SICUREZZA NEI CANTIERI E NELLE AZIENDE AGRICOLE

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SICUREZZA NEI CANTIERI E NELLE AZIENDE AGRICOLE ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PISA – LUCCA E MASSA CARRARA FORMAZIONE PROFESSIONALE 2013 SICUREZZA NEI CANTIERI E NELLE AZIENDE AGRICOLE D.Lgs. 81/2008 Relatore: Dottore Agronomo Bertolini Stefano Dottore Agronomo Cocco Valerio

Relatore: Dottore Agronomo Bertolini Stefano Via G. Puccini, 26 Castelnuovo di Garfagnana 55032 - Lucca Telefono/ Fax 0583.639512 e-mail: sbagronomo@gmail.com

Carta costituzionale Art Carta costituzionale Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali.

Il codice civile Il primo aspetto che preme specificare è quello previsto sotto il profilo civilistico, ossia quali siano le conseguenze risarcitorie della mancata osservanza della normativa di sicurezza. Art. 2087 c.c. recita: "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". La norma fissa un principio di carattere generale, costituisce la norma di chiusura del sistema prevenzionistico chiarendo che in ogni caso il datore di lavoro è tenuto all'osservanza sia delle norme di sicurezza e deve anche tenere un comportamento tale da garantire la sicurezza dei lavoratori, dovendo in caso di mancata osservanza, procedere all'integrale risarcimento del danno del lavoratore che si sia infortunato. Il parametro di riferimento cui rinvia la norma (quando richiama l'esperienza e la tecnica), al fine di valutare se un'impresa ha attuato tutte le misure volte a prevenire gli infortuni sul lavoro, è quello della "massima sicurezza tecnologicamente fattibile", intesa quale obbligo in capo al datore di lavoro di conformare costantemente il sistema di sicurezza secondo la particolarità dell'attività svolta e della tecnologia conosciuta (o conoscibile) dall'imprenditore (o dal suo modello ideale). Il destinatario primario del rispetto delle norme in materia antinfortunistica è l'imprenditore (datore di lavoro), cioè il soggetto cui spetta la gestione e l'organizzazione dell'attività

Con l' entrata in vigore della normativa di sicurezza, il sistema normativo cambia, coinvolgendo, per quanto attiene la prevenzione e protezione dei lavoratori, tutti i soggetti che variamente collaborano al processo lavorativo. Il testo unico prevede che il committente e il datore di lavoro appaltatore debbano: cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. D’altro lato diventa importante l’istituto della delega. Infatti il datore di lavoro non potrebbe occuparsi da solo di tutte le fasi di cui si compone l'attività d'impresa ed è obbligato, ad affidare ad altri soggetti, per mezzo di una delega, anche la gestione delle misure antinfortunistiche ed il conseguente controllo. Evidenziamo sin da ora che che i compiti basilari del datore di lavoro non sono delegabili, solo una volta che il datore di lavoro ha vigilato per primo sull'attuazione di tutte le misure (valutazione dei rischi; predisposizione di un piano di sicurezza; designazione di un responsabile della sicurezza), può spogliarsi dal controllo quotidiano delle specifiche fasi di lavoro e riservarsi un controllo periodico sull'attività da altri svolta.

Il codice penale Art. 589 Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni . Art. 590 Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Va evidenziato che l'inciso "norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro" di cui agli artt. 589, 590 c.p., non comprende solo le previsioni specificamente volte alla normativa di sicurezza, ma anche tutte le disposizioni che si pongono, direttamente o indirettamente, a tutela del lavoratore. Pertanto per configurare la responsabilità penale del datore di lavoro non occorre la violazione di specifiche norme dettate in tema di sicurezza sul lavoro, ma è sufficiente che l'evento si verifichi a causa dell'omissione di misure ed accorgimenti che, ebbene non individuati analiticamente dal legislatore, perseguono il fine di evitare gli infortuni sul lavoro. N.B. Il datore di lavoro risponde anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati, ma anche nei riguardi di tutti coloro che possono venire a contatto o trovarsi nell'area della loro operatività (Cassazione penale 10842 del 7/2/2008) Il legale rappresentante risponde dell'infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dall' orario di lavoro in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di coloro che si trovino negli ambienti di lavoro, anche al di fuori dell'orario di lavoro. (Cassazione penale 20559 del 24/2/2005)

TESTO UNICO SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 integrato e coordinato D. L.vo 3.8.2009 n. 106 e L. 7 luglio 2009, n.88 In vigore dal 20-08-2009

ART. 15 Testo Unico - misure generali di tutela Il Testo unico sicurezza e salute sui luoghi di lavoro si applica : - a tutti i settori di attività, privati e pubblici - a tutte le tipologie di rischio. - a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonchè ai soggetti ad essi equiparati, con specifiche a seconda del contratto di lavoro in concreto stipulato e nel caso di volontariato. ART. 15 Testo Unico - misure generali di tutela ARTICOLO FONDAMENTALE IN QUANTO ILLUSTRA LE MISURE GENERALI DI SICUREZZA CUI ATTENERSI IN OGNI TIPO DI ATTIVITA’

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione; c) l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) la limitazione del numero dei lavoratori esposti al rischio; e) il controllo sanitario dei lavoratori; f) l'informazione e formazione adeguate a lavoratori, dirigenti,preposti e rappresentati dei lavoratori per la sicurezza); g) istruzioni adeguate ai lavoratori; h) la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; i) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (..) l) le misure di emergenza in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato; m) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;

Misure generali di tutela nei lavori edili (art. 95) I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di liminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,all'interno o in prossimità del cantiere. N.B. Non c'è sanzione penale per il mancato rispetto degli obblighi previsti ma, qualora la mancata osservanza degli obblighi abbia potuto comportare o aggravare l'infortunio la violazione risulerà rilevante.

rischi particolari di cui all’allegato XI QUANDO SERVE UN P.S.C Entità presunta di lavoro sia superiore a 200 uomini-giorno. Presenza di più imprese sul cantiere rischi particolari di cui all’allegato XI VEDI ARTICOLO 90 TESTO COORDINATO

Coordinatore per la progettazione Collaborazione con progettista dell’opera, prima della redazione del PSC, al fine di operare le scelte progettuali ed organizzative, ovvero insieme di scelte, allo scopo di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi. Coordinatore per la realizzazione dell’opera Analizza tutti i documenti di cantiere. Progetto dell’opera PSC POS delle imprese affidatarie ed esecutrici PIMUS se previsto il ponteggio Piano Antinfortunistico e di monitoraggio presentato dall’impresa produttrice se prevista la costruzione dei un a struttura prefabbricata Tavole relative all’organizzazine del cantiere Cronoprogramma lavori.