La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

L’ordinamento della Repubblica

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "L’ordinamento della Repubblica"— Transcript della presentazione:

1 L’ordinamento della Repubblica

2 Il parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica

3 Organi costituzionali
Gli organi costituzionali La seconda parte della Costituzione italiana è dedicata all’ordinamento della Repubblica. In Italia, come in ogni altro Stato democratico, vige il principio della separazione dei poteri. Organi costituzionali Parlamento Governo Presidente della Repubblica Magistratura Corte costituzionale Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Gli organi costituzionali

4 Il Parlamento Il Parlamento è l’organo rappresentativo del popolo italiano: ♦ approva le leggi; ♦ indirizza e controlla l’attività del Governo; ♦ elegge il Presidente della Repubblica, una parte dei giudici della Corte costituzionale e dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Per la centralità del Parlamento nel sistema costituzionale, la nostra è una Repubblica parlamentare. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il Parlamento

5 Composizione delle camere 1
Il Parlamento ha una struttura bicamerale: Camera dei deputati e Senato della Repubblica (foto). I deputati e i senatori sono eletti per cinque anni: il periodo che intercorre tra due elezioni viene detto legislatura. La durata della legislatura può essere prolungata solo nel caso eccezionale che il nostro Paese sia impegnato in una guerra. Abbastanza frequente è, invece, la fine anticipata della legislatura. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Composizione delle camere 1

6 Composizione delle camere 2
Alle due Camere sono affidati stessi poteri e stesse prerogative (bicameralismo perfetto). Le uniche differenze tra le due Camere riguardano: ♦ il numero totale dei membri; ♦ la presenza, nel Senato, di alcuni membri non elettivi; ♦ il sistema elettorale; ♦ i requisiti di età. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Composizione delle camere 2

7 Il sistema elettorale La Camera dei deputati è eletta su base circoscrizionale: il territorio nazionale è suddiviso in tante circoscrizioni elettorali, a ciascuna delle quali è assegnato un determinato numero seggi. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. La ripartizione dei seggi fra le regioni, fatti salvi quelli assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua in proporzione alla popolazione. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il sistema elettorale

8 Commissioni e immunità
In ciascuna Camera vengono costituite le commissioni (permanenti, costituite per materia, o straordinarie, per indagare su specifiche questioni) che sono gli organi all’interno dei quali si svolge gran parte del lavoro parlamentare. L’art. 68 della Costituzione stabilisce particolari garanzie per il libero esercizio della funzione di parlamentare, dette immunità. Nessun parlamentare può essere arrestato, sottoposto a perquisizioni o intercettato senza l’autorizzazione della Camera cui appartiene. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Commissioni e immunità

9 Le funzioni del Parlamento 1
La funzione più importante del Parlamento è quella legislativa. Le due Camere svolgono questa funzione separatamente: per l’approvazione di una legge è necessario il voto favorevole di entrambe. Le deliberazioni sono valide solo è presente in aula il cosiddetto numero legale (o quorum costitutivo). Salvo eccezioni, il voto è palese. Le decisioni sono prese A maggioranza semplice o relativa A maggioranza assoluta A maggioranza qualificata Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Le funzioni del Parlamento 1

10 Le funzioni del Parlamento 2
Il Parlamento, oltre alla funzione legislativa, ha una funzione di controllo nei confronti del Governo e dei singoli ministri. Atti di controllo Interrogazioni Interpellanze Mozioni Di norma la Camera e il Senato si riuniscono in sedute separate e distinte. Solo in alcune situazioni il Parlamento si riunisce e delibera in seduta comune. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Le funzioni del Parlamento 2

11 Discussione e approvazione
L’iter legislativo 1 Iter legislativo Iniziativa Discussione e approvazione Promulgazione Pubblicazione Per le leggi ordinarie, la fase dell’iniziativa consiste nella presentazione di un progetto di legge a una delle due Camere. Il progetto di legge viene esaminato dalla commissione parlamentare competente. Successivamente, viene discusso in aula e votato: ♦ una prima volta articolo per articolo; ♦ poi nella sua globalità. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > L’iter legislativo 1

12 L’iter legislativo 2 Una volta approvato, il progetto viene inviato all’altra Camera che deve discuterlo e approvarlo: 1 la seconda Camera approva il testo senza emendamenti e la legge è approvata; 2 il testo viene modificato e torna alla prima Camera, che dovrà approvare solo gli emendamenti. Una volta che il progetto è stato approvato da entrambe le Camere, passa alla fase successiva: la promulgazione. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > L’iter legislativo 2

13 L’iter legislativo 3 Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare una legge e rinviarla alle Camere (veto sospensivo). Se le Camere approvano nuovamente la legge nella stessa forma, il Presidente la deve promulgare. Una volta promulgata, viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione. La Costituzione consente una procedura più snella per i progetti di legge urgenti: l’iter abbreviato. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > L’iter legislativo 3

14 Leggi di revisione costituzionale
L’iter previsto per le leggi di revisione costituzionale è più complesso e per questo viene detto aggravato: ♦ la proposta di legge deve essere approvata due volte da ciascuna Camera; ♦ le due votazioni devono avvenire a distanza di almeno tre mesi; ♦ per l’approvazione si richiede la maggioranza qualificata (2/3), e nella seconda votazione la maggioranza assoluta. Se la proposta non viene approvata con la maggioranza qualificata la nuova legge viene pubblicata ma non promulgata, ed entro i tre mesi successivi può essere sottoposta a referendum popolare confermativo (referendum costituzionale). Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Leggi di revisione costituzionale

15 Il referendum abrogativo
I cittadini possono essere chiamati a esprimersi direttamente sull’opportunità di mantenere o meno in vigore in tutto o in parte una legge. Il referendum abrogativo può essere richiesto: ♦ da almeno elettori; ♦ da almeno cinque consigli regionali. La richiesta viene esaminata dalla Corte costituzionale e, se ritenuta legittima, il referendum viene indetto con decreto del Presidente della Repubblica. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il referendum abrogativo

16 Il Governo 1 Organi del Governo presidente del Consiglio dei ministri ministri Consiglio dei ministri Il Governo è l’organo costituzionale a cui spetta il potere esecutivo e la direzione politica dello Stato. Il Governo è l’espressione della maggioranza parlamentare. Per entrare in carica ed esercitare le sue funzioni deve ricevere la fiducia del Parlamento. Oltre agli organi previsti dalla Costituzione, del Governo fanno parte anche il vicepresidente del Consiglio e i sottosegretari di Stato Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il Governo 1

17 Il Governo 2 Il presidente del consiglio dirige la politica generale del Governo e coordina l’attività dei ministri. I ministri sono gli organi a capo dei ministeri, che sono i settori in cui è divisa la pubblica amministrazione. Quelli “senza portafoglio”, non hanno alle loro dipendenze un ministero e il loro incarico è limitato a materie specifiche. Il consiglio dei ministri è l’organo collegiale formato dal presidente del Consiglio e da tutti i ministri. Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il Governo 2

18 Formazione di un nuovo governo
Consultazioni del Presidente della Repubblica Incarico di formazione del nuovo Governo Scelta dei ministri Nomina del presidente del Consiglio e dei ministri Voto di fiducia delle camere Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Formazione di un nuovo governo

19 Funzioni del Governo Il Governo svolge le seguenti funzioni: Esecutiva (amministrazione della cosa pubblica) Di indirizzo politico (programma politico, bilancio e rendiconto consuntivo) Potestà legislativa (decreti legislativi, decreti legge) Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Funzioni del Governo

20 Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale, ed è il garante dei principi fissati dalla Costituzione. Ha funzioni ministeriali e presidenziali. Eletto dal Parlamento in seduta comune, all’elezione partecipano anche tre delegati per ogni regione. La sua elezione avviene: ♦ a scrutinio segreto; ♦ a maggioranza qualificata nei primi tre scrutini; ♦ a maggioranza assoluta in quelli successivi. La durata del mandato presidenziale è di 7 anni Il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica > Il Presidente della Repubblica

21 La Magistratura e la Corte costituzionale

22 Tre tipi di giurisdizione:
La Magistratura La magistratura è costituita dall’insieme dei soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale. Gli organi che esercitano l’attività giurisdizionale prendono il nome di “giudici”. Il procedimento attraverso il quale esercitano la propria funzione si chiama “processo”. Le persone fisiche titolari degli organi che svolgono attività giurisdizionale sono dette “magistrati”. Tre tipi di giurisdizione: Civile Penale Amministrativa La Magistratura e la Corte costituzionale > La Magistratura

23 Principi generali Gli organi della giurisdizione civile e penale (giudici) possono essere: ♦ individuali ♦ collegiali Ogni giudice ha una propria competenza, che si definisce in base: ♦ alla materia; ♦ al valore; ♦ al territorio ♦ al grado. Giusto processo Giudice naturale Diritto alla difesa Obbligo della motivazione Gradi di giudizio La Magistratura e la Corte costituzionale > Principi generali

24 Organi della giurisdizione
Organi della giurisdizione civile e penale Giudice di pace Tribunale Corte d’appello Corte di cassazione Organi della giurisdizione penale Corte d’assise Corte d’assise d’appello Organi della giurisdizione amministrativa Tar Consiglio di Stato Corte dei Conti Commissioni tributarie Il Consiglio superiore della magistratura (Csm) è l’organo di autogoverno che assicura l’indipendenza dei magistrati dall’ingerenza di altri poteri. La Magistratura e la Corte costituzionale > Organi della giurisdizione

25 I processi Il diritto di promuovere un processo si chiama diritto di azione. L’azione civile è promossa da colui che ritiene di essere stato leso (attore), che cita in giudizio (atto di citazione) il presunto responsabile (convenuto), chiedendo che il giudice emetta un verdetto. L’attore ha l’obbligo di fornire tutte le prove. L’azione penale è promossa dallo Stato, attraverso il pubblico ministero che ha l’obbligo di esercitarla. La Magistratura e la Corte costituzionale > I processi

26 Le sentenze Tutti i processi terminano con una sentenza. Se di condanna, essa contiene una sanzione, che consiste: ♦ nel giudizio civile, nel risarcimento del danno o nel ripristino della situazione precedente; ♦ nel giudizio penale, in una pena pecuniaria o detentiva. Chi viene condannato può impugnare la sentenza, facendo appello o ricorso a un giudice di grado superiore. Quando non è più possibile ricorrere o le parti vi hanno rinunciato, la sentenza diventa definitiva (passa in giudicato). La Magistratura e la Corte costituzionale > Le sentenze

27 La Corte costituzionale
La corte costituzionale è un organo di controllo. Si pronuncia: ♦ sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge emanati dallo Stato e dalle regioni; ♦ sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, su quelli tra lo Stato e le regioni e su quelli tra regioni; ♦ sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica; ♦ sull’ammissibilità dei referendum abrogativi. La Magistratura e la Corte costituzionale > La Corte costituzionale


Scaricare ppt "L’ordinamento della Repubblica"

Presentazioni simili


Annunci Google