Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue i “termini” Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA “L’interruzione dei termini” La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere: 1)dalla data di presentazione delle osservazioni … 2)o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA L’onere ulteriore per il responsabile del procedimento Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale * Spiegazione: ricadute sul provvedimento finale
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Le “esclusioni” espresse Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: 1)alle procedure concorsuali 2)ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Alcuni spunti … in positivo - Questa disposizione esalta il momento partecipativo e il principio del contraddittorio. - In questo caso i principi di efficienza, efficacia, economicità, speditezza dell’agire amministrativo lasciano il passo al principio della partecipazione.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Oltre ciò, la disposizione persegue indubbiamente anche un obiettivo deflattivo del contenzioso, se si pensa che fino ad oggi l’interessato, informato dei fattori ostativi all’accoglimento della domanda solo con il provvedimento finale, non poteva fare altro che imboccare la strada della tutela amministrativa o giurisdizionale.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA L’attuazione giurisprudenziale A parte alcune pronunce giurisprudenziali che applicano pianamente (e meccanicamente) il disposto del nuovo art. 10-bis della legge n. 241/1990 Tar Piemonte Torino, Sez. I, 3 ottobre 2005, n. 2837
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Tar Piemonte, Torino, sez. I, 3 ottobre 2005, n in cui è stata annullata una determinazione dirigenziale per la violazione della disposizione citata “che prescrive l’obbligo di tempestiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda” (si trattava: richiesta di modifica di destinazione d’uso di alcuni locali)
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … la lettura “sostanzialista” Occorre segnalare la sentenza del Tar Puglia, Lecce, sez. II, 5 dicembre 2005 n diversamente da quella appena menzionata, è stato mitigato il contenuto precettivo del “nuovo” art. 10-bis, nel senso che il mancato preavviso al rigetto dell’istanza non conduce automaticamente all’illegittimità del provvedimento adottato
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 10-bis vada interpretato allo stesso modo con cui la giurisprudenza ha applicato l’art. 7, cioè nel senso che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non provoca ex se l’illegittimità del provvedimento terminale dovendosi verificare, al contrario, se la partecipazione avrebbe potuto rivestire utilità sostanziale per l’interessato.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA … un caso recente Tar Lombardia, Milano, sez. III, 6 ottobre 2008, n In relazione al preavviso di rigetto, parte della giurisprudenza ha tenuto a precisare come trattasi di una formalità procedimentale analoga (sia pur di contenuto diverso) a quella della comunicazione di avvio di cui all'art. 7, alla cui ratio si ispira fermo restando che tale preavviso non può mai trasformarsi in provvedimento definitivo )
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … un caso recente Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 30 maggio 2008, n Si è poi rafforzato l'indirizzo secondo cui (al pari della comunicazione di avvio) il preavviso di rigetto diviene una formalità eludibile nel caso in cui l'amministrazione dimostri che il contenuto dell'atto finale non sarebbe potuto essere diverso da quello adottato
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … L’obbligo di cui all’art. 10-bis NON SI APPLICA Alla DIA AI PROC. D’ ACCESSO
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Preavviso di rigetto e provvedimento finale T.A.R. LAZIO Sentenza 27 novembre 2009 n è necessario che il contenuto del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dal preavviso di rigetto è precluso all’Amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale, frustrando così irrimediabilmente la funzione partecipativa e di dialogo che la legge assegna all’atto di preavviso si trattava della richiesta per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Comunicazione di avvio e Preavviso di rigetto (equivalenza rispetto alle possibili sanatorie) Ma in fondo la comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto sono due comunicazioni al privato molto simili. Servono entrambe a consentirgli il diritto di difesa. E ’ legittima l ’ ordinanza di demolizione di un immobile abusivo che non sia stata preceduta dall ’ avviso di inizio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 all ’ interessato, nel caso in cui risulti che quest ’ ultimo non avrebbe potuto fornire alcun elemento idoneo ad indurre l ’ amministrazione procedente ad una decisione differente rispetto a quella adottata. La stessa regola poteva valere tale e quale in caso di omissione dell ’ obbligo di preavvisio di rigetto ( T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre 2009 n. 7715)
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Preavviso di rigetto (natura) Il preavviso di rigetto ha una funzione prevalentemente “difensiva” e non “collaborativa” poiché il contraddittorio che ne scaturisce ha ad oggetto una decisione sostanzialmente, anche se non ancora definitiva, negativa rispetto la domanda proposta dall’interessato.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA segue … Preavviso di rigetto (natura) Inoltre Il responsabile del procedimento dovrà motivare in modo più puntuale di quanto debba fare nelle ipotesi in cui valuti i documenti e le memorie presentate in sede istruttoria (e ciò sia nel caso di conferma del rigetto sia nel caso di “ripensamento” e di accoglimento della istanza del privato)
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Conclusione del procedimento (art. 2, l. n. 241/1990) 1. OBBLIGO DI RISPOSTA CON UN PROVVEDIMENTO (ART. 2, COMMA 1) “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue: il c.d. termine residuale “Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti … non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue: la decorrenza dei termini Art. 2, comma 6 “I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue: il profilo dei rimedi e delle responsabilità contro l’inerzia -Comma 8: “La tutela in materia di silenzio … è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso sono … trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti”.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue: il profilo dei rimedi e delle responsabilità contro l’inerzia Comma 9: “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo- contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue: rimedio amministrativo interno contro l’inerzia - 9-bis (e ss.): “L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA segue) REGOLE “FORMALI” E “SOSTANZIALI” Nel 2012 è stata introdotta una novità (il c.d. provvedimento negativo in forma semplificata) Se le Amministrazioni ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Segue … Riprendendo l’art. 35 (pronunce di rito) del Codice del processo amministrativo, qui utile a fini definitori: - IRRICEVIBILITÀ: tardività della notificazione o del deposito (nell’ambito del procedimento ciò può accadere allorché si presenta una domanda tardiva per partecipare ad un concorso) - INAMMISSIBILITÀ: carenza di interesse o sussistenza di altre ragioni ostative ad una pronuncia (nell’ambito del procedimento ciò può accadere allorché si presenta una domanda ad un concorso senza averne i requisiti di partecipazione) - IMPROCEDIBILITÀ: nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito (nell’ambito del procedimento ciò può accadere allorché un candidato che ha fatto domanda e che è stato ammesso rinunci) * Per cui molte di queste definizioni possono essere utili anche relativamente al rigetto di un’istanza per l’attivazione di un procedimento amministrativo.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA REGOLE “FORMALI” E “SOSTANZIALI” 2. ART. 2-BIS: IL C.D. DANNO DA RITARDO NEL PROCEDIMENTO. “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA Quando si ha l’obbligo di provvedere con un provvedimento espresso? La regola generale è ogni volta che non si versa in uno dei seguenti casi: 1. silenzio assenso 2. silenzio rigetto 3. SCIA