Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscriversi nel Lo statuto dell’imprenditore in generale. L’obbligo di iscrizione nel registro delle Imprese Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscriversi nel REGISTRO DELLE IMPRESE Sezione ORDINARIA : imprenditori commerciali non piccoli società diverse dalla società semplice consorzi esterni gruppi europei di interesse economico (con sede in Italia) enti pubblici con oggetto l’esercizio di un’attività commerciale l’iscrizione rende conoscibili i dati ed ha funzione di pubblicità legale (dichiarativa o costitutiva) Sezione SPECIALE : imprenditori agricoli piccoli imprenditori artigiani società semplici società fra professionisti l’iscrizione ha natura di mera pubblicità notizia. Il d.lg. 228/01 prevede alcune ipotesi in cui l’iscrizione ha efficacia dichiarativa.
Vi sono scritture contabili rilevanti: Le scritture contabili Finalità della tenuta delle scritture contabili è la ricostruzione dell’andamento degli affari dell’impresa. Vi sono scritture contabili rilevanti: Ai fini del DIRITTO COMMERCIALE: per l’interesse dell’imprenditore a conoscere le dinamiche della propria azienda per interesse generale alla ricostruzione degli affari aziendali (ad esempio in caso di insolvenza) Ai fini del DIRITTO TRIBUTARIO: a scopo impositivo
SCRITTURE RELATIVAMENTE OBBLIGATORIE Devono essere tenute le scritture che siano richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa SCRITTURE ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIE LIBRO DEGLI INVENTARI (art. 2217 cod. civ.) Contiene l’indicazione e la valutazione: delle attività e delle passività relative all’impresa, della attività e delle passività dell’imprenditore estranee all’impresa. Si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite LIBRO GIORNALE (art. 2216 cod. civ.) devono essere indicate, giorno per giorno (anche per gruppi omogenei) la operazioni relative all’esercizio dell’impresa Devono essere conservati, per ciascun affare, la copia della corrispondenza commerciale spedita e gli originali di quella ricevuta.
LIBRI NON OBBLIGATORI (ma usati nella pratica) LIBRO MASTRO nel quale le operazioni sono registrate non cronologicamente, ma sistematicamente (ad es. per cliente) LIBRO CASSA dove sono registrate le entrate e le uscite di denaro LIBRO MAGAZZINO dal quale risultano le entrate e le uscite di merci Le scritture contabili possono essere tenute: su registri cartacei: le pagine devono essere numerate progressivamente prima dell’uso la registrazione deve avvenire secondo le norme di una ordinata contabilità (2219 cod. civ) mediante procedure informatica (art. 2220, ult. co., cod. civ.)
VALENZA PROBATORIA DELLE SCRITTURA CONTABILI contro l’imprenditore a favore dell’imprenditore possono sempre costitutire prova, anche se irregolarmente tenute e non è possibile scinderne il contenuto (art. 2709 cod. civ.) fanno prova solo se regolarmente tenute e limitatamente ai rapporti tra imprenditori soggetti all’obbligo della tenuta delle scritture contabili
I RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE La rappresentanza commerciale I RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE INSTITORE E’ institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale (art. 2203, 1° co., cod.civ.) può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o della sede o del ramo cui è preposto (art. 2204 cod. civ.) la sua nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese (art. 2196, n. 5, cod. civ.). le eventuali limitazioni al suo potere di rappresentanza devono risultare dalla procura depositata presso il registro delle imprese, pena l’inopponibilità ai terzi (artt. 2206 e 2207 cod. civ.)
PROCURATORE : non è preposto all’attività d’impresa, ma ha funzioni direttive il potere di rappresentanza è circoscritto al settore operativo affidatogli compie atti in rappresentanza dell’impresa in virtù e della procura conferitagli e depositata presso il registro delle imprese eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili solo se pubblicate nel registro delle imprese
COMMESSO: non ha funzioni direttive può compiere gli atti che ordinariamente comportano le operazioni di cui sono incaricati (art. 2210 cod. civ.) Il commesso di un negozio è di regola abilitato a stipulare atti di compravendita. Nei locali dell’impresa i commessi preposti alla vendita possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute (salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale).