilmente comporta.

Le situazioni di lavoro La costrittività organizzativa è presente in ogni organizzazione, anche non di lavoro (ad esempio in tutti i giochi di due o più persone che implicano regole).

Le situazioni di lavoro Il lavoro organizzato comporta una doppia costrizione: una di origine esterna alla situazione di lavoro organizzato che conduce l’individuo a far parte di quella situazione. Una costrittività propriamente organizzativa che l’individuo subisce dal momento in cui è compresa quella situazione di lavoro organizzato.

Le situazioni di lavoro La teoria dell’azione organizzativa nasce e si sviluppa secondo un percorso dichiaratamente e fortemente interdisciplinare, poiché è necessario il rapporto tra conoscenze biomediche e fisiche.

Le situazioni di lavoro Il concetto di costrittività organizzativa costituisce “lo strumento culturale che consente lo studio adeguato dei rapporti tra lavoro organizzato e salute”.

Le situazioni di lavoro Nel processo di lavoro organizzato la costrittività si traduce in condizioni inerenti a luoghi, mezzi di trasformazione, materiali, tecniche e nello stesso tempo in condizioni di impegno mentale, sensoriale, motorio.

Le situazioni di lavoro La costrittività consente di leggere nel processo di lavoro le condizioni di rischio che possono dar luogo ad effettivi rischi (da agenti fisici, di patologie specifiche, rischi di infortuni, rischi da stress in termini biochimici e di patologie aspecifiche)

Le situazioni di lavoro La corretta identificazione delle condizioni di rischio consente inoltre la valutazione di scelte organizzative alternative, preferibili ai fini di tutela e prevenzione della salute.

Le situazioni di lavoro I criteri offerti dalla teoria dell’azione organizzativa, permettono l’esauriente spiegazione delle condizioni di rischio e appaiono inoltre adatti all’indagine eziologica dei rischi che caratterizzano le situazioni largamente innovate di lavoro in cui impegni cognitivi si sostituiscono a impegni percettivo-motori.

Le situazioni di lavoro Nelle trasformazioni in atto nel lavoro organizzato sempre più spazio è occupato da lavoro “non manuale”, per molti aspetti assimilabile al tradizionale lavoro d’ufficio nella prevalenza degli aspetti di carico mentale sugli aspetti di carico fisico.

Metodo delle congruenze organizzative Consente di studiare analiticamente i rapporti tra lavoro organizzato e salute. Deriva dalla teoria dell’azione organizzativa, cioè dalla prospettiva teorica che considera l’organizzazione come processo di azioni e di decisioni, e che intende di conseguenza ogni comportamento del processo come frutto di scelte.

Metodo delle congruenze organizzative Costrittività: riduzione degli spazi di libertà individuale indotta dalle scelte organizzative. Essa è inerente a ogni piano di azione organizzativa, è prodotta da scelte strutturali tecniche e di obiettivi.

Metodo delle congruenze organizzative La costrittività deriva da: Vincolatività (ammessa da condizioni di certezza) Variabilità di specie e di tempo (implicata da condizioni di incertezza) Incongruenza tra due o più componenti dell’azione organizzata

Metodo delle congruenze organizzative Nel processo organizzativo la costrittività si traduce in condizioni di rischio che possono dare luogo a effettivi rischi, ed eventualmente a danni per i soggetti coinvolti.

Metodo delle congruenze organizzative Riconoscendo la costrittività come caratteristica intrinseca delle scelte organizzative si identificano le fonti delle condizioni di rischio, nonché dei rischi e dei danni riscontrabili nelle realtà organizzate, in quanto tali condizioni variano secondo i modi d’essere e di variare dell’azione organizzativa.

Metodo delle congruenze organizzative L’analisi organizzativa condotta con il metodo O.C. identifica gli elementi di costrittività, cioè le condizioni di rischio, la conoscenza biomedica analizza le reazioni del soggetto alle influenze patogene dell’organizzazione, spiega i rischi e i danni.

Grazie per l’attenzione