1 Dal 1 gennaio 2013 l’evoluzione normativa ha equiparato in tutto e per tutto le fatture cartacee e quelle elettroniche. Definizione di legge: deve intendersi elettronica la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. Non tutte le Fatture create in formato elettronico possono rientrare nella definizione di fattura elettronica se non sono in formato elettronico sia quando sono emesse che quando sono ricevute. Il formato non è rilevante: può essere tanto un formato strutturato XML, quanto un PDF inviato via PEC. E’ invece essenziale farvi ricorso solo previa accettazione da parte del destinatario che peraltro si può rilevare dai suoi comportamenti: ad esempio quando provvede alla contabilizzazione della fattura, e/o al pagamento della stessa. FATTURAZIONE ELETTRONICA “PA” & CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA FATTURAZIONE ELETTRONICA DEFINIZIONE NORMATIVA E REQUISITI TECNICI
2 FATTURAZIONE ELETTRONICA “PA” & CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA FATTURAZIONE ELETTRONICA - MODALITA’ DI TRASMISSIONE Trasmissione della fattura elettronica tramite posta elettronica certificata (PEC): Download della fattura elettronica dal server aziendale: I riferimenti normativi concernenti la creazione delle fatture elettroniche sono contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972. Apposizione Firma Digitale alla Fattura elettronica La fattura elettronica si ha per emessa all’atto della sua trasmissione per via elettronica. Quindi,rileverà la data della PEC piuttosto che il messaggio di posta che avvisa il cliente che la fattura elettronica è scaricabile dal server aziendale.