Il Parlamento in seduta comune Prof. Marco Olivetti Roma-LUMSA, 20 novembre 2014
Il Parlamento in seduta comune Eccezione al principio bicamerale (il quale richiede non solo che esistano due Camere, ma che operino in maniera separata, anche se coordinata) La struttura: organo autonomo o modo di riunione delle due Camere? Può discutere prima di deliberare? Collegio “perfetto” o “imperfetto”?
Il Parlamento in seduta comune Casi di composizione differenziata (i delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica) L’ufficio di Presidenza è quello della Camera (art. 63.2) Può riunirsi in seduta segreta (art. 64.2) Assenza di un Regolamento apposito
Le funzioni a)Competenze enumerate a livello costituzionale (art. 55.2) b)Funzioni elettorali: Presidente della Repubblica, 5 giudici costituzionali, 1/3 dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, 45 cittadini fra cui si estraggono i giudici costituzionali integrati c)Funzioni accusatorie: messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica (fino al 1989 anche dei ministri) d)Ricezione del giuramento del nuovo Presidente della Repubblica e di messaggi letti dal Presidente in particolari situazioni